Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47241 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47241 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il 17/07/1979
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 aprile 2024, la Corte di appello di Napoli, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio dell’indulto che, in attuazione della legge 31 luglio 2006, n. 241, era stato riconosciuto, con provvedimento emesso precedentemente, ad NOME COGNOME in relazione alla pena inflittagli con sentenza emessa dal Tribunale di Latina divenuta irrevocabile il 21 aprile 2015, di condanna per reato commesso il 25 luglio 2004.
La revoca era basata sul rilievo che COGNOME risultava condannato, in forza di sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli emessa il 18 maggio 2023 e divenuta irrevocabile in data 1 febbraio 2024, a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione, per delitto non colposo commesso il 6 agosto 2009.
La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, richiamando l’art 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 27, terzo comma, e 111, settimo comma, Cost., e degli artt. 672, comma 1, e 667, comma 4, cod, proc. pen. Afferma che il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto revocare riconoscimento del beneficio dell’indulto, perché il provvedimento con cui era stato pronunciato detto riconoscimento non era stato notificato al condannato. Lamentava, inoltre, che la revoca del beneficio era stata pronunciata in epoca anteriore rispetto al momento in cui se ne erano verificate le condizioni, e che ciò aveva determinato un cumulo di pene gravoso, mentre il condannato avrebbe potuto affrontare le pene in modo meno afflittivo se fossero state eseguite nel corso degli anni dal 2017 al 2024.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, in relazione agli artt. 672, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha affermato che i! condannato avrebbe potuto proporre opposizione, avverso il provvedimento di riconoscimento dell’indulto, nei quindici giorni successivi al momento in cui ne aveva avuto conoscenza, a seguito della notifica del provvedimento di cumulo di pene del 2 febbraio 2024, richiamante l’applicazione del beneficio. Nel ricorso si afferma che
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il condannato non avrebbe potuto ricavare alcuna utilità da una eventuale opposizione al provvedimento di riconoscimento dell’indulto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato sotto tutti i profili.
È assorbente rilevare, infatti, che la legge non subordina l’emissione del provvedimento di revoca del riconoscimento dell’indulto alla previa notifica del provvedimento di riconoscimento.
Se pure dal richiamo contenuto nell’art. 672 cod. proc. pen., all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., può argomentarsi che il provvedimento esecutivo sull’applicazione dell’indulto vada notificato all’interessato, dall’eventuale omissione di tale adempimento, in ogni caso, potrebbe discendere, in astratto, al più, come a ragione sostenuto dal giudice dell’esecuzione, il diritto per il condannato – ove ne abbia un effettivo interesse – a proporre opposizione avverso il provvedimento non notificato. Tale eventualità, tuttavia, nel caso concreto deve ritenersi ormai preclusa, ove si consideri che costituisce principio generale, in materia di diritto di impugnazione, che, in mancanza di previsioni di conoscenza legale, ai fini della decorrenza del termine per impugnare – nel caso in esame di quindici giorni – vale il momento in cui il soggetto cui spetta il relativo dirit acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento, conoscenza avvenuta per NOME con la notifica del provvedimento di cumulo del 2 febbraio 2024.
Del resto, lo stesso ricorrente afferma che non avrebbe potuto ricavare alcuna utilità da una ipotetica opposizione al provvedimento di riconoscimento dell’indulto.
Ne consegue che l’omessa notifica del provvedimento applicativo dell’indulto non costituiva ostacolo all’emanazione del provvedimento di revoca, sicché, una volta accertato che si erano avverate le condizioni stabilite dalla legge per la revoca del beneficio, il giudice dell’esecuzione non poteva rigettare la relativa richiesta rivoltagli dal Pubblico Ministero, indipendentemente da qualsiasi rilievo sulla mancata notifica al condannato del precedente provvedimento di riconoscimento del beneficio.
D’altra parte, non è dimostrato che il condannato avesse una posizione soggettiva tutelata in ordine alla possibilità di espiare la pena oggetto dell’indulto e della revoca in epoca anteriore rispetto a quella stabilita in concreto.
È superata, pertanto, ogni questione riguardante la motivazione dell’ordinanza impugnata.
In conclusione, I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 settembre 2024.