Revoca Affidamento in Prova: La Cassazione Conferma la Retroattività
L’affidamento in prova ai servizi sociali rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, mirata al reinserimento del condannato. Tuttavia, la sua concessione è basata su un patto di fiducia tra lo Stato e l’individuo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le gravi conseguenze della violazione di tale patto, confermando la legittimità della revoca affidamento in prova con effetto retroattivo quando le trasgressioni dimostrano un totale fallimento del percorso rieducativo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Durante il periodo di esecuzione della misura, il soggetto non solo aveva violato ripetutamente le prescrizioni imposte, facendosi sorprendere in compagnia di persone con precedenti penali, ma era stato anche arrestato in flagranza di reato.
In particolare, era stato trovato in possesso di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti (oltre 200 grammi di cocaina), unitamente a materiale per il confezionamento e denaro contante. Questa circostanza ha spinto il Tribunale di Sorveglianza a revocare il beneficio con decorrenza ex tunc, ovvero dall’inizio della misura.
La Decisione del Tribunale e la Revoca Affidamento in Prova
Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che il comportamento del condannato fosse sintomatico di una mancata adesione al programma terapeutico e rieducativo fin dal principio. La gravità del nuovo reato commesso, unita alle precedenti violazioni, costituiva la prova inconfutabile del fallimento totale della prova.
Di conseguenza, il Tribunale ha disposto la revoca dell’affidamento in prova, stabilendo che tale revoca dovesse avere efficacia retroattiva. Ciò significa che il periodo trascorso in affidamento non è stato considerato come pena scontata, annullando di fatto il beneficio goduto fino a quel momento. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni del ricorrente miravano a una rivalutazione del merito della vicenda, un’attività preclusa in sede di legittimità. La decisione del Tribunale di Sorveglianza è stata giudicata logica, coerente e giuridicamente corretta.
Gravità delle Violazioni e Fallimento della Prova
La Corte ha ribadito che la decisione di revocare la misura con effetto retroattivo era pienamente giustificata. La condotta del soggetto, culminata nell’arresto per un reato grave come la detenzione di droga ai fini di spaccio, non rappresentava una semplice trasgressione, ma la manifestazione di un’assoluta incompatibilità con il percorso di reinserimento. Questo comportamento ha dimostrato che la fiducia riposta in lui era stata tradita fin dall’inizio.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio consolidato: l’effetto retroattivo della revoca è giustificato quando le violazioni sono talmente gravi da essere considerate sintomatiche di un fallimento totale e originario della prova. L’arresto per detenzione di un ingente quantitativo di stupefacenti non è un semplice inciampo nel percorso, ma la prova che il percorso rieducativo non è mai realmente iniziato. I giudici hanno inoltre valorizzato la modesta afflittività delle prescrizioni originarie (l’affidato era libero per gran parte della giornata), il che rendeva ancora più grave il suo comportamento. La decisione si allinea con i principi espressi sia dalla Corte Costituzionale che dalla stessa Corte di Cassazione in precedenti sentenze, confermando che la revoca ex tunc è uno strumento necessario per sanzionare chi abusa di una misura concepita per favorire il recupero sociale.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma con forza che l’affidamento in prova è una concessione basata sulla fiducia e sulla concreta partecipazione del condannato al programma rieducativo. La commissione di nuovi, gravi reati durante tale periodo non solo interrompe il beneficio, ma può annullarlo completamente. La revoca affidamento in prova con efficacia retroattiva è una conseguenza legittima quando il comportamento del condannato dimostra in modo inequivocabile di non aver mai aderito sinceramente al patto rieducativo, vanificando la finalità stessa della misura alternativa.
Quando può essere revocato l’affidamento in prova con effetto retroattivo (ex tunc)?
La revoca può avere effetto retroattivo quando le violazioni commesse dal condannato sono talmente gravi, come l’arresto in flagranza per detenzione di un ingente quantitativo di droga, da dimostrare un fallimento totale e originario del programma rieducativo.
La commissione di un nuovo reato durante l’affidamento in prova comporta sempre la revoca retroattiva?
La decisione dipende dalla gravità del nuovo reato e dal contesto. In questo caso, la detenzione di oltre 200 grammi di cocaina è stata considerata una violazione talmente grave da essere sintomatica di una totale mancata adesione al percorso di recupero, giustificando così la retroattività della revoca.
Cosa accade se il ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un ricorso privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15684 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15684 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo proposto da NOME COGNOME, pur strutturato come denuncia del vizio di violazione di legge nonché di insufficienza della motivazione, sollecita, nella sostanza, apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, ed è comunque manifestamente infondato.
Il Tribunale di sorveglianza, nell’esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall’ordinamento, ha fondato la decisione di revocare l’affidamento in prova ai servizi sociali con decorrenza ex tunc sulla circostanza che l’affidato, nel corso dell’esecuzione, non solo aveva violato ripetutamente le prescrizioni, facendosi ripetutamente sorprendere in compagnia di pregiudicati, ma era stato, per di più, arrestato nella flagranza del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 perché trovato in possesso di più di 200 grammi di cocaina ed di materiale di confezionamento e di denaro contante. Ne segue logicamente che COGNOME, fin dall’inizio, non aveva aderito al programma terapeutico.
Il ricorrente, nel contestare la motivazione a sostegno dell’efficacia retroattiva della revoca, non si confronta con la reale giustificazione del provvedimento impugnato che, in piena sintonia con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987 e da questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265859 – 01; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 282007 – 01), ha valorizzato non solo la gravità delle violazioni, ritenuta sintomatica del fallimento totale della prova, ma anche la modesta afflittività delle prescrizioni imposte con la misura alternativa, strettamente funzionali alla riuscita del trattamento terapeutico (l’affidato era libero di uscire dalle 07,00 alle 22.00/23.00 di ogni giorno).
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condannail . g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ammende. tremila in favore della Cassa delle
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente