Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39578 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 29 giugno 2023, confer pronuncia del Tribunale di Trani datata 23-5-2019 che aveva condannato COGNOME NOME COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi colpevoli di disti ricettazione di autovetture.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensor imputati; l’AVV_NOTAIO, nell’interesse dello COGNOME, deduceva con violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta respo il
delitto di ricettazione, avendo il ricorrente dichiarato di essere stato lui stesso e dovendo i fatti essere, pertanto, riqualificati nell’ipotesi di cui all’art. 624 co
2.1 L’AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, deduceva, con unico mo riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. violazione dell’art. 606 lett. b) ed pen. in ordine alla omessa esclusione della recidiva fondata dalla corte di appell dei soli precedenti dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vag disattese dalla corte di merito, e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ed invero, quanto al motivo con il quale nell’interesse dello COGNOME si riqualificazione sulla base della confessione del furto, le sentenze di primo e second in caso di doppia conforme costituiscono un unico apparato argomentativo, hanno dato come sulla base della genericità delle indicazioni fornite dall’imputato s consumazione del furto dell’autovettura nonché in forza delle modalità del ritrova mezzo, la differente qualificazione non potesse essere riconosciuta, e tale con quanto fondata su precise argomentazioni in fatto prive di illogicità tanto più mani censurabile nella presente sede.
2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al ricorso Di posto che il riconoscimento della recidiva non trova fondamento soltanto nella valut precedenti penali bensì, anche, nella considerazione delle particolari modalità di co dei fatti in concorso anche con soggetti minori; pertanto il giudizio di pericolosità in tal caso collegato a precisi elementi del fatto non censurabili nella presente sed
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al ver favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profi emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Roma, 1 ottobre 2024
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