Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a IVREA il 02/12/1981
avverso l’ordinanza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di IVREA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Ivrea – i funzione di giudice dell’esecuzione – ha revocato la sospensione condizionale della pena di anni
due di reclusione, concessa a NOME COGNOME con sentenza del medesimo Tribunale del
24/03/2021, passata in giudicato il 30/05/2022; tale provvedimento è stato emesso in forza dell’art. 164 comma 4 cod. pen., per avere il condannato già fruito del medesimo beneficio, in
relazione alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro cinquecento di multa, inflitt con sentenza del Tribunale di Torino del 28/05/2020, divenuta irrevocabile il 17/06/2020.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo violazione di legge, derivante dalla inosservanza o erronea applicazione degli artt. 164 quarto
comma e 168 terzo comma cod. pen., per essere preclusa al giudice dell’esecuzione la facoltà dì
procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena erroneamente concessa nel giudizio di cognizione, ove agli atti del giudizio di appello sia presente il certificato p
attestante la sussistenza di precedenti ostativi alla nuova concessione del beneficio.
La difesa ha poi depositato memoria, a mezzo della quale ha integralmente ribadito le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione.
Il ricorso è inammissibile, essendo sufficiente fare riferimento al dictum di Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 287004 – 01, a mente della quale: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164 comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo e non aven conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita».
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 aprile 2025