Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42687 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42687 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Milano, in data 30 settembre 2019, avanzata, ex art. 630 cod. proc. pen., da NOME COGNOME, condannato alla pena di anni 2 mesi 5 di reclusione per i delitti di atti persecutori e di appropriazione indebita, commessi in danno di NOME COGNOME.
A ragione della decisione osserva che nessuna delle prove nuove addotte sarebbero in grado di ribaltare l’accertamento di responsabilità, anche se valutate congiuntamente con quelle valorizzate ai fini della condanna.
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Ricorre per cassazione NOME COGNOMECOGNOME per il tramite el difensore di fiducia, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo eccepisce la nullità dell’ordinanza impugnata per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 630, 631, 634 e 636 c.p.p., nonché per insufficienza e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di appello non si sarebbe limitata a verificare la sussistenza dei requisiti della revisione nei limiti imposti dal procedimento de plano e dall’assenza di contraddittorio, ma avrebbe compiuto apprezzamenti di merito tipici del giudizio di cui all’art. 636 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità dell’ordinanza per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629, 630, 631, 634 e 636 c.p.p. nonché per vizio motivazionale anche sotto il profilo del travisamento in ordine alla valutazione del requisito delle prove nuove.
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, anziché verificare l’impatto delle prove nuove sul giudizio di colpevolezza, si è limitata a valorizzare, per escludere la novità delle dichiarazioni del testimone oculare NOME COGNOME, pacificamente incompatibili con la piattaforma accusatoria a fondamento della sentenza di cui è stata chiesta la revisione, l’erronea valutazione di superfluità del giudice di appello. Come si evince dal verbale di investigazione difensiva, in larga parte trascritto nel ricorso, NOME COGNOME, indicato dalla stessa persona offesa come presente durante la consumazione degli atti persecutori più gravi e, quindi, teste chiave dell’intera vicenda, in realtà ha platealmente smentito la ricostruzione accusatoria sicché, una volta divenuto reperibile, avrebbe dovuto necessariamente essere esaminato nel giudizio di appello per fornire il suo apporto conoscitivo indispensabile.
2.3. Con il terzo motivo deduce la nullità dell’ordinanza per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629, 630, 631, 634 e 636 cod. proc. pen. nonché per la manifesta illogicità della motivazione in materia di comparazione tra prove nuove e materiale probatorio acquisito.
La Corte di appello ha trascurato che la revisione è possibile anche nel caso in cui le prove nuove alimentino i dubbi sulla responsabilità del condannato e che, nel caso di specie, le dichiarazioni rese da NOME devono essere valutate insieme con quelle, estremamente contraddittorie ed imprecise, della persona offesa.
2.4. Con il quarto motivo deduce nullità dell’ordinanza per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629, 630, 631, 634 e 636 cod. proc. pen. in ordine alla omessa rivalutazione del materiale probatorio acquisito, con particolare
riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni NOME, NOME e NOME alla luce delle prove sopravvenute.
2.5. Con il quinto motivo deduce nullità dell’ordinanza per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 629, 630, 631, 634 e 636 cod. proc. pen. in relazione all’omesso esame di un motivo autonomo di revisione.
Al pari dei giudici di entrambi i gradi del giudizio di cognizione, anche quello adito in sede di revisione ha omesso di valutare gli elementi decisivi, in chiave difensiva, rappresentati dal malfunzionamento dell’impianto di sorveglianza, su cui aveva riferito il custode del condomino per la prima volta nel corso dell’esame dibattimentale, e dalla contraddittoria ricostruzione dell’episodio del 3 giugno 2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
I primi quattro motivi, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, sono manifestamente infondati, laddove non si risolvono in mere censure di fatto non consentite in sede di legittimità.
1.1. La Corte di appello ha escluso il carattere di novità delle prove dedotte osservando che i messaggi scambiati con applicativi WhatsApp e Facebook tra la persona offesa e la sua “rivale in amore”, NOME COGNOME, danno conto di circostanze che non vertevano in via diretta sul giudizio di responsabilità relativo ai reati contestati, neanche sotto il profilo della dimostrazione di un intento ritorsivo. Quanto alla deposizione del testimone oculare NOME COGNOME, ha, invece, rilevato che era stata già dichiarata superflua nel procedimento di cognizione. Nel corso del giudizio di appello, infatti, era stata rigettata la richiest della difesa dell’imputato di rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. avente ad oggetto proprio tale mezzo di prova.
Si tratta, in definitiva, di prove che, anche se valutate insieme con quelle acquisite nel giudizio definito dalla sentenza oggetto della ric:hiesta di revisione, ossia le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni NOME NOME e NOME, non erano in alcun modo idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza.
1.2. Le argomentazioni sono in piena sintónia con sia il principio, più volte enunciato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le “prove nuove” rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., devono condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in cirado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole
dubbio (da ultimo Sez. 5, n., 34515 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281772 – 01) e non devono essere state dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice nel precedente giudizio indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020 COGNOME, Rv. 279068 – 01; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372 – 01; Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 – 01).
1.3. L’ordinanza non si è discostata neanche dal principio, anch’esso consolidato, secondo cui nel giudizio di revisione non può mai costituire nuova prova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuova valutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna (così Sez. 3, n. 19598 del 10/03/2011, G., Rv. 250524-01, nonché sez. 4, n. 542 del 05/12/1996, dep. 1997, Sorvillo, Rv. 206779-01). D’altra parte, la disposizione di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che attiene all’ipotesi in cui «dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631», deve essere letta in armonia con quella posta dall’art. 630, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di revisione è ammissibile «se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato». Come efficacemente osservato/se non si vuol privare di/ ambito operativo l’ipotesi di revisione di cui 630, comma 1, lett. ci ), cod. proc. pen., relativa a condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, deve necessariamente ammettersi la “prova nuova” di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), deve necessariamente offrire una conoscenza diretta dei fatti e non può limitarsi a consentire una rivalutazione dell’attendibilità di prove già apprezzate nel giudizio di cognizione (Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022, C ,Rv. 282987 – 01, più diffusamente in motivazione che richiama in senso adesivo Sez. 2, n. 2151 del 23/10/2021, dep. 2021, Esposito, Rv. 280516-01, e Sez. 3, n. 49959 del 28/10/2009, Coticoni, Rv. 245861-01, che hanno enunciato il principio in forza del quale il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, non costituisce una prova nuova tale da condurre all’ammissibilità di richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può essere utilizzata come supporto di una richiesta di revisione e Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714-02, e sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013, dep. 2014′ F., Rv. 258835-01 secondo cui non integra prova nuova, richiesta per la revisione, la sola ritrattazione del testimone Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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d’accusa, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione).
La valutazione della Corte di appello appena delineata non può ritenersi estranea alla fase rescindente del giudizio di revisione, per come costruito dal codice di rito e dall’opera interpretativa della giurisprudenza di legittimità.
Deve essere ribadito, infatti, che anche nella fase rescinclente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione dì colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di no decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405).
Detto altrimenti, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova – come anche sulla prospettazione di un esito nuovo di una prova già esistente in atti – deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/3/2018, Buscaglia, Rv. 273029 – 01).
Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha legittimamente verificato l’immediata inconferenza, rispetto all’impianto probatorio già esistente, delle prove dedotte come “nuove”, verificandone anche l’incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni.
Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità neanche l’ultimo motivo che ripropone pedissequamente una doglianza, l’omessa valutazione del cattivo funzionamento della telecamera installata nel condominio in cui viveva la persona offesa, e, dunque, la plausibile manomissione della stessa, le cui immagini, invece, sono state considerate riscontro delle dichiarazioni della vittima in ordine all’episodio del 3 giugno 2015, già dedotta con il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha definito il giudizio di cognizione e ritenuta inammissibile (cfr. sentenza della Quinta sezione di questa Corte di legittimità emessa in data 20.11.2020).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Cor cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle
ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 29 settembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente