Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43631 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43631 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; per il ricorrente, gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, per la rimessione della questione alle Sezioni unite in ordine alla nozione di “fatto giuridico rilevante” e, in ulteriore subordine, per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 629 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 10/10/2022, la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 12/02/2018 con la quale a NOME COGNOME era stata applicata la pena di anni tre di reclusione concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero in relazione alle imputazioni – afferenti a RAGIONE_SOCIALE, dichiarata in stato di insolvenza il 28/01/2015 – di 1) bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse, attraverso un contratto di assistenza tecnica e servizi, a favore della RAGIONE_SOCIALE per un totale di circa 400 milioni di euro; 2) causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose, in particolare attraverso 2a) la sistematica omissione delle necessarie misure e attività di tutela ambientale e sanitaria, così depauperando la struttura produttiva, non adeguandola alla normativa vigente e moltiplicando le esternalità negative (che attraverso l’autorità giudiziaria sarebbero state ricondotte all’attività d’impresa) e 2b) la sottrazione delle risorse accumulate nelle società estere del gruppo mediante un’operazione di scissione.
La richiesta di revisione ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. si basava sulla sentenza – confermata in appello e divenuta irrevocabile del 05/07/2019 con la quale, all’esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano aveva assolto, perché il fatto non sussiste, NOME COGNOME, fratello del richiedente e coimputato della stessa imputazione relazione a RAGIONE_SOCIALE, nonché di altre imputazioni di bancarotta relative a RAGIONE_SOCIALE
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore e procuratore speciale AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione della legge penale e della normativa processuale, nonché vizio di motivazione.
La sentenza nei confronti del ricorrente e quella nei confronti del coimputato si sono basate sull’identico compendio probatorio, ma la sentenza impugnata erroneamente ritiene che esse divergano nella valutazione dei fatti, mentre la relativa ricostruzione sarebbe identica, laddove, nelle due sentenze irrevocabili, l’inconciliabilità opera come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano, in quanto l’assoluzione di NOME COGNOME è stata pronunciata sulla scorta di un accertamento che ha escluso la sussistenza fenomenologica dei tre fatti in contestazione.
Con riferimento al primo, il fatto è risultato insussistente perché il contratto di assistenza e servizi aveva positivamente inciso sui risultati economici della società, laddove, nelle due sentenze irrevocabili, lo stesso contratto di assistenza e servizi, lungi dal costituire uno strumento per drenare le risorse da uva, è risultato un mezzo produttivo di valore.
Con riguardo alla seconda contestazione, il fatto è risultato insussistente in quanto non vi è stata alcuna omissione di investimenti in materia ambientale, essendo al contrario risultati investimenti per oltre un miliardo di euro, sicché gli investimenti non possono, al contempo, essere stati omessi o effettuati.
In ordine alla terza contestazione, il fatto è risultato insussistente in quanto l’operazione di scissione non ha alcuna attinenza con l’insolvenza di RAGIONE_SOCIALE, ma è stata regolare, avviata in tempi non sospetti, neutra sotto il profilo finanziario e assistita da una concreta motivazione sul piano industriale, sicché l’operazione stessa o è stata uno strumento per condurre RAGIONE_SOCIALE all’insolvenza oppure non ha avuto nei fatti alcuna correlazione con l’insolvenza societaria.
2.1. Circa la prima contestazione, secondo la sentenza di cui si chiede la revisione, il contratto di assistenza e servizi stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE prevedeva un canone sproporzionato ed è stato uno strumento per drenare risorse per circa 500 milioni di euro a favore della seconda. La sentenza afferma che l’accusa è basata sulla relazione dei Commissari a sua volta basata sulla consulenza di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, PWC) e la stessa sentenza impugnata riporta una ricostruzione del fatto presente nella sentenza a carico del ricorrente fondata appunto sulla ricostruzione fattuale di PWC in contrasto con la ricostruzione fattuale riportata nella sentenza assolutoria nei confronti del coimputato, che dimostra come la ricostruzione di PWC (e, quindi, della sentenza a carico di NOME COGNOME) attesti una circostanza non corrispondente al vero, lasciando intendere che il contratto di affitto del ramo di azienda abbia lo stesso contenuto del contratto di assistenza tecnica e servizi. La sentenza impugnata riporta un altro passaggio della sentenza di cui si chiede la revisione in cui compare una ricostruzione fattuale errata, in quanto ritiene non applicabile il metodo indicato dal consulente COGNOME poiché RAGIONE_SOCIALE aveva affermato che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non avevano mai operato in forma integrata, laddove la sentenza assolutoria ricostruisce gli innegabili risultati positivi raggiunti dalla controllata escludendo che vi fosse stata una fraudolenta diminuzione della sua consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori.
2.2. In ordine alla seconda contestazione, la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza nei confronti di NOME COGNOME si fonda su quanto riferito dalla dott.ssa COGNOME, che, per conto dei commissari, si affida al report del custode giudiziario NOME COGNOME, secondo cui gli investimenti ambientali, anche se
iscritti in bilancio, non sarebbero mai stati effettuati, ma la sentenza della Corte di appello di Brescia non coglie la macroscopica differenza della ricostruzione del fatto tra le due sentenze, posto che secondo la sentenza assolutoria gli stessi fatti connessi all’ideazione, progettazione, affidamento degli appalti, collaudo degli stessi, messa in servizio sarebbero presenti realmente nello stabilimento e non solo sulla carta, come accertato dai consulenti del pubblico ministero COGNOME e COGNOME (le cui consulenze hanno condotto all’archiviazione del procedimenti per i reati di falso in bilancio e dichiarazioni fraudolente per operazioni oggettivamente inesistenti) e dalla sentenza irrevocabile del T.A.R. di Lecce, che dà atto che RAGIONE_SOCIALE si è adeguata da tempo alle migliori tecnologie disponibili (con ricostruzione in fatto recepita dalla sentenza assolutoria).
2.3. A proposito della terza contestazione, la sentenza di patteggiamento a carico del ricorrente ritiene che la scissione abbia avuto natura distrattiva, mentre la sentenza nei confronti del coimputato valorizza il verbale del c.d.a. di RAGIONE_SOCIALE, dal quale emerge che molti mesi prima del deposito della perizia chimica, di quella epidemiologica e dell’inizio del riesame dell’AIA, la scissione era già stata decisa, come ulteriormente dimostrato da altri verbali del c.d.a. di RAGIONE_SOCIALE, oltre che da verbali del c.d.a. di RAGIONE_SOCIALE La decisione di dividere i due gruppi fu presa da NOME COGNOME prima del giugno del 2011 e già in quel mese aveva dato mandato ai consulenti del gruppo di analizzare le modalità attraverso le quali giungere alla separazione, mentre da un verbale del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE del 5 aprile 2004 emerge che già allora si era iniziato a delineare un progetto di modifica della struttura del gruppo, attraverso la separazione in due entità autonome.
La sentenza assolutoria osserva che l’operazione trova ragionevole spiegazione nei mutamenti del mercato dell’acciaio e che la necessità di una riorganizzazione era maturata ben prima del 2012, sicché la ricostruzione in fatto operata dalla sentenza di assoluzione nei confronti di NOME COGNOME si pone in inconciliabile contrasto con quella della sentenza nei confronti del ricorrente, mentre una mera congettura è l’argomento relativo al ricorso alla procedura di scissione “semplificata”, che non fu richiesta, né applicata nel caso in questione.
La sentenza a carico del ricorrente sostiene, richiamando la relazione di RAGIONE_SOCIALE, che già prima della scissione la gestione dei due business “lunghi” e “piani” era separata, ma l’argomentazione è inconsistente in quanto la scissione ha ad oggetto entità separabili, ossia capaci di autonoma operatività, mentre il rilievo non considera che l’operazione era propedeutica alla valorizzazione degli asset separati, laddove la sentenza di assoluzione sottolinea che la mancanza di ragioni imprenditoriali è affermata in modo del tutto semplicistico. Le “operazioni prodomiche” non presentano alcuna anomalia, mentre la sentenza di assoluzione
sottolineava che ancora nel settembre del 2013 RAGIONE_SOCIALE aveva raggiunto un accordo con le banche per un finanziamento di circa 2,4 miliardi di euro, il che dimostra la sussistenza di tutti i presupposti di continuità aziendale e che nel 2014 RAGIONE_SOCIALE si era fatta carico del pagamento di circa 317 milioni di euro a favore della società scissa, mentre l’accordo transattivo del 23/05/2017 ha comportato per RAGIONE_SOCIALE il versamento a favore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria di 180 milioni di euro, sicché dopo l’operazione di scissione RAGIONE_SOCIALE ha versato al RAGIONE_SOCIALE la somma complessiva di circa 522 milioni di euro, mentre la tesi accusatoria è ulteriormente smentita dalla molteplici iniziative giudiziarie promosse dai RAGIONE_SOCIALE per non perdere la proprietà e il controllo del RAGIONE_SOCIALE.
I difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, hanno prodotto un’articolata memoria, con la quale, ripercorrendo le tre imputazioni per le quali il ricorrente è stato condannato, concludono per l’accoglimento del ricorso.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha prodotto una memoria con la quale conclude per il rigetto del ricorso. A tale memoria hanno replicato i difensori del ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
In limine, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento – accolto anche dalla sentenza impugnata e senz’altro maggioritario nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273749; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 263842; Sez. 4, n. 10423 del 08/02/2023, COGNOME, Rv. 284559, che, in tema di riparazione dell’errore giudiziario, ha affermato che nel caso di proscioglimento all’esito del giudizio di revisione conseguente alla revoca della sentenza di patteggiamento per
contrasto di giudicati, la richiesta di applicazione della pena non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, non essendo causa dell’errore giudiziario).
Non può essere, invece, condiviso il difforme indirizzo secondo cui è inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all’esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell’accertamento della responsabilità penale dell’autore (Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjini, Rv. 272293; conf. Sez. 3, n. 13032 del 18/12/2013, dep. 2014, Tosi, Rv. 258687). Per un verso, invero, il riferimento alla sentenza di patteggiannento (e al decreto penale di condanna) introdotto nel corpo dell’art. 629 cod. proc. pen. dall’art. 3 della legge 12 giugno 2003, n. 134 non prevede alcuna limitazione correlata ai casi di revisione, mentre, per altro verso, è proprio la natura ontologicamente “debole” dell’accertamento sotteso alla sentenza di applicazione della pena a rendere più acuta l’istanza di garanzia assecondata dalla revisione, sicché dato normativo e considerazione sistematica convergono nel far ritenere la sentenza di patteggiamento suscettibile di revisione per inconciliabilità dei giudicati.
3. Muovendo da una sintesi della sentenza impugnata, essa osserva che, in ordine alla prima imputazione, il contratto di consulenza è stato diversamente valutato dalle sentenze assolutorie in quanto espressione di una pretesa libertà imprenditoriale non sindacabile dal giudice penale; quanto alla seconda imputazione, la contestata sistematica omissione delle misure di tutela ambientale e sanitaria – riferita non già al periodo iniziale dell’attività di RAGIONE_SOCIALE, ma agli anni successivi all’acquisizione privata – non è stata valutata come ricollegata a scelte fraudolente di per sé determinanti il dissesto della società; circa la terza imputazione, la scissione societaria, oggettivamente incontestata, ha condotto alle sentenze assolutorie valorizzandosi e valutandosi l’assenza di scelte fraudolente determinanti di per sé il dissesto di RAGIONE_SOCIALE, per la ritenuta mancanza di un obbligo di finanziamento in capo al gruppo, considerata anche la contingenza economico produttiva.
3.1. Più in particolare, con riferimento alla prima imputazione, la Corte di appello di Brescia ha rilevato che la sentenza assolutoria nei confronti di NOME COGNOME si è basata non già sull’assunto della non veridicità della relazione valorizzata dalla pubblica accusa (e dai correlati, dettagliati dati contabili), bensì su una differente valutazione dei medesimi fatti, avendo il giudice dell’abbreviato ritenuto che fosse una scelta imprenditoriale insindacabile in sede penale il contenuto del contratto di assistenza tecnica e di servizi stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE Osserva ancora il giudice della revisione che nella sentenza assolutoria invocata dalla difesa non vengono nemmeno esaminati i dati contabili, essendosi ritenuto che le due contrapposte consulenze (dell’accusa e della difesa) fossero basate su diversi canoni interpretativi, senza scegliere, dunque, una delle due, ma sostenendo, semplicemente, che la scelta imprenditoriale, ex se, determinava la difficoltà di dimostrare la sussistenza della frode, il che, sottolinea la sentenza impugnata, costituisce all’evidenza solo una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti, mentre l’articolato materiale probatorio indicato dalla sentenza di patteggiamento a fondamento dell’esclusione di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. non è stato smentito in alcun modo, nella sua componente fattuale, dalle sentenze assolutorie di primo e di secondo grado nei confronti del coimputato. La sentenza di patteggiamento, osserva ancora la sentenza impugnata, ha considerato il contratto indicato come mezzo per la distrazione di risorse dalla controllata alla RAGIONE_SOCIALE per un totale di 400 milioni di euro secondo la consulenza del P.M. nemmeno contrastata dalla sentenza assolutoria, che non ha esaminato le modalità di fuoriuscita delle risorse e neppure l’effettivo impiego, semplicemente giustificando l’operazione come scelta imprenditoriale non sindacabile in sede penale.
3.2. Con riguardo alla seconda imputazione, la Corte bresciana – premesso che, secondo i rilievi dei commissari sostenuti dalla nota tecnica della dott.ssa COGNOME e valorizzati dalla prospettazione accusatoria, era a partire dal 2009 che si era verificata la “rinuncia” da parte dei COGNOME a effettuare i necessari investimenti ambientali, come si ricava dai piani di investimento relativi al periodo 2009/2012 – osserva che la stessa relazione COGNOME non ha mai negato che, in seno a RAGIONE_SOCIALE, vi fossero stati, all’inizio, degli investimenti ambientali, ma ha ritenuto che l’esposizione verso l’insolvenza fosse da collegarsi anche a operazioni societarie volutamente mistificanti la reale situazione, sia finanziaria, sia in punto di correlati adeguamenti necessari degli impianti (peraltro, in base agli stessi bilanci previsti, non essendo stati messi a disposizione, in realtà, i fondi a ciò necessari).
Rileva poi la sentenza impugnata che le decisioni assolutorie, invece, hanno rimarcato la sussistenza degli investimenti ambientali per il primo periodo, limitandosi a verificare l’assenza di prove della riferibilità del successivo adeguamento a una dolosa iniziativa societaria, anche per il breve lasso di tempo a disposizione, che non avrebbe permesso l’esposizione di un abuso di gestione.
Rileva il giudice della revisione che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la disamina nelle sentenze assolutorie nei confronti del coimputato non ha portato a ritenere con certezza la sussistenza dei dovuti, necessari e richiesti, investimenti ambientali finalizzati all’adeguamento e miglioramento della
compagine aziendale, ma ha semplicemente valutato che l’omissione degli stessi non fosse correlata a un abuso di potere degli organi amministrativi, considerata anche la brevità dei tempi per agire.
Aggiunge la sentenza impugnata che, a fronte di una disamina lunghissima e puntuale proposta dall’ipotesi accusatoria dei dati contabili (che rimarcavano l’assenza di reali finanziamenti per i necessari successivi adeguamenti in materia ambientale), è del tutto agevole osservare che nulla in punto di fatto ha contrapposto la valutazione delle sentenze assolutorie, insistendo piuttosto sulla necessità di ricondurre le operazioni a una specifica volontà del coimputato, ex art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall., sottesa a operazioni cagionanti il dissesto, richiamando a tal fine il paravento della ristrettezza temporale e della sussistenza di iniziali opere di adeguamento (queste ultime mai negate dall’ipotesi accusatoria), sicché manca un’oggettiva incompatibilità tra fatti storici su cui le sentenze in contrasto hanno tratto una diversa conclusione.
3.3. Con riferimento alla terza imputazione, la Corte di appello di Brescia osserva come l’assunto difensivo – secondo cui il “fatto” posto a fondamento della sentenza di patteggiamento sarebbe inconciliabile con quello stabilito dalle sentenze assolutorie nei confronti del coimputato, posto che l’operazione di scissione sarebbe stata finanziariamente neutra, sarebbe nata in tempi non sospetti e realizzata per finalità industriali, non sussistendo alcun obbligo di rifinanziare RAGIONE_SOCIALE prima di avviare l’operazione di scissione – sia agevolmente confutabile. E’ evidente, sottolinea la sentenza impugnata, che non sono emersi fatti diversi o contrastanti tra le diverse decisioni, in quanto alla base delle diverse conclusioni processuali vi è semplicemente una diversa valutazione dei medesimi dati di fatto, essendo irrilevante la contraddittorietà delle valutazioni logico-giuridiche posto che i fatti posti a base delle due decisioni sono stati descritti, dal punto di vista del loro oggettivo verificarsi, in maniera identica, ma oggetto di diverse interpretazioni giuridiche, tanto più che la difesa neppure ha indicato quali sarebbero stati gli errori nella ricostruzione dei fatti da parte della sentenza di cui si chiede la revisione.
Ciò premesso, la sentenza impugnata non è immune da alcune delle censure proposte dal ricorso.
Invero, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di revisione richiesta ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. il giudice è tenuto a procedere a una rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, a dare conto,
con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla istanza di revisione (Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, COGNOME, Rv. 271523 – 01).
La sentenza impugnata non ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato.
4.1. Con riferimento alla prima imputazione (capo 1), ineccepibile è il rilievo del giudice della revisione lì dove sottolinea che l’argomentazione della pronuncia liberatoria del coimputato incentrata sulla ritenuta riconducibilità della stipula del contratto a un’insindacabile (in sede penale) scelta imprenditoriale non dia corpo a un presupposto della revisione per inconciliabilità dei giudicati, venendo in rilievo una mera valutazione del giudice del rito abbreviato.
Il percorso argomentativo della pronuncia assolutoria nei confronti del coimputato, però, non si risolve in toto nell’anzidetta considerazione. Il ricorso ha dedotto che detta pronuncia abbia escluso anche una fraudolenta diminuzione patrimoniale idonea a compromettere le ragioni del ceto creditorio, profilo, questo, ripreso nella memoria lì dove richiama uno specifico passaggio della sentenza assolutoria, la quale (a pag. 40) ha sottolineato, sulla scorta della consulenza COGNOME, «i benefici e i vantaggi ottenuti da uva grazie alle innovazioni e competenze fornite dalla società tramite il contratto di assistenza».
Si tratta di un dato, di evidente natura fattuale, non preso in considerazione della Corte di appello di Brescia al fine di delineare il nucleo essenziale della ratio decidendi della pronuncia assolutoria, il che rende ragione dell’inosservanza degli oneri argomentativi richiesti dalla motivazione rafforzata.
4.2. Analogo rilevo riguarda la motivazione della sentenza impugnata relativamente alla seconda imputazione (capo 2a).
Il giudice della revisione ha escluso l’inconciliabilità dei giudicati osservando, in estrema sintesi, che le pronunce assolutorie si erano limitate a verificare l’assenza di prove della riferibilità del successivo adeguamento a una dolosa iniziativa societaria, ossia a un abuso di potere degli organi amministrativi, considerata anche la brevità dei tempi per agire.
Al riguardo, il ricorso riporta testualmente e diffusamente un brano della sentenza di primo grado nei confronti del coimputato (pag. 49), lì dove rileva che la relazione del consulente del P.M. COGNOME si pone a completamento di quella dell’altro consulente COGNOME ed era stata motivata dalla necessità di verificare se gli interventi sugli impianti (quindi gli investimenti) indicati in contabilit fossero stati effettivamente attuati, date le perplessità evidenziate al riguardo dallo stesso COGNOME, oltre che dai commissari. Ora, continua la sentenza
assolutoria citata dal ricorso, la relazione COGNOME, effettuata su un campione di 19 interventi (selezionati per la loro importanza e corrispondenti a un importo complessivo di 125 milioni di euro), ha condotto ad accertare, anche per il tramite di accessi diretti allo stabilimento, che «tutti gli interventi selezionati erano stati realizzati e per buona parte di essi le apparecchiature erano in esercizio al momento del sopralluogo», sicché, alla luce di quanto constatato, «non erano emersi elementi che inducessero a ipotizzare, anche con riferimento agli ulteriori interventi che non erano stati oggetto di verifica, discrepanze tra la consistenza degli impianti e quanto rappresentato nella documentazione tecnica e amministrativa».
La sentenza impugnata si sottrae al confronto con il dato fattuale, proveniente dal consulente del p.m., richiamato e del rapporto con le argomentazioni, invece, richiamate dal giudice della revisione, il che, anche con riguardo all’imputazione in esame, priva la motivazione della Corte di appello di Bescia dell’idoneità a dar conto della insussistenza dell’inconciliabilità dei giudicati.
4.3. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo alla terza imputazione (capo 2b).
La sentenza impugnata rileva, nella prospettiva accusatoria, che l’operazione dolosa è stata ravvisata nella “separazione” del gruppo in due gruppi, l’uno (sotto il controllo di RAGIONE_SOCIALE e comprensivo di RAGIONE_SOCIALE) operante nel settore del “prodotti piani”, l’altro (facente capo alla neo-costituita RAGIONE_SOCIALE e comprensivo di varie società, anche lussemburghesi) e nell’avere “allontanato” da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE le risorse finanziarie conservate in società “confluite” nel secondo gruppo attraverso le operazioni iniziate nel giugno del 2012, risorse finanziarie che potevano essere messe a disposizione di RAGIONE_SOCIALE come capitale di rischio o sotto forma di finanziamento per sostenere gli investimenti necessari ad adeguare lo stabilimento alla nuova AIA: nel ricostruire la prospettiva accusatoria, la sentenza impugnata sottolinea che il primo indice di fraudolenza è stato ravvisato nella tempistica delle operazioni straordinarie propedeutiche alla scissione dei due gruppi, tempistica che ha visto il progetto di fusione di RAGIONE_SOCIALE International in RAGIONE_SOCIALE Commerciale sottoscritto il 26/03/2012 (pressoché contemporaneamente all’inizio del riesame che condusse all’adozione della nuova AIA e quando erano già state depositate le perizie disposte dal Gip del Tribunale di Taranto nell’incidente probatorio), mentre le operazioni straordinarie erano proseguite a seguito dei sequestri dell’autorità giudiziaria del luglio e del novembre del 2012. Rileva poi la sentenza impugnata, come si è visto, che, tra la sentenza oggetto di richiesta di revisione e le sentenze assolutorie nei confronti del coimputato, non sono emersi fatti diversi o contrastanti, in quanto
alla base delle diverse conclusioni processuali vi è solo una diversa valutazione dei medesimi dati di fatto, mentre è irrilevante la contraddittorietà delle valutazioni logico-giuridiche.
Ora, il ricorso richiama un verbale del c.d.a. di RAGIONE_SOCIALE valorizzato dalla sentenza assolutoria, che, in effetti, rileva come l’avvio delle operazioni straordinarie fosse stato meditato dai vertici aziendali da tempo, come emerge, tra l’altro, dal verbale del c.d.a. del giugno del 2011, sicché, secondo la sentenza assolutoria di primo grado, non risulta in linea con la ricostruzione fattuale «operare un accostamento temporale/conseguenziale tra la scelta di procedere alla scissione e le risultanze del procedimento penale instaurato presso l’autorità giudiziaria tarantina».
Anche sul punto, la sentenza impugnata non si confronta con il dato fattuale valorizzato dalla pronuncia assolutoria, al fine di valutarlo in rapporto all’indice di fraudolenza delineato dalla prospettiva accusatoria.
Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del presupposto della revisione (cfr. Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, COGNOME, Rv. 210016), con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 252333).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso il 05/10/2023.