Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4501 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4501 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GARASSE( SENEGAL) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 aprile 2022 la Corte di appello di Ancona ha rigettato la richiesta, presentata da NOME COGNOME, di restituzione, ex art. 175 cod. proc. pen., nel termine per impugnare la sentenza emessa, nei suoi confronti, dal Tribunale di Ancona il 21 gennaio 2010, confermata dalla Corte di appello della stessa città il 26 marzo 2013 e divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2013, con la quale NOME è stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi e 17.000 euro di multa per il delitto di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina.
La Corte dorica, premesso che il procedimento penale concluso con la sentenza della cui impugnazione si discute è stato trattato secondo la disciplina al tempo vigente e, in specie, previa declaratoria della contumacia dell’imputato, ha attestato la regolarità della sua citazione, avvenuta mediante consegna di copia del decreto di giudizio immediato (così come della sentenza) al difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stato l’imputato reperito al domicilio dichiarato all’atto della convalida dell’arresto flagranza.
NOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali lamenta, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione.
Con il primo, eccepisce che la Corte di appello ha disatteso la richiesta di restituzione nel termine sulla base della sola ritualità formale della notificazion del decreto di giudizio immediato e senza verificare se, in tal modo, gli sia stata garantita l’effettiva conoscenza del processo e dei provvedimenti emessi nei vari gradi di giudizio, che non consegue, di per sé, all’esecuzione di una notifica conforme alle previsioni di legge, come, a suo modo di vedere, chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 28912 del 28 febbraio 2019.
Rileva, al riguardo, di non avere personalmente ricevuto la notifica dell’atto di esercizio dell’azione penale né di quelli successivi, eseguita mediante consegna di copia degli atti al difensore di ufficio, in ragione della pregress dichiarazione di domicilio che, tuttavia, è stata effettuata prima dell’esercizi dell’azione penale.
Aggiunge che la correttezza della proposta interpretazione ha ricevuto indiretto ma univoco avallo dal più recente intervento del massimo organo nomofilattico che, sia pure con riferimento alla diversa, e sopravvenuta, disciplina che regola il processo in assenza, ha ribadito che la notifica, ex art.
161, comma 4, cod. proc. pen., dell’atto di esercizio dell’azione penale presso il difensore di ufficio, imposta dall’inidoneità del domicilio eletto o dichiarato, n garantisce l’effettiva conoscenza del processo in capo al destinatario.
Con il secondo motivo, il ricorrente ascrive alla Corte di appello di non aver tenuto conto delle informazioni acquisite in ordine alla sua incolpevole ignoranza della celebrazione del processo suggellato dall’adozione di sentenza irrevocabile di condanna ed afferenti, specificamente: all’omessa instaurazione di un effettivo rapporto professionale con il difensore di ufficio che lo ha assistito lungo l svolgimento dell’intero procedimento; all’essere stato egli, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza, rimesso in libertà in forza di decisione ch egli ha inteso essere discesa dalla riconosciuta infondatezza dell’addebito in origine ipotizzato; alla materiale confezione degli atti processuali compiuti all sua presenza; all’avere egli mostrato la volontà di partecipare al processo all’atto di dichiarare il proprio effettivo domicilio, anziché un indirizzo di fantasia.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
- In fatto, è pacifico:
che NOME, tratto in arresto nella flagranza del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato, dichiarò, all’udienza di convalida, domicilio presso la propria residenza di Bassano Bresciano (Bs), INDIRIZZO;
che, all’esito del giudizio di convalida, NOME venne rimesso in libertà in conseguenza del rigetto, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, motivato dalla carenza di esigenze cautelari;
che il decreto di giudizio immediato venne successivamente notificato, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di ufficio dell’imputato non reperito presso il domicilio dichiarato;
che, dunque, la notifica dell’atto di esercizio dell’azione penale è stata eseguita nel pieno rispetto delle disposizioni procedurali illo tempore vigenti;
che, essendo stata correttamente applicata la normativa sulla contumacia, la richiesta rivolta da RAGIONE_SOCIALE alla Corte di appello di Ancona deve essere scrutinata alla luce del dettato del previgente art. 175, comma 2, cod. proc. pen., secondo
cui «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
La giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, ha chiarito che «Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza» (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro Rv. 275716 – 01).
Per – tale via, ha formulato un principio, coerente con le espresse indicazioni della Cedu e della Corte costituzionale, che appare idoneo ad orientare l’interpretazione dei casi, quale quello in esame, in cui la sicura regolarità dell notificazione del provvedimento di vocatio in iudicium non elide lo spazio di verifica della conoscenza effettiva, da parte del diretto interessato, dell’esercizi nei suoi confronti dell’azione penale e, precipuamente, della data e del luogo in cui egli sarebbe stato giudicato, nonché dell’oggetto dell’addebito.
Nel caso di specie, la Corte di appello, investita della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto, quindi, verificare se NOME avesse avuto o meno effettiva conoscenza del processo, tenendo conto, in specie, delle concrete connotazioni della vicenda processuale (dichiarazione di domicilio, seguita da infruttuosa ricerca presso il luogo indicato all’atto della notifica del decreto di giudizio immediato; arresto i flagranza dell’indagato, poi rimesso in libertà, senza prescrizioni o limitazioni, distanza di quattro giorni) e delle deduzioni del ricorrente il quale, già co l’istanza ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., aveva dedotto, tra l’altro, di non avere avuto cognizione del decreto di citazione a giudizio né delle sentenze e di non avere mai stabilito alcun contatto con il difensore di ufficio.
La motivazione del provvedimento impugnato si palesa, al riguardo, assolutamente carente, in quanto, dopo avere attestato la tempestività della
richiesta di COGNOME e la ritualità del ricorso alla procedura prevista dall comma 4, cod. proc. pen. – per non avere l’indagato comunicato all’autori giudiziaria la variazione del domicilio – si limita a rilevare che «Perta notifiche furono regolarmente effettuate e l’imputato è stato messo n condizione di conoscere compiutamente il fatto che a suo carico pendeva u procedimento penale definito con sentenza», così impropriamente orientando l decisione all’equazione tra il corretto adempimento degli incombenti notificat la conoscibilità dell’accusa formalizzata nel decreto di giudizio immedia parallelamente, venendo meno all’obbligo di accertare se NOME abbia avuto meno conoscenza effettiva del processo e, in caso di risposta negativa a quesito, se in quale misura e sulla base di quali elementi di fatto, possa d egli abbia rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure si s deliberatamente sottratto a tale conoscenza.
Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appell Ancona per un nuovo giudizio sulla formulata richiesta di restituzione nel ter per impugnare la sentenza del Tribunale di Ancona del 21 gennaio 2010, liber nell’esitò ma ossequioso del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte appello di Ancona.
Così deciso il 13/12/2022.