Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 10 ottobre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari disponeva la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso a NOME COGNOME con provvedimento del 15 febbraio 2022.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca degli arresti domiciliari esecutivi concessi correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che COGNOME, in più occasioni, aveva posto in essere comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti degli ospiti del centro di accoglienza doveva operava, che, in alcuni casi, avevano richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine.
Ritenuto che la ripetuta violazione delle prescrizioni connesse al beneficio penitenziario in questione imponevano di ritenere la misura alternativa alla detenzione applicata al ricorrente inidonea ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 – 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.