Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48345 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48345 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. della LIBERTA’ di NAPOLI nel procedimento a carico di COGNOME NOME nata a MARCIANISE il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Napoli ha annullato, su appello presentato da NOME COGNOME, la misura cautelare interdittiva della sospensione dell’esercizio di pubblico servizio applicata all’indagata dal Giudice per le indagini preliminari di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La decisione era fondata sulla ritenuta violazione dell’articolo 414 c.p.p. poi il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto all’attività di indagine senza chiedere l’autorizzazione riapertura delle indagini da parte del Giudice per le indagini preliminari posto che medesimo fatto storico erano già state svolte indagini conclusesi con richiesta di archiviaz per inoffensività della condotta e conseguente decreto del giudice.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica d RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b) c.p.p.) avendo errato il Tribunale del riesame nel ritenere che le indagini avess oggetto le medesime condotte interessate da un precedente decreto di archiviazione. In realtà le risultanze investigative hanno avuto ad oggetto fatti diversi, ancorché connessi, a q oggetto della precedente indagine archiviata. Il quid novi è rappresentato dal nuovo esposto del dirigente RAGIONE_SOCIALE a seguito della ripresa di servizio da parte di NOME COGNOME dop
pronuncia del Tribunale amministrativo RAGIONE_SOCIALE che aveva annullato il provvedimento adottato dall’RAGIONE_SOCIALE in autotutela nei confronti della odierna ricorr differenziare le due indagini nei confronti di NOME COGNOME vi è poi la circostanza c prima di esse avesse ad oggetto la presunta falsità dell’autocertificazione relativa al se prestato negli anni scolastici mentre la seconda indagine riguardava la veridicità d certificazione del servizio sottoscritta dal dirigente RAGIONE_SOCIALE e rilasciata all’ certificazione prodotta in copia la cui conformità all’originale era stata attestata dall indagata.
La misura cautelare interdittiva veniva richiesta in virtù della reviviscenza della co truffaldine a seguito dell’intervenuta sentenza del Tar.
È necessario inoltre sottolineare che nella fattispecie in esame la percezione dei sin emolumenti è riconducibile ad un originario comportamento fraudolento. Da ciò la considerazione che il momento della consumazione del reato -dal quale far decorrere il termin iniziale di maturazione della prescrizione- è quello in cui cessa la situazione di illegittim
Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento dell’impugnata ordinanza. Inviando una memoria con lo stesso mezzo, il difensore dell’indagata, AVV_NOTAIO ha ribadito la correttezza della decisione assunta d Tribunale di Napoli sulla inutilizzabilità degli atti di indagine per violazione dell’art.414
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dell’impugnata ordinanza e restituzione degli atti alla autorità giudiziaria per nuovo giudizio.
Occorre preliminarmente osservare che le premesse della vicenda, tanto sul versante fattuale che in relazione alle norme che devono trovare applicazione nel caso concreto appaiono ampiamente condivise tra le parti, che infatti non si dilungano in eccessive analisi fatti o in prolisse argomentazioni giuridiche. Ciò consente di entrare in medias res e di affrontare solo i punti centrali necessari alla decisione (pluralitas non fit sine necessitate) che sono, a giudizio della Corte, limitati a due. Il primo concerne l’ambito delle indagini svolt vicenda nel corso degli anni. Il secondo riguarda la eventuale prescrizione del reat contestazione.
2.1 Sul primo aspetto (cioè, in definitiva, sull’oggetto dell’indagine) l’incertezza manif nel provvedimento censurato dal RAGIONE_SOCIALE è esiziale in quanto allude ad un dubbio che non può essere risolto da questa Corte.
Si legge a pg. 3 del provvedimento impugnato che “le indagini … avrebbero potuto essere svolte solo previa autorizzazione alla riapertura delle stesse da parte del AVV_NOTAIO sensi dell’art. 414 c.p.p., trattandosi delle stesse condotte originariamente rit penalmente irrilevanti (autocertificazione di originalità della falsa attestazione d COGNOME) o, comunque, ad esse strettamente connesse (falsa attestazione a firma d responsabile profAVV_NOTAIO COGNOME)”.
La laconica espressione, intorno alla quale gira l’intera questione, lascia aperto il dubbio unicità o diversità delle indagini. Se, come sostiene il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel proprio r (pg. 7) l’indagine aveva ad oggetto l’accertamento della veridicità della certificazio servizio sottoscritta dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME, rilasciata alla indagata pare difficilmente sostenibile che vi sia identità dell’oggetto di indagine sol perché, per u parole del ricorso (come sopra riportate) si tratti di “condotte … strettamente conn L’espressione, che cela una implicita contraddizione, è in conflitto con la giurisprudenz legittimità, che in materia di ‘medesimezza’ o identità delle indagini ai fini dell’art.414 c anche di recente chiarito che “quando la richiesta di archiviazione del pubblico ministero abbia investito la notizia di reato nella sua interezza, ma abbia riguardato solo una par essa e, segnatamente, una parte delle prospettate qualificazioni giuridiche in relazione quali si sia proceduto alla iscrizione, non sussiste la necessità dell’autorizzazione alla ria delle indagini per il reato che non aveva formato oggetto della predetta richiest archiviazione e per il quale lo stesso pubblico ministero aveva, invece, ritenuto di eserc l’azione penale” (Sez. 5, n. 18690 del 21/03/2022 Imp. Raucci Rv. 283015 – 01). Condizione, quella rappresentata nella sentenza ora menzionata, che pare materializzarsi nel caso concreto, data la differente prospettiva investigativa che ha ad oggetto una diversa fattisp (il falso materiale della certificazione a firma apparente AVV_NOTAIO COGNOME) ed una diversa i reato (truffa aggravata).
2.2 Quanto al secondo profilo, inerente alla prescrizione, non si può condivider l’orientamento espresso nell’ultima pagina della decisione impugnata. A parte il fatto che p esservi una erronea indicazione di precedente (una sentenza 2021/492 è reperibile su Italjure ma non affronta questioni relative a truffa o a prescrizione; nemmeno la 2020/492 o 2022/492 toccano tali argomenti), si considera quanto segue.
Nella giurisprudenza di legittimità per descrivere le ipotesi in cui all’inganno inizial seguito una serie di erogazioni vuoi nell’ambito di un rapporto di natura pubblicistica, nell’ambito dei rapporti tra privati, si è fatto ricorso alla categoria concettuale della consumazione prolungata”. L’enfasi è posta in tal caso sul fatto che, per effetto dell’origi inganno, l’ente pubblico o il privato sia tenuto ad una serie (definita o indefinita) di ero periodiche, collegate o meno allo svolgimento di una qualche prestazione sinallagmatica da parte del truffatore. Ciascuna di tali erogazioni integra il danno (conseguente al pr illecito) richiesto dall’art.640 c.p. quale elemento costitutivo del reato, così da ‘r periodicamente il reato con conseguente differimento dell’incipit del tempo necessario al prescrizione. Nel caso specifico, la condotta dell’imputata ha generato effetti persisten quanto causalmente utile alla formalizzazione di un rapporto pubblicistico stabile dal qu derivavano, pur a fronte dell’erogazione di una prestazione lavorativa (sinallagmatica, sen dubbio, ma non per questo idonea ad elidere l’illiceità iniziale), l’erogazione di emolum stipendiali e previdenziali indebiti. Si verificava con ciò la protrazione nel temp situazione illecita, con la conseguenza che il reato perdura e comporta periodicamente un
evento di danno per la persona offesa e un corrispondente evento di profitto per l’autrice tratta, in sostanza, di un unico, originario comportamento fraudolento in relazione al quale è richiesta nel tempo ulteriore attività di carattere decettivo, che trae causalmente origi un’unica condotta di tipo perdurante (Sez. 2, n. 36278 del 16/09/2022 Imp. Mercuri Rv. 283884 – 01; Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021 Imp. Cecere Rv. 282436 – 01).
La sopra evidenziata violazione procedurale impone l’annullamento della ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli che si conformerà ai principi sopra espressi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per4go giudizio al Tribunale di Napoli competente sensi dell’art.309 comma 7 cod. proc. pen..
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