Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36548 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Pantelleria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 del G.i.p. del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinan impugnata;
I
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava – ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1), prima parte, cod. pen. – la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza emessa dal G.u.p. del medesimo Tribunale in data 10 22 marzo 2013, irrevocabile dal 4 ottobre 2013.
La revoca era disposta per avere NOME commesso, il 22 agosto 2015 – e quindi nei cinque anni dalla irrevocabilità del titolo condizionalmente sospeso, recante condanna alla pena della reclusione – una contravvenzione della stessa indole, accertata con decreto penale n. 677/2015, non opposto, che gli aveva irrogato la pena di 180 euro di ammenda.
Ricorre l’interessato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione dell’art. 168 cod. pen., osservando che la sopravvenuta condanna a pena solo pecuniaria non costituisce mai causa di revoca della sospensione condizionale già concessa (occorrendo a detto fine che il nuovo reato sia stato in concreto sanzionato con pena detentiva).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. prevede, nella sua prima parte, che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva.
Ne deriva che la condanna a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, non può in alcun caso costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162-01, e prec. ivi richiamati).
Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, da comunicare, a cura della cancelleria, al pubblico ministero dell’esecuzione per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.
Così deciso il 20/06/2024