Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41571 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41571 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 07/08/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato nei confronti di XXXXXXXXXXXXXX – soggetto che si trova attualmente in espiazione della pena di anni due, mesi cinque e giorni ventuno di reclusione, riportata per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, nonchØ per reati in materia di armi, ricettazione, falso materiale, violazione alla normativa sull’immigrazione, tutti posti in essere fra il 2018 e il 2021 – la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, per essersi egli reso responsabile, nel corso del periodo di affidamento, della violazione dell’art. 186 comma 2 lett. c) d.lgs. 230 aprile 1992, n. 285, essendo stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, in quanto coinvolto in un sinistro stradale, in esito al quale gli veniva riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,55 g/l.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, vengono denunciati vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., stante la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per poter procedere alla revoca dell’affidamento in prova, quale vizio che risulta dal provvedimento impugnato e che ha determinato una violazione di legge. La decisione di revoca si Ł tradotta in un inaccettabile automatismo, rispetto alla accertata violazione; il Tribunale di sorveglianza ha dedotto – dalla sussistenza di un fatto del tutto estraneo alla tipologia di delitti per i quali il condannato si trovava in regime di affidamento – la manifesta incapacità del medesimo al proficuo utilizzo della misura. Tale fatto, però, non Ł stato bilanciato con il positivo svolgimento del già trascorso periodo di prova, connotato dall’assenza di ulteriori violazioni.
2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciati vizi rilevanti ex art. 606, comma 1, lett.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
b) ed e) cod. proc. pen., in ordine agli artt. 47 commi 9, 11 e seguenti, 51ter legge 26 luglio 1075, n. 354, per violazione di legge, oltre che per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in ordine al mancato bilanciamento degli elementi di segno positivo e negativo della presente vicenda e, consequenzialmente, per la erronea ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la revoca dell’affidamento in prova. Sottolinea la difesa come la violazione accertata, peraltro, derivi dall’utilizzo di sostanze alcoliche, per cui sarebbe stato opportuno – piuttosto che procedere alla revoca della misura alternativa in vigore – ricorrere alla aggiuntiva presa in carico ad opera del RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il provvedimento impugnato tiene conto della commissione del sopra detto reato ed ha considerato grave il fatto che esso sia stato posto in essere durante il periodo di affidamento in prova; tale comportamento Ł stato considerato incompatibile con la prosecuzione della prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł da dichiarare inammissibile.
I due motivi in cui si articola il ricorso – sebbene formalmente distinti – sono in realtà tra loro sovrapponibili, scaturendo essi da una matrice unitaria; essi ben si prestano, dunque, a una agevole trattazione unitaria.
2.1. Con il primo motivo, dunque, si deduce essere l’ordinanza impugnata il frutto di una impropria forma di derivazione necessitata, ponendosi essa quale conseguenza immediata della accertata violazione. Sebbene quest’ultima fosse avulsa dalla tipologia delittuosa per la quale il ricorrente aveva riportato la condanna in espiazione, il Tribunale di sorveglianza ne avrebbe impropriamente dedotto l’incapacità del medesimo a trarre giovamento dalla misura alternativa ottenuta; tale conclusione – in ipotesi difensiva sarebbe altresì espressiva di una carente considerazione in ordine agli ulteriori elementi, di segno positivo, che erano parimenti emersi nel corso dell’ iter di risocializzazione e reinserimento del condannato.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa rappresenta come la condotta serbata dal ricorrente sia stata sempre corretta, oltre che del tutto priva di qualsivoglia ulteriore trasgressione, rispetto alle prescrizioni imposte mediante la misura alternativa. Nell’impugnazione, in particolare, viene attaccato il riferimento – asseritamente di preponderante rilievo – operato nell’ordinanza impugnata, alla gravità del fatto posto in essere dal condannato. Ci si duole nuovamente, inoltre, della sussistenza di un presunto nesso di automatica consequenzialità, al quale si sarebbero incongruamente affidati i Giudici di sorveglianza e che li avrebbe indotti a ritenere dimostrata l’incapacità del condannato, nel volgere a proprio vantaggio il periodo di affidamento.
2.3. Giova ricordare, in primo luogo, che questa Corte ha piø volte affermato come la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non sia rapportata dalla legge al mero dato fenomenico, costituito dalla violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, dovendo invece correlarsi, tale decisione sfavorevole, al fatto che il giudice – all’esito del suo insindacabile apprezzamento di merito – ritenga che le predette violazioni rappresentino un fatto oggettivo in concreto inconciliabile, con la prosecuzione dell’esperimento.
Tale giudizio Ł rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, sul quale grava solo un obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente (in tema, si vedano Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 e Sez.
1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789).
2.4. Tanto precisato ai fini della ricostruzione della vicenda e del corretto inquadramento in diritto, emerge come l’avversata decisione reiettiva resista ai rilievi formulati dalla difesa, lì ove essa – a fronte dell’evidenza della perpetrazione del fatto di guida in stato di alterazione alcolica – ha ritenuto esser venuti ormai meno i presupposti per la prosecuzione della misura alternativa. La realizzazione di tale fatto, che l’ordinanza stessa pone in appropriato risalto, svela come il condannato non abbia tratto adeguato beneficio dalla misura alternativa della quale ha fruito, così finendo per contraddire la prognosi favorevole che ne costituiva la base.
Muovendo da tale ragionevole valutazione, il Tribunale di sorveglianza Ł pervenuto alla ineccepibile conclusione di ritenere, per l’effetto, interrotto il percorso di risocializzazione, che il condannato aveva avviato in regime alternativo alla detenzione; il mantenimento della misura esterna – in tale prospettiva e stante la situazione di contesto – Ł stata ritenuta porsi, quindi, in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. Così motivando, l’ordinanza impugnata ha dato argomentato conto dell’esercizio della discrezionalità che la legge intesta al giudice di sorveglianza, al cui logico ragionamento il ricorrente oppone argomenti di fatto, estranei all’ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare.
Il ricorso, infatti, Ł obiettivamente teso a contrastare la decisione solo rivalutando gli elementi di valutazione e conoscenza emersi, senza però mettere in dubbio la sussistenza della seria violazione rilevata e posta a fondamento della revoca. L’impugnazione, in tal modo, soffre di una marcata aspecificità, in quanto omette il confronto con la base logica e fattuale del provvedimento che aggredisce e finisce per dipanare una critica fortemente distonica, rispetto allo stesso. Il Tribunale di sorveglianza, al contrario, dà conto della sopravvenuta mancanza di affidabilità del condannato, in merito al percorso trattamentale implicato dall’affidamento in prova al servizio sociale.
La disposta decorrenza ex nunc della revoca della misura alternativa, infine, ha temperato la gravità delle conseguenze a carico del condannato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.