Ricettazione di Particolare Tenuità: Attenuante o Reato Autonomo?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sulla qualificazione giuridica della ricettazione di particolare tenuità e sulle regole processuali per sollevare eccezioni in giudizio. La Suprema Corte ha affrontato due questioni centrali: la natura di questa fattispecie ai fini del calcolo della prescrizione e l’inammissibilità di motivi di ricorso non proposti nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo nel dettaglio questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. L’imputato sollevava due principali doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione. Con il primo motivo, sosteneva che il reato si fosse estinto per prescrizione, argomentando che la ricettazione di particolare tenuità dovesse essere considerata un reato autonomo con un termine di prescrizione più breve. Con il secondo motivo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione sulla Ricettazione di Particolare Tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno respinto entrambi i motivi proposti dalla difesa, basando la loro decisione su principi consolidati sia nel diritto penale sostanziale che in quello processuale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su un’analisi rigorosa delle norme e della giurisprudenza pregressa.
Sulla Prescrizione del Reato
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha definito la tesi della difesa “manifestamente infondata”. I giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato: la ricettazione di particolare tenuità, prevista dall’articolo 648, quarto comma, del codice penale, non costituisce una figura autonoma di reato, bensì una circostanza attenuante speciale. Di conseguenza, per calcolare il termine di prescrizione, non si deve fare riferimento alla pena ridotta prevista per questa ipotesi, ma al limite massimo della pena stabilito per la fattispecie base di ricettazione. Applicando questo principio, il reato contestato all’imputato non risultava affatto prescritto alla data della sentenza d’appello.
Sulla Causa di Non Punibilità non Sollevata in Appello
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non era stata sollevata come motivo di gravame nel giudizio di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, stabilisce chiaramente che non possono essere dedotti in Cassazione motivi non proposti in appello. Pertanto, non essendo stata presentata tempestivamente, la doglianza non poteva essere esaminata in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza due importanti regole. La prima è di natura sostanziale: la qualificazione della ricettazione di particolare tenuità come circostanza attenuante ha un impatto diretto e significativo sul calcolo dei termini di prescrizione, che restano ancorati alla pena prevista per il reato base. La seconda è di natura processuale e funge da monito per la difesa: le strategie processuali devono essere complete fin dai primi gradi di giudizio. Omettere di sollevare una specifica eccezione o richiesta in appello ne preclude irrimediabilmente la discussione davanti alla Corte di Cassazione, con conseguenze decisive per l’esito del processo.
La ricettazione di particolare tenuità è un reato autonomo?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che si tratta di una circostanza attenuante del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e non di una figura autonoma di reato.
Come si calcola la prescrizione per la ricettazione di particolare tenuità?
Il termine di prescrizione deve essere calcolato facendo riferimento al limite massimo della pena previsto per l’ipotesi base del reato di ricettazione, senza considerare la diminuzione di pena derivante dall’attenuante della particolare tenuità.
È possibile chiedere l’applicazione della non punibilità per tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, un motivo di ricorso non può essere esaminato dalla Corte di Cassazione se non è stato specificamente dedotto nei motivi di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44698 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44698 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nella mancat declaratoria di estinzione del reato per prescrizione’ è manifestamente infondato, in quan prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolida giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità (attuale a quarto comma, cod. pen.) non costituisce un’autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite editt massimo previsto per l’ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenu non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurirnis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, NOME COGNOME, Rv. 284186);
Considerato che la seconda doglianza, che genericamente censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentita in legittimità perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appell secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen. come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pagin 3 (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 – dep. 2022, COGNOME NOME Adriano, Rv. 282773), c l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, incompleto o comunque non corretto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente