Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35869 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35869 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto ‘ l ‘annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza in data 4.7.2023 della Corte di appello di Bologna ‘ .
RITENUTO IN FATTO
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, con il provvedimento indicato nel preambolo, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena accordato a NOME COGNOME con le sentenze emesse:
1) dal Tribunale di Modena in data 11 ottobre 2022, diventa irrevocabile il 28 ottobre 2022;
2) dalla Corte di appello di Bologna in data 4 luglio 2023, diventa irrevocabile il 17 novembre 2023.
Con riferimento alla sentenza sub 2), il decidente osserva che sussistono i presupposti per disporre la revoca ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 2) cod. pen. in quanto Civiello è stato condannato con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena del 27 settembre 2023, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2024, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.
Avverso l ‘illustrata ordinanza il condannato, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione della disposizione di cui all’art. 168, primo comma 1, n. 2) cod. pen.
Lamenta, con esclusivo riferimento al beneficio concesso con la sentenza sub 2), che la sua revoca è stata disposta attribuendo decisiva rilevanza ad un dato erroneo ovvero la data di irrevocabilità della sentenza, che non è il 17 novembre 2023 bensì il 21 marzo 2024, data della pronuncia della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso. Ne segue che la sentenza utilizzata quale causa di revoca, a prescindere dalla data di consumazione dei reati accertati, è divenuta irrevocabile in una data, il 13 gennaio 2024, precedente a quella in cui è passata in giudicato la sentenza che ha concesso il beneficio, ovvero il 21 marzo 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte che l’ anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, indicato come requisito per la revoca della sospensione condizionale della pena dall’art. 168, primo comma 1, n. 2) cod., pen deve essere rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e non alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia (cfr. Sez. 4, 19/09/2002, COGNOME, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, COGNOME, Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: COGNOME Rv. 265724)
Ciò comporta che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dalla disposizione appena citata postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023, Verdura Rv. 285246 -01; Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, COGNOME, Rv. 284930 -02 Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal COGNOME, Rv. 274333 -01; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, COGNOME, Rv. 253368 -01; COGNOME Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, COGNOME, rv. 242036).
2. Tanto posto, nel caso in verifica risulta dagli atti trasmessi a questa Corte di legittimità che la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena del 27 settembre 2023, posta dal provvedimento impugnato a fondamento della revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 2, è divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2024, quindi prima dell ‘ inizio del quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio revocato. Infatti, la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 4 luglio 2023, come risulta dall ‘ attestazione relativa alla data del rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso di essa dall ‘ imputato, è divenuta irrevocabile il 21 marzo 2024.
Non vi è dubbio che il momento in cui interviene la irrevocabilità della decisione ai fini in oggetto non può che coincidere – tenuto conto della ratio fondante della specifica ipotesi di revoca del beneficio -con quello in cui si è formato il giudicato formale che rileva ai fini della esecuzione della condanna secondo il disposto dell’art. 648 cod. proc. pen.
La norma in questione stabilisce che ‘1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 2. Se l’impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso ‘ .
Le sezioni unite di questa Corte -sia pure affrontando la problematica dei rapporti tra cause di inammissibilità dell’impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. -hanno chiarito che ai fini della individuazione di detti rapporti non può farsi riferimento alla disposizione dell’art. 648 cod. proc. pen., ribadendo che la stessa è diretta a disciplinare il giudicato ed a segnare l’inizio della fase esecutiva.
Pertanto, indipendentemente dalla distinzione tra cause di inammissibilità originarie e quelle di inammissibilità c.d. sopravvenute dell’impugnazione, l’art. 648 cod. proc. pen. “fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza in senso formale, mentre, per quanto attiene al giudicato in senso sostanziale, deve farsi riferimento all’insorgenza della causa di inammissibilità; ed il giudicato sostanziale si concretizza allo scadere dei termini per proporre impugnazione, sia in caso di mancanza o di irrituale presentazione di essa sia in caso di gravame invalido, mentre l’irrevocabilità che rileva ai fini dell’esecuzione della sentenza si determina all’atto della declaratoria di inammissibilità” (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, nella cui motivazione si legge “dalla lettura coordinata dell’art. 648 c.p.p., comma 2 e art. 591 c.p.p., comma 2 emerge che quando un’impugnazione diversa dalla revisione sia ammessa dall’ordinamento, la
sentenza diventa automaticamente irrevocabile soltanto nel caso in cui non sia stata affatto proposta impugnazione, mentre in presenza d’impugnazione, anche se tardiva, il passaggio in giudicato si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che dichiari inammissibile l’impugnazione. La declaratoria di inammissibilità spetta al giudice dell’impugnazione (art. 591 c.p.p., comma 2), giacché anche la pronuncia di tardività richiede una verifica e una decisione, di competenza esclusiva del predetto giudice ‘ ).
Le ragioni esposte impongono di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’esecuzione che dovrà riesaminare l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 2) tenendo conto dei principi espressi nella parte motiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena
Così deciso, in Roma 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME