Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46063 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46063 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA in ALBANIA
avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
nessuno è comparso per la difesa, nonostante la richiesta di trattazione orale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 11/05/2022 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 12/10/2021 del Tribunale di Parma, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Deduce:
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’art. 648 cod. pen. per la mancata individuazione del reato presupposto.
A tale proposito il ricorrente osserva che i giudici non hanno adeguatamente chiarito quale sia stato il delitto la cui commissione ha consentito all’imputato di incassare una così consistente somma di denaro (pari a 242.170,00 euro), così lasciando nell’equivoco anche la possibilità che lo stesso abbia concorso nel reato
presupposto.
Aggiunge che la mera detenzione del denaro non è sufficiente a far ritenere il delitto di ricettazione, in assenza di ulteriori elementi e circostanze in tal sens significativi della provenienza da delitto, quali i contatti con esponenti criminali comunque il coinvolgimento dell’agente in fatti di reato.
Erronea applicazione della legge in ordine all’art. 648 cod. pen. e omessa motivazione sulla giustificazione offerta circa la provenienza del denaro, omesso esame della documentazione prodotta dalla difesa, valutazione dei rapporti famigliari e mancanza dell’elemento psicologico.
In questo caso il ricorrente si duole della mancata verifica della documentazione versata in atti, con la quale era stato rappresentato che l’imputato aveva ricevuto il denaro in forza di quattro mandati provenienti da suoi zii tedeschi, che lo avevano incaricato dell’acquisto di macchinari da costruzione. Aggiunge che aveva spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto opportuno occultare il denaro nell’area boschiva.
Da qui la denuncia di omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni esposte con l’atto di appello e perché aspecifico.
1.1. La Corte di appello ha esaminato alla pagina 4 le spiegazioni offerte dall’imputato circa la provenienza del denaro e -in uno con il giudice di primo gradoha osservato -tra l’altro- come non fosse stata fornita la prova dell’esistenza delle società in nome per conto delle quali RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto procedere all’acquisto di macchinari per la costruzione, attesa anche l’anomala raccolta del denaro consegnato all’imputato e l’inverosimiglianza del racconto, evidenziando altresì la posteriorità della data degli atti notarili rispetto al momento dei fatti.
I magistrati dell’appello hanno altresì osservato che gli elementi fattuali raccolti -puntualmente indicati alla pagina 5 della sentenza impugnata- tra i quali anche il rinvenimento di un panetto di cocaina e le modalità di occultamento del denaro (sottoterra) oltre che l’assenza di una stabile occupazione di NOME (irregolare e senza fissa dimora in Italia), facevano logicamente ritenere che il denaro fosse provento dell’attività di spaccio di stupefacenti.
In tal senso la motivazione è conforme all’insegnamento di questa Corte, che ha già avuto modo di affermare che «Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità d occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata
,’
in luoghi diversi nella disponibilità dell’imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza)», (Sez. 2 – , Sentenza n. 43532 del 19/11/2021, COGNOME, Rv. 282308 – 01).
1.2. A fronte di una motivazione adeguata, completa per avere dato risposta a tutti i motivi di gravame, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto regolanti la materia trattata, il ricorso oppone le medesime questioni sollevate con l’appello, senza esporre un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che viene, per lo più, pretermessa.
Da qui una pluralità di ragioni di inammissibilità.
1.2.1. Con riguardo ai ricorsi caratterizzati dalla mera reiterazione dei motivi di appello, questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello.
1.2.2. A ciò si aggiunga che tutti i motivi si risolvono in un’analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, anche in relazione al trattamento sanzionatorio e alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.
Da ciò discende l’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame”attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
1.2.3. Sempre nell’alveo delle doglianze di merito si inscrive anche la lamentela secondo cui la Corte di appello non avrebbe dato risposta alle deduzioni
difensive, in quanto anche tale censura si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base a giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tal valutazione risulti logicamente coerente.
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 – , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275500 01).
1.2.4. Il ricorso è altresì aspecifico in conseguenza della mancanza di un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, che vengono in gran parte pretermesse o ignorate.
Tanto si rinviene in tutti i motivi di ricorso, con i quali si sostiene che la Cort territoriale non avrebbe esaminato la documentazione e non ha indicato il reato presupposto, là dove -al contrario- nella motivazione si è rinvenuta una puntuale risposta sia con riguardo alla validità probatoria della documentazione, dettagliatamente esaminata, sia l’indicazione del reato presupposto, sulla base di elementi plurimi e non sulla base delle sole modalità di occultamento.
Da ciò il vizio di aspecificità, che, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, l’h/. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/09/2023