VPO nel Patteggiamento: Quando il Consenso del PM è Viziato ma il Ricorso è Inammissibile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso contro una sentenza di patteggiamento, specialmente quando sorge un dubbio sulla legittimità del consenso prestato dal Pubblico Ministero. Il caso in esame riguarda il ruolo del VPO nel patteggiamento e stabilisce che, anche se il consenso è stato espresso da un magistrato onorario privo dei poteri necessari, l’imputato non può usare questo vizio per impugnare l’accordo. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Patteggiamento
Due individui venivano arrestati in flagranza per detenzione di diverse sostanze stupefacenti (Mefedrone, GBL-GBH, Ecstasy e Hashish). Nel corso del giudizio, gli imputati, tramite il loro difensore, formulavano una richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). L’accordo prevedeva una pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa. Il consenso da parte dell’accusa veniva sottoscritto da un Vice Procuratore Onorario (VPO), presente in udienza. Il Tribunale di Milano, preso atto dell’accordo tra le parti, pronunciava sentenza applicando la pena concordata.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Avverso la sentenza, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
- Nullità Assoluta dell’Accordo: Si sosteneva che la richiesta congiunta fosse nulla perché il consenso del PM era stato espresso da un VPO, una figura che, secondo la normativa vigente, non avrebbe il potere di disporre in materia di stupefacenti, nemmeno tramite patteggiamento.
- Erronea Applicazione della Legge Penale: Si lamentava l’omessa motivazione del giudice sulla qualificazione giuridica del fatto (che si riteneva dovesse essere derubricato a fatto di lieve entità) e sull’eccessività della pena.
L’Analisi della Corte: Limiti dell’Impugnazione e il Ruolo del VPO nel Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili, svolgendo un’analisi precisa e rigorosa della normativa applicabile.
Le Funzioni del Vice Procuratore Onorario
La Corte ha innanzitutto confermato la tesi dei ricorrenti riguardo ai poteri del VPO. In base al D.Lgs. n. 116/2017, il VPO non è legittimato a prestare il consenso al patteggiamento in procedimenti, come quelli per reati di droga di una certa gravità, per i quali è prevista l’udienza preliminare. La sua partecipazione a un processo per il quale non può essere delegato integra una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita entro termini di decadenza.
La Disciplina dell’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
Qui si trova il cuore della decisione. La Corte ha sottolineato che l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui l’imputato e il PM possono ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Questi motivi sono:
- Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato.
- Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
- Erronea qualificazione giuridica del fatto.
- Illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il vizio relativo alla mancata legittimazione del VPO a prestare il consenso non rientra in nessuna di queste categorie. Esso riguarda la volontà della parte pubblica, non quella dell’imputato. Pertanto, non può essere fatto valere come motivo di impugnazione.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa e letterale dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Questa norma è stata introdotta per limitare le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento, al fine di garantire la stabilità degli accordi processuali e l’efficienza del sistema. Consentire un’impugnazione per un vizio relativo alla formazione della volontà del Pubblico Ministero, anziché a quella dell’imputato, significherebbe andare oltre il perimetro tracciato dal legislatore. La Corte stabilisce che il difetto di legittimazione del VPO è una questione che attiene alla corretta partecipazione del PM al processo, un vizio procedurale che, se non eccepito nei termini, viene sanato. Non può, tuttavia, trasformarsi in un motivo valido per scardinare, a posteriori, un accordo che l’imputato ha liberamente sottoscritto. Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione sulla congruità della pena concordata non è prevista tra i motivi di ricorso.
le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’accordo raggiunto con il patteggiamento ha una stabilità rafforzata e può essere messo in discussione solo per i motivi specificamente ed eccezionalmente previsti dalla legge. La mancanza di potere del VPO nel patteggiamento a prestare il consenso costituisce un’irregolarità procedurale, ma non un vizio che possa essere utilizzato dall’imputato per invalidare la sentenza. Questa decisione consolida l’orientamento secondo cui i motivi di ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sono un catalogo chiuso, a tutela della definitività del rito alternativo.
Un Vice Procuratore Onorario (VPO) può sempre prestare il consenso per un patteggiamento?
No. La sentenza chiarisce che, sulla base della normativa vigente (d.lgs. 116/2017), il VPO non è legittimato a prestare il consenso nei procedimenti relativi a reati per i quali è prevista l’udienza preliminare, come nel caso di specie per reati in materia di stupefacenti.
Se il consenso del PM al patteggiamento è espresso da un VPO non legittimato, l’imputato può impugnare la sentenza per questo motivo?
No. Secondo la Corte, la mancata legittimazione del VPO non rientra tra i motivi tassativi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, in quanto non attiene a un vizio della volontà dell’imputato.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare l’eccessività della pena concordata?
No. La sentenza ribadisce che la doglianza relativa all’eccessività della pena concordata tra le parti non è un motivo di ricorso ammissibile, poiché non è contemplata nei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.