Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37237 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME NOME, nato a Carbonia il DATA_NASCITA, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME NOME; avverso la sentenza del 06-10-2023 del Tribunale di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persong AVV_NOTAIO che ha concluso per con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte tramesse dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dife di NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte tramesse dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME fiducia della RAGIONE_SOCIALE, che ha insistito per l’accoglimento del rico SO. d l Sostituto ‘annullamento sore di fiducia , difensore di
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 ottobre 2023, il Tribunale di Sassari assolveva, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, NOME COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 256, commi 1 lett. a) e b), del d. Igs. n. 152 del 2006, rea o a lui ascrit perché, quale direttore tecnico e amministrativo della RAGIONE_SOCIALE, ge tiva un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE differenziati, pericolosi e non, in assen a dei requisi minimi tecnico-gestionali di cui ai D.M. 8.4.2008 e 13.5.2009, no adottando in particolare le procedure di contabilizzazione dei RAGIONE_SOCIALE in ingresso e in uscita, al fine dell’impostazione dei bilanci di massa, attraverso la com ilazione di un schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui gli allegati lA e 1B dei predetti decreti ministeriali; fatto accertato in RAGIONE_SOCIALE in data 18 luglio 2019. Pronuncia assolutoria di analogo tenore veniva emessa anche nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, cui era stato ascritto l’illecito amministrativo d cui all’art. undecies, comma 2, del d. Igs. n. 231 del 2001, contestato in r lazione all’art. 265, comma 3, del d. Igs. n. 152 del 2006.
Avverso la sentenza del Tribunale sardo, NOME e la RAGIONE_SOCIALE, tramite i rispettivi difensori, hanno presentato distinti ricorsi per cassazione
2.1. COGNOME ha sollevato un unico motivo, con il quale la dif sa ha dedotto l’erronea applicazione degli art. 131 bis e 256, comma 1 lett. a) e ) e 258 del d. Igs. n. 152 del 2006 e il vizio di motivazione, rilevando che il Tri unale avrebbe dovuto assolvere l’imputato perché il fatto non è previsto come rea o, formula ben più favorevole di quella applicata, in quanto la condotta co testata, lungi dall’assumere rilievo penale, costituisce al più un illecito amministra ivo sanzionato ai sensi dell’art. 258 del d. Igs. n. 152 del 2006. È infatti emerso dall’istruttori che l’imputato era legale rappresentante della società che gesti’ra il RAGIONE_SOCIALE del Comune di RAGIONE_SOCIALE, essendo muni a di tutte le autorizzazioni e in virtù di regolare contratto di appalto. La contesta ione, dunque, non attiene all’aspetto organizzativo, ma riguarda la mancata ado ione, per i soli primi due mesi di attività, della contabilizzazione dei RAGIONE_SOCIALE in ingre so e in uscita al fine dell’impostazione dei bilanci di massa. Il fatto era dunque al più inquadrabile nella previsione, irrilevante sul piano penale, di cui al citato art. 258 del d. Igs. n 152 del 2006, riguardante la violazione degli obblighi di connunicazi ne e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
2.1.1. Con memoria trasmessa il 3 luglio 2024, il difensore di NOME ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.
2.2. La RAGIONE_SOCIALE ha sollevato cinque motivi.
Con il primo, è stato eccepito il difetto di motivazione della sente za impugnata rispetto al giudizio di responsabilità dell’ente, così co e contestato
nell’imputazione, rilevandosi che, prima di riconoscere la particol fatto, il Tribunale avrebbe dovuto argomentare in merito alla sussis presupposto dell’illecito amministrativo ascritto alla società. re tenuità del enza del reato
Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione degli art comma 2, del d. Igs. n. 231 del 2001 e 256, comma 1, lett. a) e Igs. n. 152 del 2006, evidenziando che la condotta descritta nel c mancata compilazione di uno schedario numerato progressivanne ai modelli in cui dovevano essere indicati i quantitativi di RAGIONE_SOCIALE co di RAGIONE_SOCIALE e quelli destinati al recupero o smaltimento, non è ricond modo allo schema della norma incriminatrice contestata, potendo t più integrare l’illecito amministrativo ex art. 258 del d. Igs. n. rubricato “violazione degli obblighi di comunicazione, di tenu i obbligatori e dei formulari”, a ciò aggiungendosi che la società ricor di un regolare contratto di appalto, in base al quale, come accert gestiva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con tutte le autorizzazioni di I · 25 undecies, ) e 265 del d. po A, ossia la te e conforme feriti al RAGIONE_SOCIALE cibile in alcun le condotta al 52 del 2006, a dei registri ente è titolare to dalla P.G., gge.
Con il terzo motivo, si contesta l’assenza di motivazione rispe accertamento del requisito essenziale dell’eventuale vantaggio dell fonda il meccanismo di responsabilità delineato dal d. Igs. n. 231 d to al mancato ente, su cui si I 2001.
Il quarto motivo e il quinto motivi, esposti congiuntamente, so violazione dell’art. 5 del d. Igs. n. 231 del 2001 e al vizio di motivazione, osservandosi che l’accertamento circa l’esistenza di u l’ente non sarebbe stato possibile anche nel caso in cui l’imputazi provata, posto che dalla mancata compilazione dei documenti sarebbe derivato alcun beneficio per la RAGIONE_SOCIALE, sulla quale anzi sa gravare maggiori costi, atteso che, proprio a causa di tale carenza a la società si è fatta carico dello smaltimento di RAGIONE_SOCIALE non ricompr affidato dall’RAGIONE_SOCIALE, di cui RAGIONE_SOCIALE fa parte. o dedicati alla illogicità della vantaggio per ne fosse stata ontestati non ebbero potuti mministrativa, si nell’appalto
2.2.1. Con memoria trasmessa il 2 luglio 2024, il difensore d nell’associarsi alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni. Ila RAGIONE_SOCIALE, ha insistito
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
1. Premesso che le censure sollevate dai ricorrenti sono tra loro in merito al vizio di carenza motivazionale dedotto in via prin evidenziare che, come correttamente rilevato anche dal Procura l’impianto argomentativo della sentenza impugnata è quasi interam sulla verifica dei presupposti applicativi dell’art. 131 bis cod. sovrapponibili ipale, occorre ore AVV_NOTAIO, nte incentrato pen., mentre
all’analisi circa la sussistenza del reato ascritto a NOME e la configurabilit dell’illecito amministrativo contestato alla società RAGIONE_SOCIALE sono dedicati solo pochi righi (pag. 1 della pronuncia gravata), peraltro di non agevol intelligibilità. Ciò integra un evidente vizio di motivazione, atteso che, prima di aff ontare il tema del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il Tribunale a rebbe dovuto compiutamente soffermarsi sulla prova della colpevolezza della p rsona fisica e della responsabilità amministrativa della persona giuridica, accerta do in maniera adeguata la ricorrenza dei rispettivi presupposti, non potendosi per ltro sottacere che dalla lettura unitaria della contestazione, oltre che dalle scarn (e non molto chiare) argomentazioni della sentenza impugnata, parrebbe in re ltà desumersi che la condotta illecita sia stata circoscritta alla sola mancata r dazione degli schedari sui conferimenti dei RAGIONE_SOCIALE, profilo questo che, almeno strattamente, potrebbe essere ricondotto nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 58 del d. Igs. n. 152 del 2006, che punisce, con la sola sanzione amministrativ , la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e uei formulari. In definitiva, stante la ravvisata carenza argomentativa della decisione impugnata circa la preliminare verifica della sussistenza degli illeciti ascritti la a RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE, si impone l’annullamento della sentenza impugnat , con rinvio a Tribunale di Sassari in diversa composizione fisica, per nuovo giudi io sul punto.
2. A ciò deve solo aggiungersi che, peraltro, il riconoscimento d Ila particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE costitui ce un ulteriore profilo di illegittimità della pronuncia gravata, di cui dovrà eventua mente tenersi conto nell’ipotesi in cui, all’esito di un’adeguata verifica delle risulta ze probatorie dovesse essere ritenuto ravvisabile tanto il reato contestato alla ersona fisica, quanto l’illecito amministrativo addebitato alla società, dovendosi ri hiamare in tal senso la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019, dep. 2020, Rv. 277722), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti co messi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sott posti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in consid razione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisic che ponga in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude che l’eventua e applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particol re tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministra iva, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272447).
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio Sassari, in diversa composizione fisica. Così deciso il 10.07.2024 I Tribunale di