Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10822 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10822 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
COGNOME NOME, nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA del 31/10/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore dell’istante;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata del 31 ottobre 2025, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine proposta, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., da NOME COGNOME, condannato per il reato di furto in abitazione con sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 19 del 13 gennaio 2025, irrevocabile.
Avverso l’ordinanza indicata della Corte d’appello di Catania ha proposto ricorso NOME COGNOME con atto a firma del difensore, AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento alla ritenuta conoscenza della celebrazione del processo.
Evidenzia, al riguardo, come nei confronti di NOME COGNOME sia stato eseguito, 1’11 settembre 2025, l’ordine di esecuzione relativo alla sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 19 del 13 gennaio 2025, mentre il predetto non aveva mai avuto conoscenza del procedimento celebrato a suo carico in quanto:
-era stato identificato con verbale del 18 luglio 2018, dichiarando quale domicilio utile per le notificazioni l’indirizzo di INDIRIZZO, in Catania, con riserva di nomina del difensore;
-il verbale conteneva la mera indicazione “NUMERO_DOCUMENTO n. 13/40-17-2017 del 25 maggio 2018 del RAGIONE_SOCIALE di ludica”;
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato attraverso l’inoltro di una raccomandata, restituita al mittente per irreperibilità del destinatario;
-il decreto di citazione diretta a giudizio, notificato con raccomandata n. 786330480366, era stato recapitato a persona ignota presso il domicilio dichiarato e la relativa sottoscrizione è stata disconosciuta con denunciaquerela presentata da COGNOME presso la Casa Circondariale di Catania;
COGNOME non ha mai nominato il difensore di fiducia.
A fronte di siffatte circostanze, la Corte d’appello ha, invece, ritenuto la conoscenza della celebrazione del giudizio, valorizzando la notificazione di un decreto di comparizione del 23 novembre 2022, contenente i dati identificativi del procedimento, in difetto dei requisiti previsti dalla legge per la celebrazione del procedimento in absentia, non avendo mai il ricorrente ricevuto un atto contenente la formale vocatio in iudicium.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
4.11 difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
la L’illustrazione delle ragioni della decisione odierna impone due premesse, l’una – generale – concernente i poteri del Giudice di legittimità nel vaglio dell’odierna regiudicanda, l’altra – più specifica – quanto ai criteri di valutazione dell’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. da cui origina il presente procedimento.
1.1. Quanto al primo aspetto, il Collegio precisa che il giudizio sull’ammissibilità dell’istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. involge uno scrutinio di ordine processuale, sicché questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal Giudice a quo per giustificarla. La Corte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice «anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio d motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092; Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304).
1.2. In riferimento al secondo punto, va rilevato che la sentenza di condanna è stata deliberata il 13 gennaio 2025, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 175 cod. proc. pen., nel testo innovato dal decreto legislativo n. 150 de 2022, anche quanto alla disposizione di nuovo conio di cui al comma 2.1, inserito
dall’ 2. 11, comma 1, lett. b), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere di 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99 -bis, comma 1, del medesimo decreto, aggiunto dall’art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
L’art. 175, comma 2.1, prevede che «L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa».
Questa Corte (Sez. 5 n. 26447 del 24/04/2024, n.m.) ha chiarito come l’inedito rimedio sia esperibile nei soli casi in cui l’assenza è stata accertata legittimamente dichiarata dal giudice, per il caso in cui l’imputato riesca a fornire la prova di non avere avuto comunque conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa.
Il giudice che dichiara l’assenza – nel caso di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 420bis cod. proc. pen., quindi con esclusione del caso in cui vi sia consegna a mani proprie della citazione a giudizio o rinuncia a comparire (comma 1 dell’art. 420-bis) – deve ritenere che sussistano le condizioni per procedere in assenza e che l’imputato volontariamente non vi abbia partecipato.
Spetta, pertanto, al giudice della restituzione porsi nella posizione del giudice che ha dichiarato l’assenza e verificare se si verta in tema di una dichiarazione legittima di assenza o di una dichiarazione illegittima ab origine.
Nel caso in esame, dall’accesso agli atti – consentito a questa Corte, vertendosi in tema di error in procedendo (da Sez. U. 31 ottobre 2001, COGNOME, Rv. 220092) – emerge che:
al domicilio dichiarato da COGNOME nel relativo verbale la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini si è conclusa attraverso la restituzione del plico per irreperibilità del destinatario;
al medesimo indirizzo, la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata perfezionata mediante consegna dell’ufficiale postale al destinatario; consegna contestata da COGNOME, assumendo la falsità della sottoscrizione;
a COGNOME è stato notificato, a mani proprie, un decreto di citazione per l’udienza del 31 marzo 2022, contenente i dati identificativi del processo.
Devesi, pertanto, verificare se la dichiarazione di assenza – che giustifica l’esperibilità del rimedio azionato della restituzione in termini – sia stata correttamente statuita, gravando sul ricorrente l’onere della prova relativamente al
«non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo» e al «non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa».
3. Siffatto onere non risulta assolto dal ricorrente.
La dichiarazione di assenza è stata resa dal Tribunale in modo corretto, ai sensi del comma 2 dell’art. 420-bis, cod. proc. pen.: «2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante».
Nel caso in esame, l’ufficiale postale ha attestato di aver consegnato il decreto di citazione a giudizio all’imputato destinatario, presso il domicilio dal medesimo indicato; e siffatta attestazione deve ritenersi fidefaciente, in quanto rientra nei fat che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o dal medesimo compiuti (cfr. Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 278945 – 01, che ha chiarito che la relata di notifica ha efficacia fidefaciente solo in relazione al dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avven in sua presenza o da lui compiuti, con la conseguenza che, mentre la consegna dell’atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legittimati o il ril dell’impossibilità di reperire il destinatario presso il domicilio dichiarato, in quan attività compiute dal notificatore, rivestono la suddetta efficacia, così non è per i contenuto delle dichiarazioni da lui raccolte “in loco” e le indicazioni che non si accompagnano ad alcuna specificazione delle attività poste in essere per giustificarle).
A fronte di siffatta valenza dell’attestazione di notificazione, non dispiega effetto invalidante della dichiarazione d’assenza il disconoscimento postumo del ricorrente.
Come costantemente affermato da questa Corte, in caso di notifica del decreto di citazione a mezzo del servizio postale, l’imputato che intenda contestare l’autenticità della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della relativa raccomandata deve proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l’atto falso della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente la presentazione di una denuncia penale di falso (ex multis Sez. 2, n. 9544 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278512 – 01).
In tal senso, la consolidata giurisprudenza civile di questa Corte, per la quale nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo
del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 cod. proc. civ. (Sez. U c n. 9962 del 27/04/2010, Rv. 612625).
Nella valutazione che il giudice deve compiere ai sensi dell’art. 420bis, comma 2, rientra, infine, oltre alla «modalità della notificazione», anche la valutazione degli «atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante».
Nel caso di specie, risulta che all’imputato è stato notificato a mani proprie anche il successivo decreto di fissazione dell’udienza del 31 marzo 2022, cosicché deve ritenersi che sia a fortiori corretta la dichiarazione di assenza operata dal Tribunale.
Se è, quindi, legittima la dichiarazione di assenza, il condannato non ha assolto all’onere della prova di non avere avuto conoscenza effettiva della citazione e del processo, in quanto gli elementi che adduce sono quelli non decisivi che renderebbero la notifica nulla, il che nel caso in esame non rileva per quanto già evidenziato.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026
Il Consigliere estensore