Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35027 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Fiumedinisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rinvio della trattazione del ricorso in attesa del deposito della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite cel 30 maggio
2024;
udito il difensore del ricorrente, avvocato AVV_NOTAIO, che I -a insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, su appello del solo imputato, rideterminata in mesi tre di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di cu all’art. 335 cod. pen., ha revocato il beneficio della pena sospesa che gli era stato applicato in primo grado con sentenza del 3 aprile 2023.
2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. pen.,ildifensore dell’imputato denuncia violazione di legge, in relazio cod. proc. pen. e 164 cod. pen. poiché, su appello del solo impu territoriale non avrebbe potuto revocare il beneficio dal m contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, presente un certificato penale che riportava le stesse annotazioni. att. cod. poc. ne al ‘art. 597 tato, la Corte omento che, agli atti era
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato.
La Corte di appello ha revocato il beneficio della pena sosp all’imputato con la sentenza di primo grado evidenziando che dal cer in atti, aggiornato, a differenza di quello acquisito in primo grado esa applicato tificato penale risalente al 3 ottobre 2017, risultava che l’imputato aveva già riportato tre condanne e fruito del beneficio della pena sospesa per due volte, sicché il beneficio i iconosciutogli con la sentenza del Tribunale di Messina del 3 aprile 2023 era stato applicato per la terza volta, in violazione della disposizione di cui all’art. 164, c r -nma quarto, cod. pen..
Come osservato dal Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto I rinvio della trattazione del ricorso, con ordinanza resa nel ricorso 26680/23, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione del potere del giudice dell’esecuzione di revoca della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d’appello, che non sia stato investito sul punto dall’impugnazione del pubblico ministero né, comunque, da una sua formale sollecitazione in ordine all’illegittimità del beneficio.
Ritiene la Corte che possa affermarsi la infondatezza del motivo di ricorso sulla scorta della notizia di decisione, dalla quale risulta che, in esito all’udienz del 30 maggio 2024, le Sezioni Unite hanno dato risposta af questione controversa. ermativa alla
La questione riguardava, infatti, “anche” il potere del giudicE revoca ex officio del beneficio concesso in violazione dei limiti stabili comma quarto, cod. pen., sul rilievo che il giudice di appello a esercitare gli stessi poteri del giudice dell’esecuzione, quindi revoca solo quando le cause ostative non fossero documentalmente note aveva concesso il beneficio (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022 283712). di appello di i dall’art. 164, rebbe potuto e il beneficio, al giudice che COGNOME, Rv.
Non è necessario, in particolare, attendere il deposito dellc motivazione potendo ritenersi, già sulla base informazione provvisoria contenuta nella notizia di decisione, che debba darsi continuità al consolidato principio di diritto secondo cui il provvedimento che dispone, ai sensi dell’art. 168, terzo comrha, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risul i concesso in presenza delle cause ostative indicate nel quarto comma dell’art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sos anziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia clz I giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bis dell’art. 674 cod. p roc. pen., dal giudice dell’esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 272429-01; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, COGNOME, Rv. 236113-01).
Dall’applicazione di tale chiaro principio alla vicenda in esame c iscende che il ricorso deve essere rigettato poiché legittimamente la Corte di appello, in presenza del beneficio della pena sospesa applicato dal Tribunale per la ter r a volta lo ha revocato, a prescindere dalla sussistenza in atti, o meno, al momento della decisione di primo grado, del certificato penale, dal quale risultava che il beneficio era stato già applicato all’imputato in relazione a due precedenti cohdanne.
2.Segue al rigetto del ricorso la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 giugno 2024
La Consigliera relatrice
Il Presidente