Revoca Sospensione Condizionale: la Cassazione Conferma i Limiti del Giudice d’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nella fase esecutiva della pena: la revoca sospensione condizionale. La Suprema Corte ha chiarito quando e come sia possibile annullare il beneficio della sospensione della pena, anche qualora l’impedimento fosse già noto nel giudizio d’appello. Questa decisione si allinea a un importante precedente delle Sezioni Unite, rafforzando la distinzione tra il giudizio di merito e la fase di esecuzione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo avverso un’ordinanza del Tribunale di Ivrea. Tale ordinanza aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Il ricorrente ha impugnato questa decisione, portando la questione all’attenzione della Corte di Cassazione. Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità di una revoca disposta in sede esecutiva per una causa ostativa che, sebbene ignorata dal giudice di primo grado, era nota a quello d’appello, il quale però non era stato investito della specifica questione.
La Decisione della Corte sulla Revoca Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa conclusione si basa su un principio di diritto di fondamentale importanza, recentemente cristallizzato da una sentenza delle Sezioni Unite (n. 36460/2024). Secondo la Corte, la revoca sospensione condizionale è pienamente legittima in sede esecutiva in circostanze specifiche. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano interamente sul dictum delle Sezioni Unite. Il principio chiave è il seguente: è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, del codice penale.
Questo vale anche quando la causa ostativa (cioè l’impedimento legale alla concessione del beneficio) era ignota al giudice di primo grado ma nota a quello d’appello, a condizione che quest’ultimo non fosse stato chiamato a decidere su quel punto specifico.
Il cuore della questione risiede nel principio devolutivo, che governa il giudizio di appello. In base a tale principio, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo sui punti della sentenza che sono stati oggetto di specifica impugnazione. Se l’appellante non contesta la concessione della sospensione condizionale, il giudice d’appello non ha il potere di revocarla d’ufficio, anche se si accorge dell’errore.
A quest’ultimo, pertanto, è precluso un intervento autonomo, e non esprime alcuna valutazione in merito, neppure implicita. La competenza a correggere l’errore passa quindi al giudice della fase esecutiva, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e, se necessario, di revocare i benefici illegittimamente concessi.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Le conclusioni sono chiare: la fase dell’esecuzione penale non è una mera appendice del processo di cognizione, ma un momento autonomo in cui si può e si deve porre rimedio a errori che inficiano la legittimità della pena.
L’implicazione principale è che un beneficio come la sospensione condizionale, se concesso erroneamente, non diventa intangibile solo perché l’errore non è stato sollevato in appello. La giustizia può correggere il proprio corso nella fase esecutiva, garantendo il rispetto della legge. Ciò rafforza il principio di legalità della pena e chiarisce i confini tra i poteri del giudice della cognizione e quelli del giudice dell’esecuzione, ribadendo la centralità del principio devolutivo nel processo d’appello.
Quando può essere revocata una sospensione condizionale della pena concessa per errore?
La sospensione condizionale può essere legittimamente revocata nella fase esecutiva se è stata concessa in violazione di legge (ad esempio, per una causa ostativa preesistente), anche se il giudice d’appello era a conoscenza dell’errore ma non è stato chiamato a pronunciarsi specificamente su quel punto.
Perché il giudice d’appello non può revocare d’ufficio una sospensione condizionale concessa erroneamente?
Il giudice d’appello non può agire d’ufficio a causa del ‘principio devolutivo’, secondo cui il suo potere di decisione è limitato ai soli punti della sentenza che sono stati oggetto di impugnazione. Se la concessione del beneficio non viene contestata, il giudice non può intervenire autonomamente.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a IVREA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di IVREA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Ivrea – i funzione di giudice dell’esecuzione – ha revocato la sospensione condizionale della pena di anni
due di reclusione, concessa a NOME COGNOME con sentenza del medesimo Tribunale del
24/03/2021, passata in giudicato il 30/05/2022; tale provvedimento è stato emesso in forza dell’art. 164 comma 4 cod. pen., per avere il condannato già fruito del medesimo beneficio, in
relazione alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro cinquecento di multa, inflitt con sentenza del Tribunale di Torino del 28/05/2020, divenuta irrevocabile il 17/06/2020.
- Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge, derivante dalla inosservanza o erronea applicazione degli artt. 164 quarto
comma e 168 terzo comma cod. pen., per essere preclusa al giudice dell’esecuzione la facoltà dì
procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena erroneamente concessa nel giudizio di cognizione, ove agli atti del giudizio di appello sia presente il certificato p
attestante la sussistenza di precedenti ostativi alla nuova concessione del beneficio.
La difesa ha poi depositato memoria, a mezzo della quale ha integralmente ribadito le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione.
Il ricorso è inammissibile, essendo sufficiente fare riferimento al dictum di Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01, a mente della quale: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164 comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non aven conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita».
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025