Ricettazione Attenuata: Non Basta il Valore del Bene per Ottenerla
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11120/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: i criteri per il riconoscimento della ricettazione attenuata. La decisione sottolinea un principio fondamentale: per valutare la particolare tenuità del fatto non è sufficiente considerare il solo valore economico del bene, ma è necessaria una valutazione complessiva della condotta. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo condannato in primo grado e in appello per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), per aver ricevuto un orologio di un noto marchio di lusso, provento di furto. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a diversi motivi, tra cui la presunta violazione di norme procedurali e, soprattutto, il mancato riconoscimento della circostanza ricettazione attenuata, prevista dal quarto comma dell’art. 648 c.p.
La difesa sosteneva che le decisioni dei giudici di merito si fossero basate su dichiarazioni della persona offesa (nel frattempo deceduta) non correttamente acquisite al processo e sulla testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria considerata inammissibile. L’argomento centrale, tuttavia, era che la Corte d’Appello avesse errato nel negare l’ipotesi attenuata, basandosi sul prestigio del marchio dell’orologio senza considerare il suo effettivo e modesto valore.
I Criteri per la Ricettazione Attenuata Secondo la Difesa
La difesa ha articolato il ricorso su due piani: uno procedurale e uno sostanziale.
Profili Procedurali
Si lamentava la violazione degli articoli 191, 195, 512 e 526 del codice di procedura penale. In sintesi, secondo il ricorrente:
- Le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase di indagini non sarebbero state legittimamente utilizzate nel dibattimento.
- La testimonianza dell’ufficiale di P.G. che aveva condotto le indagini sarebbe stata una testimonianza indiretta vietata, in quanto riferiva il contenuto delle dichiarazioni della vittima.
Profilo Sostanziale: Il Mancato Riconoscimento dell’Attenuante
Il punto focale del ricorso era la critica alla motivazione della Corte d’Appello sul diniego della ricettazione attenuata. La difesa sosteneva che i giudici avessero dato peso esclusivamente al “prestigio del marchio”, senza procedere a una reale valutazione del valore economico dell’orologio sequestrato e senza considerare la presenza sul mercato di articoli dello stesso brand a prezzi molto bassi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i motivi di ricorso infondati, rigettando integralmente l’impugnazione. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni.
Sulla Correttezza Procedurale
I giudici di legittimità hanno innanzitutto verificato gli atti processuali, accertando che la querela e il verbale di riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa erano stati correttamente acquisiti ai sensi dell’art. 512 c.p.p., che consente la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, come il decesso del dichiarante. Di conseguenza, il loro utilizzo era pienamente legittimo.
Inoltre, la Corte ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale: il divieto di testimonianza indiretta per gli agenti di polizia giudiziaria non si estende alla descrizione di fatti avvenuti in loro presenza durante l’attività di indagine. L’ufficiale, nel caso di specie, si era limitato a descrivere le modalità del riconoscimento dell’orologio, un’attività da lui direttamente percepita, rendendo la sua deposizione pienamente utilizzabile.
Sulla Valutazione per la Ricettazione Attenuata
Questo è il cuore della sentenza. La Cassazione ha definito “aspecifico” il motivo di ricorso, poiché non si confrontava criticamente con la motivazione della Corte d’Appello. I giudici di merito avevano adeguatamente spiegato perché il fatto non potesse essere considerato di particolare tenuità. La valutazione, infatti, non può limitarsi al solo valore della cosa ricettata.
La Corte ha ricordato che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi attenuata, si deve avere riguardo a tutti gli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, che includono la gravità del danno, le modalità della condotta e l’intensità del dolo. Di conseguenza, una valutazione complessiva che tenga conto della gravità del fatto e del valore “non particolarmente tenue” dell’oggetto è corretta. Il prestigio del marchio, in questo contesto, può essere uno degli elementi che contribuiscono a definire la gravità complessiva del reato, al di là del mero prezzo di mercato.
Infine, la Corte ha respinto la richiesta di una nuova valutazione nel merito della versione dei fatti fornita dall’imputato, ricordando che il giudizio di legittimità non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di primo e secondo grado, se la loro motivazione è logica e coerente, come nel caso esaminato.
Le Conclusioni
La sentenza n. 11120/2024 conferma un principio chiave: il riconoscimento della ricettazione attenuata non è un automatismo legato al basso valore del bene. Richiede un giudizio complessivo e ponderato che abbracci tutte le sfaccettature del caso concreto. La decisione serve da monito: la valutazione della gravità di un reato è un’operazione complessa, che non può essere ridotta a una semplice stima economica, ma deve tenere conto di ogni elemento che definisce il disvalore penale della condotta.
Perché non è stata riconosciuta la ricettazione attenuata nel caso specifico?
La Corte ha ritenuto che la valutazione per la ricettazione attenuata non possa limitarsi al solo valore economico del bene, ma debba considerare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., inclusa la gravità complessiva della condotta e il valore “non particolarmente tenue” dell’orologio rubato.
La testimonianza di un poliziotto su atti di indagine è sempre inutilizzabile?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il divieto di testimonianza indiretta per la polizia giudiziaria non si applica quando l’agente descrive fatti e atti di indagine da lui direttamente percepiti, come ad esempio le modalità con cui si è svolto un riconoscimento fotografico da parte della vittima.
È possibile utilizzare in un processo le dichiarazioni di una persona che è poi deceduta?
Sì, a determinate condizioni. In questo caso, le dichiarazioni della persona offesa sono state legittimamente utilizzate perché acquisite ai sensi dell’art. 512 del codice di procedura penale, norma che permette la lettura di atti formati in fase di indagine quando la loro ripetizione in dibattimento è divenuta impossibile, come nel caso di decesso del dichiarante.