Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’1.12.2023 il Tribunale di Torre Annunziata ha applicato a NOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, revocando la sospensione condizionale della pena, concessa all’imputato con la sentenza emessa il 5.7.2018, irrevocabile il 30.10.2018.
Avverso l’anzidetta sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell’art. 168 cod.pen. nella parte in cui, pur in presenza di definizione per applicazione pena, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Si assume che il beneficio de quo non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest’ultima quell’accertamento di responsabilità che costituisce presupposto imprescindibile per la revoca disciplinata dall’art. 168 comma 1, n. 1 cod.pen.
Inoltre la condotta presa in considerazione nella sentenza del 5.7.2018 risulta commessa prima del quinquennio utile alla revoca della sospensione condizionale.
La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Questa Corte (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518) ha affermato che la sentenza di patteggiannento, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Nessun vizio inficia, pertanto, la sentenza impugnata, che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa all’imputato con la sentenza emessa il 5/7/2018.
Correttamente la revoca de qua è stata disposta per la commissione di un fatto costituente reato nel quinquennio, considerato che il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su
richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall’art 168, comma primo, n. 1 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 45952 del 10/09/2019, Rv. 277332).
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. Pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12.4.2024