Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45298 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45298 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ACQUAPPESA il DATA_NASCITA COMUNE DI ACQUAPPESA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto de ricorsi;
l’AVV_NOTAIO per la parte civile COGNOME NOME, ha NOME conclusioni scritte e nota spese, chiedendo il rigetto dei ricorsi con condanna alle spese legali; gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, del foro di Paola, per COGNOME NOME, hanno NOME conclusioni scritte, con le quali hanno chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 10/12/2022, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato quella del Tribunale di Paola, con la quale COGNOME NOME, nella qualità di sindaco protempore del comune di Acquappesa, era stato condannato per lesioni colpose occorse a COGNOME NOMENOME a seguito di un fenomeno di crollo e caduta massi in corrispondenza di un tratto di spiaggia a pochi metri da una rupe rocciosa (in Acquappesa, 1/7/2015) e assolto pe insussistenza del fatto dal reato di omissione di atti d’ufficio, contestatogli sempre qualità, per non avere segnalato l’area di pericolo ovvero di attenzione geomorfologica, n adottato misure a salvaguardia della pubblica incolumità (interdizione dell’accesso, cartell pericolo, lavori di consolidamento con apposizione di reti di protezione).
I giudici del gravame, decidendo gli appelli proposti nell’interes dell’imputato e dell’ente locale, responsabile civile, hanno ritenuto accerta dinamica dei fatti anche alla stregua del racconto della persona offesa, ritenuto p nulla inverosimile, né fantasioso, avendo trovato anzi riscontro negli altri elem fattuali evidenziati in sentenza; ha ritenuto le procurate lesioni compatibili c descritta dinamica, a fronte del dato incontroverso della presenza dei massi sull spiaggia e del pericolo di frana che aveva determinato già l’adozione di ordinanze d divieto della balneazione, osservando che i deducenti avevano omesso un effettivo confronto con gli argomenti a sostegno della decisione appellata. Sotto altro profi sollecitata sul punto, ha ritenuto non contraddittoria l’intervenuta assoluz dell’imputato dal reato di omissione di atti d’ufficio, atteso che il Tribunale individuato una precisa posizione di garanzia in capo allo stesso e che era propri su detto obbligo (e non sulla contestata omissione di atti dell’ufficio, riguarda segnalazione del pericolo) che era stato ravvisato il profilo di colpa.
3. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge co riferimento alla sussistenza dei profili di colpa e alla prova del nesso causale Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi di matri giurisprudenziale, in particolare di quello di colpevolezza, in forza del qual escluso ogni automatismo rispetto all’addebito di responsabilità a carico d soggetto che ricopra una posizione di garanzia, dovendosi verificare, in concreto, violazione della regola cautelare specifica, la sua prevedibilità e l’evit dell’evento che la stessa è intesa a prevenire, insufficienti essendo il mero addeb colposo e il nesso di condizionamento tra condotta e evento. La Corte e il Tribunal avrebbero omesso di considerare che tutte le ordinanze vigenti all’epoca dei fat erano state eseguite e che, con riferimento all’area d’interesse, era stato accert che il punto dal quale si sarebbe verificato il distacco del masso che aveva colpito persona offesa, causandole le lesioni di cui all’imputazione, era accessibile solo
mare, essendo sparita la spiaggia, ancora sussistente nel luglio 2013, allorquando era stata apposta la cartellonistica, trattandosi di un tratto impervio del cos t roccioso. Infatti, lo stesso Tribunale aveva ritenuto che l’assenza dei cartelli non dimostrativa della mancata ottemperanza alla segnalazione del pericolo, ben potendo gli stessi esser stati rimossi. Ciononostante, i giudici del merito ha ritenuto l’addebito colposo, senza considerare che l’evento si sarebbe verifica anche in presenza dei cartelli, in difetto di verifica controfattuale che avr dovuto dimostrare l’efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione degli elementi di prova, segnatamente le dichiarazioni della persona offesa che assume contraddette da altri elementi e dichiarazioni.
La difesa del responsabile civile, comune di Acquappesa/ha formulato un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto alla prova dell sussistenza della condotta omissiva colposa ascritta all’imputato e del nesso d causalità. Anche questa difesa rileva la intrinseca contraddizione del ragionamento per il quale l’imputato è stato assolto dal reato di cui all’art. 328, cod. ritenuto, tuttavia, responsabile di omessa vigilanza in ordine alla apposizione de segnaletica, pur in difetto di elementi attestanti la possibilità del prede conoscere l’assenza dei segnali di pericolo.
La sentenza sarebbe altresì silente sulla condotta doverosa che avrebbe consentito all’imputato di esplicare un efficace controllo sul sito del sinis fronte delle emergenze processuali che avevano confermato come lo stesso fosse accessibile solo dal mare. Sarebbe, dunque, mancato il necessario vaglio controfattuale proprio del reato omissivo colposo, nonché ogni esplicazione circa l ritenuta incidenza causale della condotta contestata e un giudizio prognostico sull evitabilità dell’evento ove essa fosse stata tenuta, così come sarebbe stata omessa ogni valutazione in ordine alla incidenza causale del comportamento abnorme della persona offesa.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha NOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
La difesa della parte civile COGNOME NOME NOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi con conferma delle dispos civili e condanna alle spese come da apposita nota.
La difesa di COGNOME NOME ha NOME conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La sentenza va annullata senza rinvio, quanto agli effetti penali, per essere il re estinto per prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, considerati la del fatto (1/7/2015) e il titolo di reato, alla luce del combinato disposto degli artt. 15 cod. pen., tenuto anche conto delle sospensioni per complessivi giorni 148 , per le quali il termine deve ritenersi spirato il 29 giugn 2023. La stessa, inoltre, va annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile co per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622, cod. proc. pen.
Quanto alla prima decisione, deve intanto rilevarsi la corretta instaurazione de rapporto di impugnazione, stante la fondatezza del primo motivo formulato dalla difesa dell’imputato, con il quale si è contestata l’omessa verifica controfattuale e, sul soggettivo, quella della prevedibilità dell’evento e della esigibilità del comportam alternativo, doveroso (sul punto, Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966-01; sez. 5, n. 28328 del 16/5/2019, COGNOME, Rv. 276206-01). GLYPH
L Tuttavia, in presenza di una declaratoria di n improcedibilità) per intervenuta prescrizione detre,ato, questa Corte di cassazione non può svolgere uno scrutinio finalizzato all’eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché tale giudizio l’obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ai se dell’art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l’esistenza della causa estintiva della prescr opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limit deducibilità del vizio di motivazione (sez. 1 n. 35627 del 18/04/2012, COGNOME, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258169; sez. 6 n.27944 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 240955). Detta evenienza deve essere esclusa nel caso all’esame, alla luce dei motivi di ricorso e dell motivazione rinvenibile nel provvedimento impugnato, con la quale sono state ricostruite le condotte addebitate all’imputato e ritenuta la violazione delle regole di cautela contesta Cosicché non può che addivenirsi alla declaratoria di estinzione.
Quanto al secondo profilo, invece, inerente alla domanda civile, l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622, proc. pen., segue alla valutazione di fondatezza della prima censura, anche alla stregua dei diversi canoni di valutazione del nesso di causalità, da effettuarsi secondo il criterio del probabile che non”, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 1.82 del 2021 (sez. 4, 37193 del 15/9/2022, COGNOME, Rv. 283739-01; sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, COGNOME, Rv. 283377-01). Sullo specifico tema, in assenza di motivi di natura processuale o di viz inerenti al materiale probatorio utilizzato, in questa sede va sottolineata l’esistenza di v
proprie aporie nel ragionamento giustificativo dei giudici penali, non già ai fini della v se sia o meno integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, cui si iscrive il fatto di reato contestato, bensì ai finii della verifica della sussist fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.).
Nella specie, i giudici del merito hanno omesso di dar conto, in maniera non contraddittoria e non manifestamente illogica, della ricostruzione della bas fattuale che deve, di contro, essere operata in maniera rigorosissima, costituendo la premessa del giudizio causale, essendo estranea al giudizio esplicativo ogni valutazione di tipo probabilistico che è propria del giudizio predittivo (Sez. 30328/2002, COGNOME; n. 38343/2014, COGNOME).
In particolare, ricostruita la dinamica dei fatti alla stregua del riferito della offesa, i giudici territoriali hanno omesso di dare c:ongrua risposta alle censure difensive le quali quella ricostruzione era stata contestata, poiché essa presupponeva che la vittim soggetto paraplegico sottoposto – in conseguenza dell’incidente – a un intervento d splenectomia, avesse fatto rientro a nuoto al punto dal quale era partito, invece di fermarsi primo lido per chiedere aiuto (coprendo una distanza che gli stessi giudici territoriali indi in 400/500 metri circa).
A giustificazione della ritenuta affidabilità del riferito, infatti, i giudici de hanno utilizzato un argomento che si fonda su una mera congettura e non su una massima di esperienza che si differenzia dalla prima perché è formulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell’elemento preso in considerazione (sez. 6, n. 27862 del 24/6/2009, Di Noia, Rv. 244439-01).
Pertanto, é viziata la motivazione con la quale il giudice di merito, anziché basarsi massime di esperienza – caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione – utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fond su mere possibilità, non verificate, per l’appunto, in base all’id quod plerumque accidit” ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (sez. 6, n. 1686 del 27/11/2013, dep. 2014, Keller, Rv. 258135-01). Si tratta, peraltro, di un controllo certamente consentito al giudic legittimità: anche se esso non può certamente estendersi al sindacato sulla scelta dell massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti d caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistent ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di una pur minima plausibilità (sez. 1, n. 18118 del 11/2/2014, COGNOME, Rv. 261992-01; sez. 6, n. 36430 del 28/5/2014, COGNOME, Rv. 260813-01; sez. 4, n. 23093 del 2/2/2017, Rappisi, Rv. 269998-Cil; sez. 1, n. 16523 del 4/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385-01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha censurato il ragionamento della difesa p non avere questa considerato che il COGNOME, per quanto paraplegico, era soggetto del tutto allenato (sottoponendosi ogni giorno proprio ad allenamento a nuoto). Conclusione che costituisce frutto di una personale convinzione del giudicante, non essendo stato indicat alcun elemento fattuale idoneo a sostenerla. Poiché si tratta di un dato che incide sul valutazione del riferito della principale fonte di prova, tale vizio non può essere superato luce degli altri elementi valorizzati, peraltro neutri in ordine alla specifica osservazion difesa, altresì considerato che un ulteriore argomento speso cai giudici d’appello p superarla è il rinvio alla spiegazione offerta dal Tribunale che aveva considerato quel incongruenza di scarso rilievo, così risultando vanificato quel controllo di merito frut un’autonoma valutazione della censura difensiva, con la quale si era sostanzialmente contestato proprio lo scarso rilievo attribuito a quella circostanza.
Il relativo giudizio va, pertanto, rimesso al giudice civile del rinvio che provve all’accertamento dell’illecito aquiliano in base alle regole processuali e probatorie e ai c valutativi di quel giudizio, scrutinando il materiale probatorio raccolto nel processo penal conformità ai canoni suoi propri (sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 285477-09, in cui si è precisato che l’art. 622, cod. proc. pen., consente il rinvio al gi civile anche nelle ipotesi in cui, per un vizio della motivazione o per un errore di dir giudice dell’impugnazione non possa determinare con certezza l’an della responsabilità, evenienza nella quale il giudizio rescissorio avrà ad oggetto sia l’an che il quantum della pretesa risarcitoria; sez. 2, n. 17358 del 22/3/2023, Capitani, Rv. 284530-01).
Al giudice del rinvio va, altresì, demandata la regolamentazione fra le parti del spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché il reato é estinto prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì l regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Deciso il 4 ottobre 2023