Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10526 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10526 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOME, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, che riteneva COGNOME responsabile del delitto di ricettazione, di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., condannandola alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen..II decreto di fissazione dell’udienza era notificato, ex art. 161, comma 4, del codice di rito, presso il domicilio del difensore, anziché presso il domicilio eletto della ricorrente. Nella memoria di replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale, la difesa sottolinea altresì l’assenza del tentativo di notifica presso il domicilio dell’imputata.
2.2 Col secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, sub specie di travisamento di prova. La Corte territoriale avrebbe valorizzato una prova inesistente, per effetto di un’erronea percezione degli atti istruttori, con particolare riferimento alla testimonianza dell’COGNOME e alle visure, ignorate dalla Corte, che datavano al gennaio 2025 l’inizio dell’attività aziendale della COGNOME. In base alla corretta lettura delle prove indicate, la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere che, nel capannone in cui sono state rinvenute le merci, si erano avvicendate due aziende, con conseguente impossibilità di stabilire a chi appartenessero i beni oggetto di contraffazione.
2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen.
2.4 Col quarto motivo, si contesta l’intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. Posta l’incertezza sulla proprietà dei beni in sequestro, gli organi inquirenti non hanno potuto produrre prove della data di effettiva consumazione del reato ascritto. In siffatti casi, l’incertezza circa il momento consumativo del reato impone, per il principio del favor rei, di considerare il momento più risalente.
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso, nonché memoria di replica nell’interesse dell’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Il primo motivo è inammissibile, dal momento che l’assunto difensivo non trova riscontro negli atti processuali, cui questo Collegio può accedere alla luce della natura processuale della questione devoluta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01). Al domicilio eletto dalla ricorrente (presso la propria residenza, sita in INDIRIZZO), risulta, infatti, correttamente notificato l’avviso di decreto di citazione a giudizio per l’appello nelle mani di “persona incaricata alla ricezione atti”, ciò che smentisce l’affermazione difensiva, reiterata anche in sede di replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, relativa all’assenza di un tentativo di notifica presso il domicilio eletto dall’imputata.
Sicché deve ritenersi che, nel caso di specie, la notificazione della citazione a giudizio abbia seguito l’iter processuale prescritto dalla legge, con conseguente, avvenuta conoscenza, da parte della ricorrente, della conoscenza effettiva dell’atto (cfr. Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028 – 01: «in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.: nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell’imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell’imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l’effettiva conoscenza dell’atto da parte di quest’ultimo).
Tanto premesso in merito alla regolarità del tentativo di notifica, e, quindi, della correttezza della successiva notifica, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., del decreto presso il difensore di fiducia, si osserva anche come, dall’esame degli atti processuali, non risulti che la difesa abbia eccepito, ex art. 182, in sede di conclusioni scritte (il procedimento era celebrato con rito cartolare), l’irritualità o il difetto di notifica. A tal riguardo, deve ribadirsi la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, configura una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen.» (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità
della notifica del decreto di citazione con la sottoscrizione dell’atto “per presa visione” da parte del difensore del coimputato, avvenuta in udienza e alla presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia e domiciliatario dell’imputato, il quale nulla eccepiva: Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019, Poliku, Rv. 277932 – 01).
I motivi secondo e quarto – congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi – sono inammissibili, in quanto aspecifici, oltre che manifestamente infondati.
La tesi difensiva, che insiste sulla mancata prova della proprietà, in capo alla ricorrente, delle merci rinvenute nel capannone, è priva di pregio, posto che, ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, l’azione della ricezione, che ne costituisce l’elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da delitto. La natura istantanea del delitto di ricettazione implica, infatti, che esso delitto si consumi nel momento in cui l’agente ottiene il possesso della cosa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, COGNOME, Rv. 279969 – 01). Di tale principio di diritto, la Corte territoriale ha operato corretta applicazione, ritenendo provata la disponibilità dei beni contraffatti in capo all’imputata, in quanto presenti nell’azienda di cui quest’ultima, in quel momento, era titolare, a prescindere dalla formale proprietà dei beni medesimi. Senza incorrere negli asseriti travisamenti di prova e, anzi, adeguatamente valorizzando proprio i medesimi elementi probatori contestati dalla ricorrente, i giudici dell’appello hanno evidenziato come gli agenti della Guardia di Finanza rinvenissero la merce contraffatta presso la sede sociale della ditta dell’imputata, la quale non forniva plausibili spiegazioni (v., ex multis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv. 270120 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01) circa le ragioni della collocazione di quelle merci presso la sua azienda. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
COGNOMEto all’obiezione difensiva circa il ravvicinato avvicendamento temporale di due diverse aziende nel medesimo spazio, replicata in tal sede, essa è stata, del pari, efficacemente disarticolata dalla Corte distrettuale, che ha rimarcato, con logica solare, l’esistenza, presso le aziende, degli inventari delle merci: argomentazione, quest’ultima, rispetto alla quale la difesa elude del tutto il confronto, ciò che rende il motivo, come anticipato, aspecifico in quanto generico (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., v., ex plur., Sez. 2, n.
42046 del 17/07/2019, NOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708 – 01).
Da quanto fin qui puntualizzato, anche a proposito della natura istantanea del reato de quo, deriva la palese infondatezza del motivo quarto, dal momento che alcuna incertezza permane circa il momento consumativo del reato ascritto, coincidendo, tale momento, con quello in cui l’agente ha ottenuto il possesso della cosa. Peraltro, il motivo è anche aspecifico, per genericità, limitandosi la difesa a osservare che il termine di decorrenza della prescrizione andrebbe “computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato e ritenuto consumato alla data più risalente”, senza tuttavia indicare quale sarebbe, a suo avviso, tale più risalente epoca.
Il terzo motivo è inammissibile, ex novo per mancato confronto con le esaustive ragioni offerte dalla Corte territoriale in tema di presupposti che legittimano l’applicazione della causa di non punibilità di cui art. 131 bis cod. pen. Sulla base di una precipua analisi delle concrete caratteristiche del caso di specie, i giudici d’appello hanno ritenuto non sussistenti quei presupposti, alla luce dell’elevata quantità di merci contraffatte, dell’intensità del dolo e della mancanza di adeguate argomentazioni, spese dalla difesa, a sostegno della richiesta.
A ben leggere la motivazione, deve anzi rimarcarsi, diversamente da quanto genericamente lamentato dalla difesa, il particolare impegno argomentativo profuso dalla Corte distrettuale per dimostrare la mancata ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti necessari ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità. E, ciò, sia dal punto di vista del rapporto tra l’invocata causa di non punibilità e deéVipotesi di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., applicata nel caso in scrutinio (v. la pronuncia di illegittimità parziale di Corte cost. n. 156, del 21 luglio 2020, ben presente nell’analisi dei giudici di merito), sia dal punto di vista del raffronto del caso di specie con i parametri indicati dal legislatore, nell’art. 131 bis cod. pen. – anche successivamente alla riforma apportata dal d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 – nonché con i criteri ermeneutici fissati dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01) circa la necessità di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.
Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente