Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7444 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7444  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/08/2023 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale cautelare di Catania, quale giudice del riesame, giudicando in sede di annullamento disposto con la sentenza n. 33942 del 2023, ha confermato l’ordinanza emessa il 19/1/2023 dal Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Catania che applicava nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 416 bis.1 cod.pen., contestati ai capi 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 20 dell’imputazione provvisoria.
Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha rilevato l’erronea applicazione dell’art. 297, comma 3, cod.proc.pen., operata dal Tribunale del riesame di Catania.
Nel rammentare che il meccanismo di retrodatazione previsto dalla suddetta disposizione si applica – per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dalla I. 8 agosto 1995, n.332 – anche in relazione a ordinanza successivamente emessa per fatti diversi purché ricorra la duplice condizione della sussistenza di una connessione qualificata ai sensi dell’art.12, lett. b) e c), cod.proc.pen. e si tratti di fatti comme anteriormente rispetto alla data di emissione della prima ordinanza cautelare, purché si tratti di fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatt il quale sussiste il rapporto di connessione, la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, ha rilevato la violazione della legge processuale di cui all’art. 297 comma 3 cod.proc.pen. là dove il tribunale cautelare aveva posto a base dell’esclusione del meccanismo di retrodatazione, la posteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza, con esclusione del parametro normativo dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare ove erano contestati i reati di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. stup., commessi dall’agosto del 2018 all’agosto del 2020, rispetto a quello oggetto della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Calabria il 27/7/2021, nel procedimento avente n. 4702NUMERO_DOCUMENTO, nella quale al NOME era contestato il reato fine – riguardante la cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina avvenuta in favore dei fratelli COGNOME il 22/11/2018 in Catania (capo A15).
L’ordinanza era così annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catania, “cui pertiene il compito di esaminare, previa valutazione della sussistenza del rapporto di connessione tra i fatti oggetti dei due distinti procedimenti, l’operatività del meccanismo di retrodatazione alla luce del criterio dell’anteriorità dei fatti relativ al presente giudizio rispetto all’emissione della precedente ordinanza, altresì valutando la sussistenza del presupposto della eventuale e già intervenuta decorrenza del termine di durata della custodia cautelare”.
L’ordinanza impugnata, rilevato che i fatti oggetto della seconda misura erano anteriori alla data di emissione della prima ordinanza cautelare emessa dal Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Calabria, ha dapprima escluso la desumibilità dagli atti dei fatti oggetto della seconda ordinanza al tempo dei rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza, e poi la connessione qualificata, ex art. 12 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in assenza di identità del disegno criminoso non comune a tutti i compartecipi sul rilievo che la fattispecie
concorsuale contestata nel procedimento, nel quale era stata emessa la prima ordinanza dall’A.G. di RAGIONE_SOCIALE Calabria, era attribuita a soggetti diversi rispetto a quelli del procedimento in oggetto. Per l’effetto, esclusi i presupposti di applicazione dell’art. 297 comma 3 cod.proc.pen., ha confermato l’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Catania.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 297 comma 3 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione.
Argomenta il ricorrente che il tribunale sarebbe incorso in una apparente motivazione là dove avrebbe argomentato la desumibilità dagli atti dei fatti oggetto del presente giudizio al tempo del rinvio a giudizio per i fatti di cui alla prim ordinanza di custodia cautelare emessa dall’A.G. di RAGIONE_SOCIALE Calabria, richiamando atti di indagine espletati successivamente al deposito dell’informativa dell’08/06/2021 e dunque atti di indagini ulteriori e successivi alla richiesta di rinvio a giudizio n procedimento relativo ai fatti di cui alla prima ordinanza, elementi che non riguardavano la posizione di NOME NOME, e compiendo una valutazione che non le era stata richiesta dalla sentenza rescindente la quale, accertata la anteriorità dei fatti, aveva annullato la precedente ordinanza al fine di verificare i presupposti applicativi dell’art. 297 cod.proc.pen. tra cui la connessione qualificata.
Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 12 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. con esclusione della connessione qualificata in presenza di fattispecie diversa da quella monosoggettiva. Il tribunale avrebbe escluso la ricorrente della connessione qualificata in quanto l’unicità del disegno criminoso non era comune a tutti i compartecipi. Ciò posto, l’art. 297 comma 3 cod.proc.pen. ha una specifica funzione di salvaguardia del cittadino a non subire ripetute misure cautelari anche per fatti connessi ex art. 81 cod.pen., con allungamento dei termini di custodia e, come affermato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite e della Corte costituzionale, l’istituto della retrodatazione consiste nel meno riallineamento del termine di efficacia della misura da retrodatare alla data di esecuzione della prima ordinanza cautelare e non già in una vera e propria unificazione dei due successivi titoli cautelari o meglio dei due procedimenti penali. Le due ordinanze cautelari e i relativi procedimenti rimangono distinti e ciascuno segue la propria sorte senza che la proroga dei termini
dell’una possa influire sull’altra. Quindi, impregiudicato il diritto del coimputato a non essere sottratto al suo giudice naturale, rimane ineludibile il diritto del ricorrente ad ottenere il riallineamento del termine di efficacia della seconda ordinanza rispetto la prima. Chiede l’annullamento dell’ordinanza.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
Ritiene il Procuratore generale che, sebbene effettivamente corrispondente ad un passaggio della motivazione della pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite COGNOME, la motivazione non sia convincente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è manifestamente infondato.
Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha rilevato l’erronea applicazione dell’art. 297, comma 3, cod.proc.pen., operata dal Tribunale del riesame di Catania là dove aveva escluso l’anteriorità dei fatti oggetto del presente procedimento rispetto a quelli oggetto della prima ordinanza emessa dall’A.G. di RAGIONE_SOCIALE Calabria. L’ordinanza era così annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catania, “cui pertiene il compito di esaminare, previa valutazione della sussistenza del rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due distinti procedimenti, l’operatività del meccanismo di retrodatazione alla luce del criterio dell’anteriorità dei fatti relativi al presente giudizio rispetto all’emissione della precedente ordinanza, altresì valutando la sussistenza del presupposto della eventuale e già intervenuta decorrenza del termine di durata della custodia cautelare”.
 Così delineato il perimetro dell’annullamento e del conseguente giudizio di rinvio, il ricorso risulta infondato.
L’ordinanza impugnata ha invertito l’ordine logico della valutazione dei presupposti di applicazione dell’art. 297 cod.proc.pen. e RAGIONE_SOCIALE questioni devolute con la sentenza di annullamento, ma la decisione risulta giuridicamente corretta.
Come indicato dalla sentenza rescindente, il Tribunale cautelare era chiamato a verificare, data per accertata l’anteriorità del fatto oggetto della seconda ordinanza, la sussistenza di una connessione qualificata (“previa valutazione della sussistenza del rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due distinti procedimenti”) e poi, risolta positivamente la questione e ritenuta sussistente un’ipotesi di connessione qualificata, era chiamato a valutare gli ulteriori presupposti per l’operatività de meccanismo di retrodatazione, ovvero la desumibilità dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
La verifica della c.d. desumibilità consegue la positiva valutazione del requisito della connessione qualificata e non la precede.
All’individuazione dei presupposti applicativi del disposto di cui all’art. 297 comma 3 cod.proc.pen. e dell’operatività della retrodatazione, sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite che hanno delineato la regola da applicare secondo cui «quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui stata emessa la prima ordinanza. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero, sicché la regola della retrodatazione concerne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi testé indicate (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, COGNOME, Rv. 235909; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231058).
GLYPH Il primo accertamento da compiere, una volta accertata l’anteriorità dei fatti, è la ricorrente o meno di connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 lett. b) e c) cod.proc.pen. cui segue l’ulteriore verifica della c.d. desumibilità dagli atti a momento dell’emissione della prima ordinanza nel caso di procedimenti diversi. Infatti, qualora il procedimento sia unico opera la retrodatazione automatica.
Quanto al requisito della connessione qualificata le recenti Sezioni Unite COGNOME (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, COGNOME, Rv. 279347 – 02), chiamate a risolvere un contrasto interpretativo sulle modalità di calcolo dei termini di custodia cautelare, hanno richiamato, con riferimento all’individuazione dei casi di connessione qualificata, il principio già enunciato da Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, là dove – nell’affermare che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare lo spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato- fine e quelli del reato-mezzo marcato la differenza strutturale tra detta ipotesi e quella di cui all’art. 12, lett. ribadendo che, in caso di connessione per continuazione, è invece necessaria l’identità soggettiva dei partecipi ai reati connessi.
Tornando al caso in esame, fermo il necessario presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore rispetto alla data di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore, circostanza che aveva determinato l’annullamento della Corte di cassazione, il tribunale del riesame, chiamato a valutare la sussistenza del rapporto di connessione, ha escluso la ricorrenza di una ipotesi di connessione qualificata, escludendo la connessione per continuazione per assenza di identità soggettiva dei compartecipi (cfr. pag. 9).
Si tratta di una motivazione coerente con le risultanze processuali e conforme al principio enunciato dalla Sezioni Unite.
Infatti, le due ordinanze con le quali è stata applicata a NOME la misura cautelare della custodia in carcere, sono state emesse da due autorità giudiziarie diverse nell’ambito di due distinti procedimenti penali riguardanti fatti di traffico stupefacenti anch’essi diversi e distinti: il primo, oggetto del procedimento condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Calabria, nell’ambito del quale è stata emessa la prima ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per l’acquisto di un quantitativo di sostanza stupefacente cocaina, in concorso con COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (capo A15), fatto commesso in Catania il 22 novembre 2018; il secondo cui si riferiscono le indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Catania, nell’ambito del presente procedimento, concerne il continuativo acquisto di sostanza stupefacente nonché la partecipazione al reato associativo fatti commessi nel periodo dall’agosto 2018 all’agosto 2020.
L’ordinanza impugnata che ha escluso la connessione qualificata tra i fatti di cui al procedimento penale avanti all’A.G. di Catania e quelli di cui al procedimento penale davanti all’A.G. di RAGIONE_SOCIALE Calabria è immune di censure ed è corretta in diritto alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite, sicchè il motivo risult manifestamente infondato.
L’esclusione della connessione qualificata rendeva superflua l’ulteriore indagine sulla desumibilità.
 Consegue l’inammissibilità del ricorso e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/12/2023