Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35839 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35839 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante de RAGIONE_SOCIALE;
avverso la ordinanza n. 453/2024 SIGE della Corte di appello di Bologna del 27 settembre 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore general AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna, ai quale giudice della esecuzione penale, ha rigettato il ricorso con il quale RAGIONE_SOCIALE ha chiesto che, ai sensi dell’art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, fosse dichiarata la inopponibilità ad essa, in quanto terzo di buona fede, della confisca, disposta con sentenza della Corte di appello di Bologna del 13 dicembre 2019, confermativa sul punto di precedente sentenza del Tribunale di Bologna n. 3595 del 2018, dei beni della RAGIONE_SOCIALE (in relazione a tale provvedimento va detto che già erano stati oggetto di sequestro preventivo del 20 gennaio 2014, i beni nella disponibilità del legale rappresentante della detta Società) in quanto gli stessi, sino alla concorrenza di euri 540.646,00 costituiscono il profitto del reato di cui all’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000 commesso, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, da COGNOME NOME in concorso con altri.
Nel rigettare il detto ricorso la Corte felsinea ha osservato – confermata la astratta applicabilità della disposizione invocata dalla ricorrente in quanto la stessa costituirebbe l’espressione di un principio generale dettato dalla esigenza di impedire che i terzi di buona fede portatori di diritti di credito o di garanzia sui beni potenzialmente oggetto dì confisca possano essere pregiudicati nella loro posizione soggettiva dalla misura ablatoria emessa a carico di altri individui – che nell’occasione, stante la complessa vicenda .1 negoziale che aveva condotto la società RAGIONE_SOCIALE a vantare un diritto di credito, assistito da una legittima causa di prelazione (già ipoteca), in relazione al ricavato della vendita di un bene fallimentare già facente capo alla RAGIONE_SOCIALE (della quale era stato, peraltro, dichiarato, appunto, il fallimento), la stessa società, o meglio i suoi organi, non potevano sostenere di essere in una posizione di buona fede tutelata ai sensi della lettera b) del comma 1 del art. 52 del dlgs n. 159 del 2011.
Avverso siffatto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa de RAGIONE_SOCIALE, articolando un solo, per quanto complesso, motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la ordinanza impugnata nella parte in cui – diversamente da quanto, ad avviso della ricorrente, sarebbe richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte – ai fini della valutazione della rilevanza dello stato soggettivo del soggetto creditore della SGB la Corte territoriale ha preso in esame solo, e non perspicuamente, la posizione de II RAGIONE_SOCIALE e non anche quella dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva ceduto al RAGIONE_SOCIALE un proprio credito vantato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; in particolare la ricorrente ha
sostenuto che, in relazione alla sua posizione, andava semplicemente verificato se la stessa era parte di accordi fraudolenti intercorsi con RAGIONE_SOCIALE e non anche l’eventuale colposità del suo comportamento.
Ha, peraltro, aggiunto la difesa di quest’ultima che la condotta delittuosa di RAGIONE_SOCIALE – o, meglio, dei suoi legali rappresentanti – è stata del tutto autonoma ed inattesa, di tal che la stessa non poteva essere oggettodi valutazione preventiva da parte né della Banca né, tantomeno de Il RAGIONE_SOCIALE, del quale, pertanto, doveva essere affermata la qualifica di terzo di buona fede, cui non era, di conseguenza, opponibile l’avvenuta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Ritiene il Collegio, anche al fine di sgomberare il campo da una possibile causa ostativa all’esame approfondito del ricorso, che nella occasione non doveva essere seguita, come in effetti non risulta che sia stata seguita, la particolare procedura dettata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Va, infatti, ricordato che fra le materie rientranti nella possibile competenza del giudice della esecuzione penale vi sono le questioni inerenti, fra l’altro, alla materia riguardante i provvedimenti di confisca; ove il ricorso abbia ad oggetto una tale tematica, secondo quanto fissato dall’art. 676, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., il giudice procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il procedimento delineato dalla disposizione ultima citata è articolato in termini peculiari; esso, infatti, prevede che il Giudice della esecuzione, ricevuto l’atto di impulso dell’incidente di esecuzione debba provvedere su di esso “senza formalità” (in est, secondo il gergo curiale, de plano, cioè senza attivare il contraddittorio fra le parti), disponendo, poi, la comunicazione del provvedimento in tal modo emesso al Pm e la sua notificazione alle altre parti; avverso siffatto provvedimento è, a questo punto, possibile presentare opposizione – entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente, in funzione di quale sia la parte opponente, dalla data della comunicazione o della notificazione – indirizzata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento gravato (da intendersi come Ufficio giudiziario, e non necessariamente come la stessa persona fisica che ha pronunziato il provvedimento, ma con la precisazione che l’eventuale trattazione della opposizione da parte della
medesima persona fisica che ha emesso il provvedimento opposto non può costituire di per sé motivo di astensione o di ricusazione; cfr. Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 maggio 2016, n. 18872, rv 267021; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 10 agosto 2009, n. 32419, rv NUMERO_DOCUMENTO; Corte di cassazione, Sezione I penale, 9 aprile 2008, n. 14928, rv 240165; isolata è, infatti, rimasta la tesi opposta sostenuta da Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 luglio 2003, n. 28337, rv 225590, secondo la quale la locuzione “davanti allo stesso giudice” deve essere intesa nel senso che tale opposizione va proposta davanti allo stesso Ufficio giudiziario con la esclusione dello stesso giudice, inteso come persona fisica, che si è precedentemente pronunziato), il quale procederà, a questo punto, a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., cioè nei modi ordinariamente stabiliti per il procedimento di esecuzione.
La descritta procedura bifasica è prevista tassativamente e l’eventuale sua omissione – con conseguente immediato ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in prima battuta dal Giudice della esecuzione (indifferente essendo la circostanza che esso sia stato adottato, come previsto dal codice di rito, de plano ovvero abbia fatto seguito ad una, intempestiva in quanto non prevista, attivazione del contraddittorio; si veda, infatti, al riguardo, sebbene in fattispecie non relativa alla confisca ma ad altra ipotesi egualmente disciplinata dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 giugno 2015, n. 25226, rv 263975) sebbene non determini la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in tale modo proposto, comporta che lo stesso, una volta riqualificato, in ossequio al principio del favor impugnationis, come opposizione, debba essere trasmesso, affinché si provveda in merito ad esso seguendo il corretto percorso procedimentale, allo stesso Ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 gennaio 2024, n. 3063, rv NUMERO_DOCUMENTO; Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 dicembre 2022, n. 44750, rv NUMERO_DOCUMENTO; Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 agosto 2017, n. 39515, rv NUMERO_DOCUMENTO).
Ritiene, tuttavia il Collegio che nella occasione – per quanto non risulti che la procedura seguita sia stata quella di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non risultando che il provvedimento ora impugnato sia stato emesso a seguito dell’esperimento della opposizione da parte del legale rappresentante de RAGIONE_SOCIALE avverso un precedente provvedimento emesso sempre dalla Corte di appello di Bologna – non ricorrano gli elementi per procedere alla riqualificazione del ricorso ora in
esame in guisa di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e di disporre, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte territoriale emiliana.
Onde giungere a tale conclusione ritiene il Collegio, pur senza intendere con ciò dare continuità ad un lontano precedente in forza del quale si sarebbe dovuto distinguere, ai finì della adozione o meno del modus procedendi dettato dal citato art. 667, comma 4, cod. proc. pen., fra l’ipotesi in cui la confisca sia stata disposta, come nella fattispecie ora in esame, con sentenza – nel qual caso contro il decreto o l’ordinanza del giudice della esecuzione che abbia rigettato l’istanza promossa dal terzo estraneo al reato interessato alla restituzione del bene sarebbe esperibile direttamente il ricorso per cassazione – e quella in cui la confisca sia stata, invece, disposta dal giudice dell’esecuzione, dovendo essere riservato il meccanismo procedurale bifasico di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (nel quale la ordinanza è reclamabile mediante opposizione davanti alla stesso giudice ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) solo a tale seconda ipotesi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 novembre 2013, n. 47473, rv 258078), che debba essere preso in esame il precipuo oggetto del presente giudizio.
Con esso, infatti, il ricorrente, per le ragioni che saranno qui di seguito brevemente illustrate, non contesta il fatto che, in esito al giudizio penale svolto in danno di tali COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME culminatdcon la condanna di costoro in relazione alla violazione da essi commessa dell’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, sia stata disposta, ai sensi dell’art. 12-bis del medesimo decreto legislativo, la confisca dei saldi attivi del conto corrente RAGIONE_SOCIALE esistente presso la filiale n. INDIRIZZO di Emilbanca, riferibile alla RAGIONE_SOCIALE, società amministrata dai predetti che si è avvantaggiata della evasione fiscale; si vuol dire che ora Il RAGIONE_SOCIALE non contesta la legittimità della confisca come sopra disposta, essendosi la Società ricorrente limitata ad invocare la inefficacia soggettiva nei suoi confronti del provvedimento ablativo.
La circostanza, pertanto, che l’oggetto principale del contendere non sia riferito alla legittima adozione della confisca ma alla sua efficacia rispetto alla Società ricorrente giustifica la applicazione del procedimento esecutivo ordinario e non di quello speciale previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Sostiene, infatti, Il COGNOME che, ai sensi dell’art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, ad esso non sia opponibile (ed esso sia pertanto inefficace quanto alla sua posizione) il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del
saldo attivo del conto corrente RAGIONE_SOCIALE intestato presso la filiale n. 45 di Emilbanca alla RAGIONE_SOCIALE; tale assunto, svolto ai sensi, come detto dell’art. 52 del dlgs n. 159 del 2011 (norma che sarebbe applicabile alla presente fattispecie, nella quale è evidenziabile, a decorrere dal 2018, l’avvenuta dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE, sia in forza dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., come risultante anche dall’esame della più recente giurisprudenza di questa Corte – per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 novembre 2024, n. 40323, rv 287179, sia in applicazione del principio secondo il quale la previsione in esso contenuta, cioè che la confisca penale non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori a sequestro, pur se riferita alla confisca di prevenzione, esprime una regola generale, valida anche per gli altri tipi di confisca, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 giugno 2024, n. 24067, rv 286556) è stato così argomentato: nel dicembre del 2011 NOME ricevette, nell’ambito di un più ampio rapporto di anticipazione finanziaria, dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fra l’altro la somma di euri 250.000,00; a fronte di tale anticipazione SGB cedette all’istituto RAGIONE_SOCIALE il credito da lei vantato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE quale prezzo per la cessione di un appezzamento di terreno edificabile (operazione documentata da RAGIONE_SOCIALE tramite la presentazione all’RAGIONE_SOCIALE di credito della fattura n. 1 del 7 ottobre 2011 relativa alla compravendita intervenuta con RAGIONE_SOCIALE; si tratta di fattura che, non essendo stata versata dal SGB l’Iva in essa indicata, è interessata dalla imputazione penale a carico degli organi rappresentativi di detta Società); nel 2013 il predetto istituto RAGIONE_SOCIALE, onde rientrare della anticipazione fatta, ottenne decreto ingiuntivo in danno sia di RAGIONE_SOCIALE che di RAGIONE_SOCIALE; avendo quest’ultima proposto opposizione al provvedimento monitorio, nelle more del relativo giudizio di merito intervenne un accordo transattivo i cui termini prevedevano che, entro 18 mesi dalla stipula della transazione, COGNOME avrebbe onorato il debito ceduto mentre RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avrebbe rinunziato al decreto ingiuntivo ottenuto verso la transigente impegnandosi, durante la pendenza del termine dilatorio concesso, a non intraprendere azioni esecutive verso COGNOME, riservandosi, tuttavia, di agire verso RAGIONE_SOCIALE, detraendo dal debito gravante su COGNOME le eventuali somme nel frattempo riscosse tramite SGB; alla scadenza dei 18 mesi COGNOME avrebbe dovuto versare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’importo residuo del credito da questo vantato, surrogandosi ad esso sia nelle ragioni di credito vantate verso RAGIONE_SOCIALE che nelle eventuali garanzie reali e nelle azioni esecutive in corso in danno della predetta Società; a tal proposito RAGIONE_SOCIALE iscrisse Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ipoteca giudiziale (essendo ancora portatore del decreto ingiuntivo emesso a suo carico) su di un terreno di proprietà di RAGIONE_SOCIALE.
Nel marzo del 2015 NOME COGNOME versò a RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la somma di 250.000,00 euri dovuta da COGNOME, surrogandosi, pertanto, nei diritti che l’RAGIONE_SOCIALE di credito aveva verso RAGIONE_SOCIALE.
Ciò posto, affermando di essere terza di buona fede insinuatasi nel fallimento RAGIONE_SOCIALE e vantando un credito ammesso al passivo in misura pari ad euri 258.926,03, la stessa ha chiesto che la confisca del saldo attivo del conto corrente RAGIONE_SOCIALE già intestato a RAGIONE_SOCIALE (ora verosimilmente al Fallimento di SGB) sia dichiarata inefficace nei suoi confronti.
Come detto, con la ordinanza adesso censurata la Corte di appello ha rigettato la richiesta in questione; avverso tale decisione è insorta la difesa de RAGIONE_SOCIALE , in persona del suo legale rappresentante, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il Giudice della esecuzione nel rigettare la istanza.
In sintesi la tesi del ricorrente rappresentante legale, svolta dopo una ampia ricostruzione dei preludi della vicenda ora in esame, è che la Corte felsinea avrebbe errato nel non considerare rilevante – in realtà, sostiene il ricorrente, nel non prendere proprio in considerazione – lo stato soggettivo, con riferimento alla sussistenza della buona fede, in cui si trovava RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – soggetto originario titolare del credito garantito da ipoteca, vantato nei confronti di SGB e poi trasferito a Il RAGIONE_SOCIALE per effetto (circostanza questa non chiara ma, in ogni caso non determinate) o dell’avvenuto acquisto di esso da parte de RAGIONE_SOCIALE ovvero dell’avvenuto adempimento da parte di detta società del debito gravante su COGNOME in favore dell’istituto di credito e, pertanto, della surroga da parte del soggetto adempiente nei diritti che il creditore aveva a garanzia delle proprie ragioni creditorie al momento in cui era stata concessa l’apertura di credito a RAGIONE_SOCIALE.
Avrebbe, altresì errato il Giudice della esecuzione nel non avere verificato, ritenendo non necessaria l’indagine, la esistenza o meno di accordi fraudolenti fra RAGIONE_SOCIALE ed SGB; se, invece, avesse proceduto a detta verifica – il cui esito, secondo parte ricorrente, sarebbe stato negativo – la Corte avrebbe dovuto concludere nel senso della inefficacia della confisca rispetto alla posizione de Il Primicerìo.
Rileva il Collegio che la tesi portata avanti dal ricorrente non è meritevole di accoglimento.
Premesso, infatti, che nelle sue linee portanti, lo sviluppo storico della vicenda è stato riportato in termini fra loro reciprocamente coerenti dal Giudice della esecuzione e dalla parte ricorrente, si osserva che la disposizione che è invocata dalla ricorrente difesa, il ricordato art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, applicabile alla fattispecie per effetto del richiamo contenuto nell’art. 104-bis disp att. cod. proc. pen., prevede 05è7, per ciò che ora interessa, che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro nonché i diritti reali di garanzia costituiti parimenti in epoca anteriore al sequestro (condizione che nel caso sussiste, posto che, anche a volere considerare rilevante il termine fissato dal sequestro operato in danno di uno degli amministratori di SGB, cioè il 21 gennaio 2014, l’ipoteca giudiziale di cui Il Primicerío intende avvalersi, attraverso il meccanismo della sua conversione in legittima causa di prelazione, rimonta all’ottobre del 2013, epoca in cui essa fu costituita da RAGIONE_SOCIALE a garanzia della anticipazione bancaria da esso fatta verso SGB).
Tale situazione non è di per sé sufficiente, essendo pur necessario “che il creditore dimostri la sua buona fede e l’incolpevole affidamento” (art. 52, comma 1, lettera a), ultimo periodo, del dlgs n. 159 del 2011).
Tanto considerato, ritiene il Collegio che la tesi del ricorrente, secondo la quale la Corte di appello avrebbe fatto mal governo della citata disposizione avendo omesso di verificare adeguatamente quale fosse la posizione soggettiva dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, originariamente, aveva concesso a RAGIONE_SOCIALE il credito che, attraverso tortuosi pelaghi, è pervenuto all’odierno ricorrente, non è tale da condurre all’accoglimento del ricorso.
Invero, proprio per effetto della successione nella titolarità del credito che risulterebbe essere stato pregiudicato per effetto della confisca della provvista finanziaria facente capo a SGB, non può considerarsi sufficiente che la condizione di buona fede sia riconducibile solo al primo titolare di esso, non potendo accogliersi la tesi, che parrebbe essere adombrata dal ricorrente, secondo la quale la “buona fede” sia una sorta di attributo ambulatorio del credito, destinato, pertanto, ad essere trasmesso unitamente ad esso e non una caratteristica del soggetto che ne è, di volta in volta, titolare.
Si vuole con ciò intendere che, seppure tale credito sia sorto in capo ad un soggetto che riesca a dimostrare la propria buona fede, laddove esso sia stato ceduto o comunque sia passato a soggetto che tale condizione soggettiva non possa vantare, la precedente caratteristica non permane ma scompare; d’altra parte lo stesso testo legislativo, allorché si riferisce alla dimostrazione della buona fede, richiama la posizione del creditore e non certo una caratteristica del credito di cui si tratta.
Perciò, bene ha fatto la Corte felsinea a disinteressarsi dì quale fosse la condizione soggettiva dell’RAGIONE_SOCIALE di credito che originariamente aveva concesso, in occasione della apertura della anticipazione bancaria, il credito alla SGB, posto che non era questo il creditore che assumeva di essere pregiudicato dalla confisca e, pertanto, chiedeva la tutela di cui all’art. 52 del dlgs n. 159 del 2011 e non era pertanto questo il creditore del quale doveva essere indagata la condizione soggettiva.
Va, altresì, soggiunto che sempre correttamente il Giudice territoriale non ha ritenuto rilevante verificare se vi erano stati o meno degli accordi fraudolenti fra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, avendo arrestato la sua indagine una volta verificato che non poteva affermarsi che RAGIONE_SOCIALE aveva fatto inconsapevolmente affidamento sulla “bontà” del credito che, attraverso l’adempimento della obbligazione gravante su RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essa aveva rilevato.
Inver% nella ordinanza impugnata non solo sono ampiamente illustrati i molteplici rapporti intercorsi fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (si veda, al riguardo, pag. 5 della ordinanza impugnata), i cui organi rappresentativi ora erano coincidenti (in persona di COGNOME NOME) ora erano in strettissimo rapporto personale (si richiama la posizione dell’odierno ricorrente COGNOME NOME NOME, marito della COGNOME) con quelli de II RAGIONE_SOCIALE – sì da fare logicamente ritenere che, sotto il profilo della buona fede e dell’incolpevole affidamento, la condizione soggettiva degli organi dell’una compagine societaria non differisca da quella dell’altra – ma è anche segnalato come, alla luce dei criteri ricavabili dal comma 3 del ricordato art. 52 del dlgs n. 159 del 2011 (cioè le condizioni delle parti ed i rapporti, personali e patrimoniali, fra le medesime, il tipo di attività svolta dal creditore e la esistenza di particolari obblighi di diligenza nelle fasi anche precontrattuali), non sia possibile attribuire a NOME COGNOME, al momento in cui quest’ultimo ha inteso subentrare nella posizione creditoria verso RAGIONE_SOCIALE, quella condizione di “incolpevole
affidamento” che la disposizione normativa impone ai fini della attivazione della tutela ex art. 52, comma 1, del ricordato decreto legislativo.
Correttamente, infatti, nella ordinanza impugnata si rileva che non sia logicamente predicabile che – nel momento in cui COGNOME si è, di fatto, incaricato di sollevare almeno in parte SGB dalla gravosa situazione debitoria che essa aveva verso il ricordato RAGIONE_SOCIALE di credito (cioè nel marzo del 2015 epoca in cui Amministratore de COGNOME era ancora COGNOME NOME, cioè dell’altra Società che era debitrice di RAGIONE_SOCIALE) versando la somma di 250.000,00 euri, in tale modo subentrando nel credito che verso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva, appunto, RAGIONE_SOCIALE – esso abbia agito non in maniera gravemente negligente e, comunque, in assenza della avvedutezza che ci si deve aspettare da un corretto imprenditore commerciale, operante nello stesso campo imprenditoriale ove operava anche RAGIONE_SOCIALE.
Una tale circostanza emerge chiaramente laddove si consideri, come evidenziato nella ordinanza impugnata, che a quell’epoca non solo già era stata eseguito, risalendo esso al 20 gennaio 2014, un sequestro preventivo in danno di tale COGNOME NOME, indagato per reati tributari da lui in ipotesi commessi nello svolgimento della sua qualità di Amministratore di SGB coinvolgenti proprio “l’affare” immobiliare che COGNOME stava svolgendo con RAGIONE_SOCIALE (condizione questa che avrebbe fatto riflettere qualunque accorto imprenditore sulla circostanza che, avendo detta Società conseguito il profitto derivante da tali reati, essa sarebbe stata, in ipotesi di condanna del COGNOME, la prima destinataria del provvedimento di confisca di tale profitto), ma anche che la condizione di costante insolvenza della RAGIONE_SOCIALE, tale da rendere improponibile un incolpevole affidamento sulla sua capacità di far fronte alla proprie obbligazioni, era ben nota posto che tale compagine non soltanto non aveva restituito alla ordinaria scadenza al RAGIONE_SOCIALE le somme da questa ad essa affidate – tanto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva adito le vie legali contro RAGIONE_SOCIALE e contro la stessa COGNOME – ma neppure aveva restituito al predetto RAGIONE_SOCIALE di credito alcuna somma durante i 18 mesi di tempo che, in via transattiva, COGNOME aveva convenuto come dilazione per il pagamento di propria spettanza con RAGIONE_SOCIALE.
Tali rilievi – sostanzialmente trascurati dal ricorrente – dimostrando, diversamente da quanto da questo sostenuto, la legittimità della esclusione per la Società rappresentata dal COGNOME del godimento del beneficio di cui all’art. 52 del dlgs n. 159 del 2011, come testimoniato dal rigetto del ricorso da essa presentato alla Corte di appello di Bologna quale giudice della
esecuzione, e, pertanto, giustificano il rigetto anche del presente ricorso con la conseguente condanna, visto l’art. 616 cod. proc pen. del COGNOME, nella spiegata qualità, al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore