Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39966 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39966 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXXXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXXXX
X
COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIOX
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIOXXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
AVV_NOTAIOCOGNOMEXXXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOME
avverso la sentenza in data 25/11/2024 della CORTE DI APPELLO DI ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi proposti
nell’interesse di AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEX per
l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di AVV_NOTAIOXX
limitatamente al primo motivo d’impugnazione; per l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NUMERO_CARTA; per l’annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, limitatamente alle statuizioni riguardanti la disposta revoca della responsabilità civile della XXXXe la contestuale attribuzione a quest’ultima della qualità di parte civile, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Sentiti gli Avvocati delle parti civili:
A v v o c a t o
X X X X X X X X X X I
c h e ,
n e l l ‘ i n t e r e s s e
d i
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXXX, ha depositato conclusioni scritte -alle quali si Ł riportato- e nota spese, di cui ha chiesto la liquidazione;
AVV_NOTAIO che, nell’interesse di AVV_NOTAIO ha depositato memorie conclusive alle quali si Ł riportato, chiedendo l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma;
A v v o c a t a
X X X X X X X X X X X X X X X X I
c h e , n e l l ‘ i n t e r e s s e
d i
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
COGNOME, ha dichiarato di condividere le conclusioni del pubblico ministero e ha depositato conclusioni -alle quali si Ł riportata- e nota spese, di cui ha chiesto la liquidazione;
A v v o c a t a
X X X X X X X X X X X X X
c h e , n e l l ‘ i n t e r e s s e d i
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXE, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha depositato conclusioni scritte -alle quali si Ł riportatae nota spese, di cui ha chiesto la liquidazione;
Avvocata AVV_NOTAIOXX che, nell’interesse della
AVV_NOTAIOCOGNOME ha depositato conclusioni scritte -alle quali si Ł
riportata- e nota spese;
Avvocata COGNOME che, nell’interesse di COGNOMEX ha chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati e ha depositato conclusioni e nota spese;
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO che, nell’interesse d e l l a
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e ha depositato memoria conclusiva e nota spese;
Avvocata AVV_NOTAIOX che, nell’interesse della XXXX ha illustrato le ragioni per cui la propria assistita non potesse considerarsi responsabile civile e ha depositato conclusioni -alle quali si Ł riportata- e nota spese, di cui ha chiesto la liquidazione.
Sentiti gli Avvocati degli imputati:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOXX che, nell’interesse diAVV_NOTAIOXX, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che, nell’interesse di AVV_NOTAIOX, si Ł
riportato ai motivi d’impugnazionene ha chiesto l’accoglimento;
AVV_NOTAIO che, nell’interesse di AVV_NOTAIO, ha illustrato i motivi d’impugnazione, con particolare riguardo al terzo e al quarto motivo, e ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1
.
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO quali parti civili, impugnano la sentenza in data 25/11/2024 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 27/05/2021 del Tribunale di Roma.
I n p a r t i c o l a r e , i l Tr i b u n a l e d i Roma aveva c o n d a n n a t o
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOXXX per il delitto di
associazione per delinquere contestato al capo A) e commesso dal luglio 2009 al luglio 2012; aveva condannatoAVV_NOTAIOCOGNOMEX per il delitto di ricettazione contestato al capo C), commesso in data antecedente e prossima al 2010; aveva condannato COGNOME per il reato di truffa, con l’aggravante di avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, contestato al capo B), commesso dai primi mesi del 2010 al settembre 2012.
Il Tribunale, inoltre, aveva qualificato la posizione processuale della XXX quale r e s p o n s a b i l e c i v i l e , c o n d a n n a n d o l a , i n s i e m e a
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOME, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalle costituite parti civili, che veniva interamente liquidato per ciascuna di esse.
La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AVV_NOTAIOCOGNOMEXXX per il reato associativo contestato al Capo A), perchØ estinto per prescrizione; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME per il reato di ricettazione contestato al capo C), perchØ estinto per prescrizione; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti diCOGNOME per il reato di truffa contestato al capo B), perchØ estinto per prescrizione. Nei confronti della stessa COGNOME ha confermato la condanna per il reato associativo di cui al capo A) e per il reato di ricettazione di cui al capo C), rispetto ai quali veniva rideterminata la pena.
In relazione alle statuizioni civili, La Corte di appello, a parte ciò che si dirà per la posizione dellaXXXXX ha confermato le statuizioni civili in relazione al danno così come l i q u i d a t o dal primo giudice in favore delle parti civili, fatta eccezione per NUMERO_CARTA, rispetto alle quali veniva rideterminato in aumento il danno subito, con conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto.
La Corte di appello riformava la sentenza di primo grado anche in relazione alla posizione processuale della XXXX nei cui confronti veniva confermata la qualifica come parte civile, ma veniva revocata la qualifica di responsabile civile e, con essa, la condanna pronunciata a suo carico dal primo giudice che, invece, l’aveva ritenuta responsabile civile.
La Corte di appello condannava gli imputati al risarcimento del danno subito dalla
XXXXX
Va precisato che in primo grado la XXXXpresentava la doppia veste di responsabile civile e di parte civile, con la conseguenza che, con l’esclusione della qualifica di responsabile civile, residuava, all’esito della sentenza di appello, la qualità di parte civile.
I ricorrenti deducono:
2.1. AVV_NOTAIOXX
2.1.1. Inosservanza di norma processuale in riferimento agli articoli 70, 71, 72, 178 e 179 comma 1, cod. proc. pen..
A tale proposito si assume che la sentenza di appello Ł stata pronunciata nei confronti dell’imputata nonostante essa fosse incapace di stare in giudizio a causa di una grave infermità psichica, conseguenza di una patologia degenerativa.
Si osserva come nella sentenza impugnata si faccia espresso riferimento alle ‘precarie condizioni di salute’ dell’imputata, così emergendo che lo stato patologico dell’imputata era nota ai giudici.
La difesa ricorrente indica la seguente documentazione medica al fine di dimostrare la sussistenza dello stato d’incapacità dell’imputata, tale da non consentirle la cosciente
partecipazione al processo: certificazione medica datata 4-29/05(2023, rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE, nella quale si legge che dal 2019 l’odierna ricorrente Ł affetta da declino cognitivo ingravescente; verbali per il riconoscimento dell’invalidità civile del 14/06/2023 e dell’handicap, nei quali si diagnostica, tra l’altro, un ‘severo deterioramento cognitivo’.
Si osserva, dunque, che al giudice Ł attribuito il potere-dovere di verificare la capacità dell’imputato di intendere il contenuto del processo e di manifestarvi validamente la propria volontà, in quanto ciò rappresenta un requisito di legalità dello stesso processo, con la conseguenza che la sua pretermissione comporta l’inesistenza di un valido rapporto processuale.
Si rimarca che la doverosità di tale verifica importa che essa deve essere attuata dal giudice a prescindere da una sollecitazione di parte e anche senza approfondimenti specialistici.
Scrive la difesa: «La comprovata conoscenza e valorizzazione dell’informazione (‘precarie condizioni di salute’) rendono ininfluente la mancanza di allegazione, di richiesta di sospensione o di accertamento peritale proveniente dal difensore atteso che spettava al giudice di verificare le capacità psicofisiche dell’imputata ed eventualmente attivarsi d’ufficio per eventuali accertamenti».
In ragione di ciò, la sentenza viene censurata anche nella parte in cui la Corte di appello non ha disposto una perizia d’ufficio, al fine di verificare le condizioni psicofisiche dell’imputata, in presenza del fumus d’incapacità, a fronte della quale l’indagine peritale poteva essere omessa solo in forza di una convincente motivazione sulle capacità cognitive della stessa.
2.1.2. Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di associazione per delinquere.
In questo caso si sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ravvisato la sussistenza del vincolo associativo sulla base di elementi neutri e privi di autonoma capacità dimostrativa. Elementi che vengono indicati e compendiati per far emergere la loro ininfluenza probatoria.
In particolare, si osserva che i giudici hanno valorizzato la disponibilità di locali (sartoria, autoscuola, albergo), di utenze telefoniche e di un autoveicolo, che in realtà erano strumentali ad attività lecite, così che non potevano essere considerati stabilmente destinati all’attività illecita.
Quanto ai documenti utilizzati per la selezione dei candidati e alle false dichiarazioni di idoneità con il logo BNL, si assume che essi rientravano negli artifici e raggiri della truffa, senza assurgere a requisito strutturale dell’organizzazione, quale requisito della fattispecie associativa.
Si aggiunge che le intercettazioni, i documenti sequestrati e l’asserita ripartizione dei ruoli sarebbero al piø significativi di un concorso di persone nel reato e che il dato temporale non Ł di per sØ significativo della sussistenza di un’associazione per delinquere, tanto piø che le truffe ascritte all’imputata erano state commesse in un lasso temporale compreso tra novembre 2010 e agosto 2011.
Secondo la difesa, la sentenza impugnata non ha accertato i requisiti indefettibili dell’ affectio societatis , della permanenza del vincolo e dell’indeterminatezza del programma criminoso.
2.1.3. Erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta qualifica di promotore e organizzatore dell’associazione.
Con specifico riferimento alla posizione dell’imputata, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello riconosciuto alla stessa il ruolo di promotrice e organizzatrice del sodalizio criminoso, sulla base di elementi che non hanno alcun significato dal punto di vista probatorio nel senso ritenuto dai giudici.
Si premette che, nella sentenza impugnata, tale ruolo Ł stato riconosciuto per avere messo a disposizione i locali della sartoria, per avere effettuato i primi colloqui con i candidati, per avere ricevuto le somme di denaro pagate dalle vittime, per avere usato utenze telefoniche e per la disponibilità di documentazione falsificata.
Anche in questo caso si rimarca che la sartoria non era stabilmente dedicata all’attività illecita, che le utenze telefoniche non erano destinate alle comunicazioni tra i correi e che tutte le ulteriori circostanze erano indicative delle truffe, ma non dell’esistenza di una stabile organizzazione e del vincolo associativo.
Si deduce la mancanza di prova circa il ruolo concreto svolto dall’imputata, tale da attribuirle il ruolo di promotrice, non essendo a tal fine sufficiente la mera partecipazione ai reati-fine.
Si aggiunge che le dichiarazioni dei coimputati e la stessa descrizione dei capi d’imputazione escludono il ruolo attribuito all’imputata e la Corte di appello non spiega perchØ le informazioni rese dai coimputati non potessero essere valorizzate a favore della ricorrente.
Si evidenzia come non risulti provato che la COGNOME avesse svolto funzioni di propria iniziativa, intese al reperimento di risorse indispensabili o finalizzate ad aggregare il gruppo.
1.1.4. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla condanna per ricettazione.
Il motivo si rivolge alla condanna per il reato di ricettazione relativo alla documentazione bancaria recante il logo BNL, sottratta all’istituto e poi utilizzata nelle finte procedure di selezione.
A tale riguardo si osserva come la Corte di appello, pur sollecitata sul punto, non spiega perchØ la documentazione utilizzata per le truffe sia proprio quella di cui Ł stato denunciato il furto nel 2012.
La difesa osserva anche che non vengono spiegate le ragioni per le quali l’imputata fosse consapevole della provenienza delittuosa dei documenti, visto che la loro disponibilità poteva essere stata agevolata dalla presenza, tra i concorrenti, di soggetti legittimamente in possesso di materiale analogo, in ragione del loro rapporto di lavoro con la banca.
La Corte territoriale avrebbe pertanto fondato la condanna su una presunzione di mala fede, senza fornire elementi concreti atti a dimostrare l’inequivoca consapevolezza della provenienza illecita della res , in violazione del principio di colpevolezza e dell’onere di motivazione.
2.2. AVV_NOTAIO
2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416 cod. pen..
Secondo la ricorrente gli elementi emersi nel processo potevano giustificare un concorso eventuale nella commissione di una pluralità di reati, ma non un’associazione per delinquere.
La sentenza impugnata viene censurata anche sotto il profilo dell’elemento piscologico, risultando apodittica nella parte in cui assume che i coimputati agivano nella reciproca consapevolezza dello stabile contributo fornito al sodalizio.
Si evidenzia come nessuna delle persone offese abbia riferito di avere consegnato
del denaro alla ricorrente.
2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648 cod. pen..
A tale riguardo si assume che non Ł stata colmata la lacuna probatoria già contenuta nella sentenza di primo grado quanto all’elemento psicologico del delitto di ricettazione.
Si denuncia la mancata considerazione dei plurimi elementi indicati nell’atto di appello da cui desumere la buona fede della ricorrente, a cominciare dai contenuti dell’interrogatorio.
Secondo la difesa i giudici sono incorsi in un’errata valutazione dei fatti e in un’inesatta interpretazione della legge, senza sciogliere il problema dell’esatta identificazione di colui che avrebbe materialmente realizzato la condotta di ricettazione, non avendo focalizzato gli elementi da cui ricavare che i coimputati abbiano occultato, ricevuto o acquistato i beni di provenienza delittuosa.
2.2.3.Vizio di motivazione.
Secondo la ricorrente, le somme pagate dalle persone offese dovevano considerarsi irripetibili, ai sensi dell’art. 2035 cod. civ., atteso che le consegna di denaro per ottenere un posto di lavoro configura un contratto contrario a norme imperative e, quindi illecito e contrario al buon costume.
Si aggiunge che, ai sensi dell’art. 1343 cod. civ., la causa del contratto non può essere illecita, ossia contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
«In estrema sintesi -scrive la difesa- anche se le parti fossero state assunte in XXXXpagando per farlo, il contratto di assunzione sarebbe risultato nullo ed invalido, così come detta nullità sarebbe stata rilevabile, anche d’ufficio da parte del giudice e quindi eccepibile in qualsiasi momento a far data dalla conclusione del contratto stesso».
Da ciò si deduce la contraddittorietà e l’arbitrarietà della motivazione nella parte in cui i giudici hanno ritenuto che nel caso in esame si configurasse un indebito oggettivo.
2.2.4. Vizio di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili e alla rideterminazione della liquidazione.
Secondo la ricorrente la sentenza impugnata Ł affetta da motivazione apparente in relazione alla condanna al risarcimento del danno materiale, nonostante la carenza probatoria evidenziata con l’atto di appello, con argomentazioni cui non hanno dato risposta.
Si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla quantificazione del danno.
2.2.5. Sono pervenute ulteriori memorie, con le quali vengono ulteriormente illustrati i motivi d’impugnazione e vengono rassegnate le conclusioni.
2.3. AVV_NOTAIOXXX
2.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per l’errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo B), ai sensi dell’art. 640 cod. pen. piuttosto che ai sensi degli artt. 2635 e 2635bis cod. civ..
Secondo il ricorrente il fatto andava ricondotto all’ipotesi prevista dagli artt. 2635 e 2635bis cod. civ. (rispettivamente, corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati), perchØ tutti coloro che versarono una somma agli imputati lo fecero nella consapevolezza di compiere un atto illecito. A tale riguardo si denuncia l’omessa considerazione della tesi difensiva, sia da parte del tribunale, sia da parte dellla corte di appello, dato che entrambi i giudici hanno ritenuto che, invece, i fatti in esame configurassero il reato di truffa.
Si osserva che, alla luce dell’art. 21 della Convenzione ONU di Merida e dell’art. 2 della Decisione Quadro 2013/568 Gai, l’inquadramento del fatto nella fattispecie di reato previsto dall’art. 2635 cod. civ. era imposta dall’esistenza di una dazione di denaro in cambio
di posti di lavoro.
A sostegno dell’assunto vengono richiamati i contenuti delle sentenze c.d. Pupino e Delfino e vengono illustrate e compendiate le emergenze dibattimentali, in particolar modo le dichiarazioni rese dalla coimputata NOME(che si Ł dichiarata assistente di direzione di un grande dirigente) e di COGNOMEXXXX
Vengono altresì richiamati arresti delle sezioni civili della cassazione e si rimarca come la diversa qualificazione giuridica del fatto avrebbe comportato l’esclusione della qualifica di parti civili alle persone ritenute vittime del reato.
2.3.2. Violazione di legge per aver qualificato la posizione processuale della NUMERO_CARTA quale parte civile e non quale responsabile civile, per come ritenuto con la sentenza di primo grado.
Si osserva che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente una culpa in vigilando della COGNOME per ciò che accadeva nella sua sede in NUMERO_CARTA; la corte di appello, invece, ha ritenuto che non vi fosse un’occasionalità necessaria tra tali accadimenti e la posizione della COGNOMEX dipendente della XXXXX.
Vengono evidenziate tutte le circostanze in forza delle quali doveva ritenersi sussistente una culpa in vigilando , per come ritenuto dal giudice di primo grado.
3
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AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
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3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al requisito dell’occasionalità, richiesto ai fini della qualificazione della XXX quale responsabile civile.
Tutte le parti civili ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la XXX potesse essere qualificata come responsabile civile, con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza del requisito del nesso di occasionalità necessaria, siccome richiesto per ritenere il datore di lavoro responsabile civile per i danni provocati dai propri dipendenti.
Secondo i ricorrenti, la ricostruzione dibattimentale ha fatto emergere che la COGNOMEcommetteva i fatti sfruttando i compiti svolti quale impiegata della XXX, abusando delle prerogative connesse all’impiego, favorita dalla mancata vigilanza da parte della banca.
A sostegno dell’assunto vengono indicate le circostanze emerse dal dibattimento utili a fare ritenere sussistente l’occasionalità necessaria.
4
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2
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AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
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COGNOMEXXhanno denunciato anche il vizio di omessa motivazione.
A tale riguardo i ricorrenti assumono che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado in punto di riqualificazione della posizione processuale della XXX, non si Ł confrontata, se non in apparenza, con i rilievi emersi nel giudizio di primo grado, con particolare riferimento al caposaldo della responsabilità della XXXXX, costituito dal fatto che essa era la società datrice di lavoro diCOGNOMEXXX e proprietaria dei locali dove si svolgevano le selezioni del personale, per come descritti nei capi d’imputazione.
Vengono dunque compendiati e illustrati gli elementi posti a fondamento della sentenza di primo grado, che si assumono trascurati dalla sentenza d’appello.
4.3. AVV_NOTAIOXXX denuncia la violazione dell’art. 538 cod. proc. pen..
A tale proposito si osserva che COGNOMEXXXX si Ł regolarmente costituito parte civile per il capo A) e per il capo B), risulta nell’elenco delle persone offese e si trova nella stessa posizione delle altre parti civili in favore delle quali Ł stata disposto il risarcimento del danno.
S i d u o l e , p e r t a n t o , d e l f a t t o c h e , c i o n o n o s t a n t e , NUMERO_CARTA non sono stati condannati a risarcire il danno da lui subito.
Il ricorrente precisa che, all’udienza preliminare del 22/06/2016, il pubblico ministero aveva proceduto alla integrazione del capo B) dell’imputazione, precisando che NOME aveva ricevuto da NOME una somma pari a euro 4.500,00, il che dimostrava la sua qualità di persona offesa e l’ammontare del danno subito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di esaminare i singoli ricorsi proposti dalle parti, si rende necessaria una preliminare precisazione quanto alla corretta instaurazione del rapporto processuale con le p a r t i i n c a u s a , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l a p o s i z i o n e d i
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, ai quali non Ł stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione davanti alla Corte di cassazione dei ricorsi oggi in esame.
Tale omissione, tuttavia, non inficia la regolarità della costituzione delle parti, in quanto le persone ora menzionate non vestono l’attuale qualità di parti in causa e non hanno nessuna legittimazione a interloquire sulle questioni che si vanno a esaminare, così che non Ł dovuto nei loro confronti l’avviso di fissazione dell’udienza.
Va osservato, infatti, che la loro richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti degli imputati -con la costituzione di parte civile nel giudizio di primo grado- Ł stata rigettata dal Tribunale ed essi non hanno presentato appello avverso tale statuizione a loro sfavorevole.
Da ciò Ł conseguito che la sentenza di primo grado, nei loro confronti, ha acquisito la forza del giudicato sul punto, così risultando definitivamente esclusa la sussistenza di un loro diritto al risarcimento del danno nei confronti degli imputati.
Da ciò consegue la loro estromissione delle ulteriori e successive fasi del giudizio, a ciò non ostando il principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale.
Tale principio, invero, trova la propria ragion d’essere nella permanenza della pretesa risarcitoria e/o restitutoria che sorregge la partecipazione della parte al giudizio e ne consente la presenza nelle diverse fasi processuali. Esso, però, trova un limite fisiologico nel formarsi del giudicato sulla domanda civile.
Tanto perchØ, quando la sentenza di primo grado rigetta la richiesta di risarcimento e la parte civile non propone impugnazione, la statuizione negativa sulla richiesta risarcitoria si consolida in via definitiva e il giudicato così formatosi esaurisce ogni spazio per la prosecuzione della relativa azione all’interno del processo penale, così privando la parte civile della possibilità di coltivare ulteriormente la propria pretesa.
Dal momento in cui il rigetto diviene irrevocabile, infatti, viene meno anche l’interesse giuridicamente rilevante che giustifica la presenza della parte civile nel giudizio: il rapporto processuale di natura civilistica risulta infatti definitivamente chiuso, e la parte deve
considerarsi estromessa dalle fasi successive.
Ne consegue che, una volta definita in modo stabile la domanda di risarcimento, il principio di immanenza non può piø trovare applicazione, poichØ il presupposto stesso della sua operatività -ossia l’attuale azionabilità di una pretesa risarcitoria e/o restitutoria- Ł ormai venuto meno e la costituzione di parte civile cessa di produrre effetti nel prosieguo del processo penale.
Va, conseguente affermato che: «il giudicato sul rigetto della domanda risarcitoria non impugnata estingue la pretesa civile e fa cessare gli effetti della costituzione di parte civile, escludendo l’operatività del principio di immanenza nelle fasi successive del processo penale, con la conseguenza che non Ł dovuto l’avviso di fissazione dell’udienza».
Il ricorso di AVV_NOTAIOXŁ inammissibile.
2.1. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 70 cod. proc. pen., perchØ la Corte di appello avrebbe omesso di accertare la sua capacità di stare in giudizio e di motivare circa la non necessarietà di tale accertamento per mezzo di una perizia da disporsi in via officiosa.
Con riguardo alla partecipazione consapevole dell’imputato al processo, il codice di procedura penale, nei primi due commi dell’art. 70, delinea un sistema che contempera l’esigenza di immediato e sicuro accertamento delle condizioni di capacità processuale, con quella di evitare stasi dovute ad eventuali simulazioni o tecniche dilatorie. Perciò, stabilisce che il giudice non Ł obbligato in ogni caso a disporre a disporre la perizia (la quale, infatti, va espletata «se occorre», come recita il primo comma della norma in esame) e che, quando la perizia viene ordinata, il processo subisca una «semiparalisi» e che Ł regolata dal secondo comma dell’art. 70 (con ulteriori corollari quali la proroga dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 305, comma 1, cod. proc. pen.).
Piø in particolare, la norma di cui all’art. 70, comma 1, cod. proc. pen. assegna al giudice una discrezionalità vincolata: egli potrebbe ritenere dimostrata la capacità processuale dell’imputato (cfr. per tutte Sez. 4, n. 13293 del 09/03/2023, COGNOME, Rv. 284560; Sez. 5, n. 29906 del 08/04/2008, Notaro, Rv. 240443; Sez. 5, n. 13088 del 07/12/2007, dep. 2008, Boccaccini, Rv. 240009), oppure potrebbe ritenere già dimostrata aliunde la sua incapacità (cfr. Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008, COGNOME, Rv. 241105): in entrambi i casi non disporrà perizia e dovrà ovviamente argomentare le conclusioni raggiunte.
Se, però, il giudice ritiene sussistente un fumus dell’incapacità, egli non può esimersi dal disporre perizia, se non rendendo una stringente motivazione sulla sua inutilità.
Emerge, dunque, come la sussistenza di un fumus dell’incapacità costituisca il requisito fattuale in presenza del quale insorge l’obbligo per il giudice di verificare la condizione di salute dell’imputato, ovvero di spiegare perchØ, pur in assenza di approfondimenti peritali, ritenga autonomamente di escludere o di affermare l’incapacità dell’imputato di stare in giudizio.
Va precisato che il fumus dell’incapacità di stare in giudizio consiste nella sussistenza di indizi ragionevoli e concreti che facciano dubitare dell’effettiva idoneità dell’imputato a partecipare coscientemente al processo, a comprendere il significato delle attività processuali e a collaborare con il proprio difensore.
Al fine della sua sussistenza, quindi, non si richiede tanto la prova certa dell’incapacità, quanto l’emersione di elementi sintomatici idonei a giustificare l’attivazione del procedimento di accertamento peritale.
2.1.1. Così delineata la disciplina d’interesse, occorre ulteriormente precisare che spetta alla difesa che lamenti la mancata attivazione dei descritti poteri officiosi l’onere di
dimostrare che il fumus, così come enunciato, fosse effettivamente sorto nel processo ed Ł stato patologicamente trascurato dai giudici.
In tal senso va ricordato il generale principio secondo il quale «l’onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l’accoglimento dell’eccezione procedurale, grava sulla parte che ha sollevato l’eccezione stessa» (Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010, dep. 2011, Durantini, Rv. 249048 – 01).
Ciò premesso, va rilevato che tale onere non Ł stato assolto dalla ricorrente, che si Ł limitata a dedurre che il fumus dell’incapacità era stato percepito dai giudici in quanto essi, in sede di determinazione della pena, hanno fatto riferimento alle precarie condizioni di salute dell’imputata.
Tale unica osservazione, tuttavia, Ł affatto generica e non univocamente significativa della conoscenza del fatto che le ‘precarie condizioni di salute’ percepita dai giudici fosse correlata allo stato d’incapacità e non piuttosto alle condizioni fisiche, del tutto ininfluenti ai fini della capacità di stare in giudizio.
Va ulteriormente osservato che la difesa ricorrente elenca con il ricorso una serie di documenti medici che, tuttavia, non dichiara di avere sottoposto all’attenzione dei giudici.
Anzi, al contrario, dall’argomentare dell’impugnazione, si ricava che quella documentazione non Ł stata sottoposta all’attenzione dei giudici e che davanti a questi non Ł stata mai evidenziata o dedotta la patologia ivi attestata.
Tale ultimo rilievo fa emergere la genericità della censura difensiva, in quanto il ricorrente non espone elementi concreti, sottoposti o venuti all’attenzione dei giudici, idonei a far loro insorgere la percezione del fumus di uno stato di incapacità, tale da rendere necessaria un’apposita perizia.
Vale la pena ulteriormente precisare che «la causa di improcedibilità per irreversibile incapacità dell’imputato a stare in giudizio, disciplinata dall’art. 72bis cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 – insorta o, comunque, dedotta per la prima volta dopo la sentenza di secondo grado non opera nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, considerato che gli accertamenti e le valutazioni che ne affermano o ne escludono l’esistenza sono incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Sez. 5, n. 44102 del 24/09/2019, S. Rv. 277431 – 01).
Da quanto esposto discende la manifesta infondatezza del primo motivo d’impugnazione, perchØ la ricorrente non ha dimostrato l’insorgenza del fumus dello stato d’incapacità nel corso del giudizio di appello, ossia della sussistenza del presupposto fattuale necessario per l’attivazione della disciplina di cui all’art. 70 cod. proc. pen..
Da qui la sua inammissibilità.
2.2. Il secondo e il terzo motivo d’impugnazione sono inammissibili perchØ meramente reiterativi delle identiche questioni sollevate con l’atto di appello e perchØ si risolvono in una ricostruzione dei fatti e delle emergenze processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito.
Con essi la ricorrente sostiene l’insussistenza del reato associativo e nega il suo ruolo di organizzatrice.
2.2.1. La corte di merito, nel respingere l’appello dell’odierna ricorrente e dei suoi coimputati per il delitto associativo, ha fondato la propria decisione sulla sussistenza del reato di cui all’art. 416 cod. pen. partendo da una valutazione complessiva degli elementi raccolti nel corso delle indagini e già apprezzati dal Tribunale. In primo luogo, viene messa in luce la stabilità del vincolo, non limitato a episodi isolati, ma strutturato in maniera permanente per un arco temporale significativo. I giudici hanno evidenziato che le condotte
non apparivano improvvisate o contingenti, ma organizzate secondo uno schema preciso e ripetuto, costituito dalle false selezioni per l’assunzione in XXX. La reiterazione delle stesse modalità e la costanza dei ruoli svolti dai diversi soggetti coinvolti, secondo i giudici di merito, dimostravano che non si Ł trattato di accordi occasionali, bensì di un progetto criminoso stabile e durevole.
I giudici hanno indicato quale ulteriore elemento decisivo la ripartizione di compiti e dei ruoli all’interno del gruppo. Ciascun imputato offriva un contributo definito e funzionale al perseguimento del programma illecito: chi metteva a disposizione i locali, chi si occupava dei colloqui preliminari e della raccolta di denaro e curriculum , chi dirigeva le finte prove di selezione, chi si presentava falsamente come funzionario XXX fornendo materiale contraffatto e rassicurazioni sull’esito positivo delle procedure. Questa divisione dei ruoli, unita alla consapevolezza reciproca delle condotte, Ł stata valorizzata come indice inequivocabile della natura associativa del vincolo, secondo uno schema tipico di organizzazione criminale e non di mera coesistenza di truffe parallele.
La Corte ha posto l’accento anche ai mezzi a disposizione dell’associazione, che non erano costituiti da strumenti occasionali, ma di risorse stabili e costantemente utilizzate: l’autoscuola di COGNOMEXX e la sartoria della COGNOME, impiegate come sedi dei colloqui e dei falsi concorsi; documentazione recante il logo XXX, quiz e materiali riconducibili all’istituto, utilizzati per rendere credibili le prove; agende con nominativi e contabilità; falsi certificati di identità; utenze telefoniche dedicate per contattare le persone offese.
La disponibilità costante e strutturata di tali mezzi -secondo i giudici di merito- ha dimostrato l’esistenza di un’organizzazione idonea a realizzare in modo seriale e programmato le condotte delittuose.
Di grande rilievo sono state ritenute le dichiarazioni convergenti delle persone offese, le intercettazioni e i sequestri, che hanno messo in evidenza non solo l’ampiezza del fenomeno, ma anche la piena consapevolezza da parte degli imputati di far parte di un progetto comune.
La Corte di merito ha sottolineato come gli imputati non si limitassero a collaborare episodicamente, ma agissero nella consapevolezza di contribuire al perseguimento di un disegno criminoso unitario, del quale conoscevano e condividevano finalità e modalità operative.
2.2.2. La Corte di appello, inoltre, ha disatteso le argomentazioni con cui la difesa -al pari di quanto esposto con il ricorso- aveva cercato di ridimensionare il ruolo attribuito all’imputata.
Secondo la Corte di appello la ricorrente non poteva essere considerata una semplice partecipe dell’associazione, avendo svolto un ruolo di vera e propria organizzatrice.
In tal senso i giudici hanno evidenziato che non si limitava a fornire un supporto marginale o inconsapevole, bensì gestiva in prima persona momenti decisivi della procedura truffaldina: convocava i candidati, raccoglieva curriculum e denaro, forniva i test falsi e rassicurava le vittime sull’esito delle selezioni, custodiva documenti e contabilità e divideva i proventi dell’attività delittuosa.
Il rinvenimento, presso la sua abitazione, di un’agenda contenente nominativi e dati contabili, Ł stata considerata dai giudici la conferma del suo ruolo di vertice nella compagine criminosa.
Tanto ha fatto ritenere a del tutto irrilevante che fossero utilizzati i locali della sartoria o dell’autoscuola, cioŁ le attività lecite degli imputati: tali spazi servivano solo a mascherare
l’illecito e a dargli un’apparenza di regolarità, ma non mutano la natura del ruolo effettivamente svolto.
Parimenti, i giudici hanno escluso potesse avere rilievo la circostanza che ai colloqui abbiano preso parte anche alcuni parenti degli imputati e a tale proposito hanno osservato che l’inclusione di congiunti, lungi dal provare la loro estraneità, rafforzava l’inganno e la parvenza di serietà della procedura, presentando la selezione come ancora piø credibile agli occhi delle vittime.
Sulla base di tali e ulteriori osservazioni, la posizione della NUMERO_CARTA Ł stata ritenuta come centrale e determinante: non un’ingenua collaboratrice, ma un soggetto promotore e organizzatore dell’intera attività fraudolenta.
In conclusione, la Corte ha ritenuto provata l’esistenza di un vincolo associativo stabile, permanente e dotato di una struttura minima, caratterizzato dalla divisione dei ruoli, dall’impiego di mezzi e risorse predisposte a tal fine e dalla comune consapevolezza di concorrere nella realizzazione di una pluralità indeterminata di reati.
2.2.3. A fronte di una motivazione puntuale, logica e non contraddittoria, la ricorrente -al pari degli altri ricorrenti- offre una ricostruzione del fatto alternativa a quella ritenuta dai giudici della doppia sentenza conforme, sulla base di una diversa lettura delle emergenze istruttorie.
Da ciò discende l’inammissibilità dei motivi in disamina, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene piø adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l’attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, COGNOME, Rv. 229690 – 01).
2.3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si nega la configurabilità del delitto di ricettazione, Ł inammissibile perchØ la relativa questione non Ł stata dedotta con l’atto di appello.
Nel gravame, invero, venivano esposte -generiche- questioni in relazione alla partecipazione della ricorrente all’associazione (primo motivo), al ruolo attribuitole (secondo motivo), alla prescrizione delle truffe contestate al capo B) (terzo motivo), al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva (quarto motivo), alla condanna al risarcimento dei danni (quinto motivo) e al trattamento sanzionatorio (sesto motivo).
Nessuno dei motivi di appello censurava la sentenza di primo grado in ordine alla condanna per la ricettazione, così che le questioni sollevate con il ricorso hanno carattere di novità e non possono essere scrutinate.
Va ricordato, infatti, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, Ł inammissibile, poichØ la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
Anche l’ultimo motivo d’impugnazione Ł, dunque, inammissibile e, con esso, il ricorso nella sua interezza.
3. Il ricorso di AVV_NOTAIO Ł inammissibile.
3.1. Il primo motivo d’impugnazione Ł inammissibile perchØ si risolve in una generica affermazione secondo cui, nel caso in esame, gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale sarebbero utili a ritenere un concorso eventuale di persone in una pluralità di reati, ma non un’associazione.
Si aggiunge che la Corte di appello non ha considerato le argomentazioni sviluppate con l’atto di appello.
Il motivo non supera il livello della mera asserzione e non contiene reali censure alla sentenza impugnata e alle motivazioni in essa contenute quanto alla sussistenza del sodalizio, per come sintetizzate ai superiori paragrafi 2.2.1. e 2.2.2..
Da ciò discende che esso Ł affetto da aspecificità c.d. intrinseca, vizio che si configura quando -come nel caso in esame- i motivi del ricorso per cassazione -a fronte della motivazione già sintetizzata- si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, COGNOME, Rv. 288005 – 01; Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, COGNOME, Rv. 264441).
3.2. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene in relazione al secondo motivo d’impugnazione, con il quale si denuncia l’omessa valutazione degli elementi esposti con l’atto di appello, con riguardo all’insussistenza dell’elemento soggettivo e alla buona fede dell’imputata, con specifico riferimento ai contenuti del suo interrogatorio.
Si aggiunge che la doppia sentenza conforme si fonda su di un’errata valutazione dei fatti e su di un’inesatta interpretazione della legge.
Per quanto riguarda la doglianza secondo cui la Corte di appello avrebbe valutato i fatti in maniera erronea, va richiamato quanto esposto al paragrafo 2.2.3., dovendosi ribadire che non possono essere sottoposte alla Corte di cassazione censure riguardanti la ricostruzione dei fatti.
Per quanto riguarda la denuncia di ‘inesatta interpretazione della legge’, non può che rilevarsi come la ricorrente non specifichi in cosa sia consistita, in concreto, tale inesattezza, dal che discende l’ulteriore causa di inammissibilità, configurandosi anche in questo caso il vizio di aspecificità intrinsecaa, per come già enunciato.
3.2.1. Sempre con il motivo in esame, il ricorrente aggiunge che laCorte di appello non ha sciolto il problema dell’identificazione di colui che avrebbe materialmente realizzato la condotta di ricettazione.
Anche in questo caso va osservato come l’obiezione non sia stata sollevata con l’atto di appello, nel quale, in ordine alla ricettazione, si fa questione sulla sussistenza dell’elemento psicologico e sulla consapevolezza della provenienza delittuosa dei documenti recanti il logo XXX, ma non si fa mai questione circa il soggetto che avrebbe materialmente ricevuto tale documentazione.
La questione, dunque, viene sollevata per la prima volta con il ricorso, con la sua conseguente inammissibilità per le ragioni esposte al superiore paragrafo 2.3., considerando che esso suppone accertamenti in punto di fatto non consentiti dal giudice di legittimità.
Va ulteriormente osservato che la corte di appello ha affrontato e risolto il tema della consapevolezza della provenienza delittuosa del materiale riconducibile alla XXX, proveniente da sottrazione indebita e utilizzato dagli imputati per la loro attività truffaldina, ossia i quiz, test e documentazione già utilizzata dall’istituto per selezioni autentiche, successivamente impiegati dall’associazione per simulare prove di concorso.
La Corte di appello, infatti, ha ritenuto che tale materiale non potesse essere frutto di residui casuali o di un innocente riutilizzo.
L’argomentazione difensiva, secondo cui i documenti erano rimasti da traslochi o da precedenti attività lavorative, Ł stata giudicata non plausibile dai giudici, che hanno osservato che il materiale era stato usato in modo sistematico e continuativo per organizzare i falsi concorsi e non come semplice scarto conservato per errore.
¨ stato inoltre valorizzato che la COGNOME, in particolare, aveva ammesso di essere entrata in possesso di documentazione XXX già dal 2008, circostanza incompatibile con la tesi di una casuale disponibilità e che anzi evidenzia un’appropriazione consapevole di materiali utili all’attività delittuosa.
Documentazione che, peraltro, veniva ritrovata in casa della ricorrente, come da ella stessa dichiarato.
Tale apparato argomentativo viene del tutto trascurato nel motivo in esame, le cui argomentazioni sono prive di correlazione con la sentenza impugnata.
3.2.2. Da qui l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità “estrinseca”, che si verifica quando nell’impugnazione manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poichØ in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Rv. 288005 01Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, COGNOME, Rv. 286468; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, COGNOME, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia genericamente il vizio di motivazione sulla irripetibilità, ai sensi dell’art. 2035 cod. civ., delle somme ricevute dalle persone offese.
Anche in questo caso la questione Ł stata sollevata per la prima volta con il ricorso, con la sua conseguente inammissibilità per le ragioni enunciate al superiore paragrafo 2.3..
Vale la pena rimarcare, comunque, come la corte di appello abbia correttamente richiamato un principio di diritto affermato in un caso analogo da questa Corte, pur risalente, ma mai contrastato, a mente del quale «in tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell’imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poichØ unica eccezione alla ripetibilità dell’indebito Ł data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 cod. civ.), mentre va ricondotto allo schema dell’indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all’ordine pubblico. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata, consistente nell’ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un’assunzione presso le RAGIONE_SOCIALE)» (Sez. 2, n. 35352 del 17/09/2010, Petrini, Rv. 248546 – 01; piø di recente, non massimate: Sez. 2, n. 506 del 13/12/2024, dep. 2025, Duric; Sez. 7, n. 33525 del 08/07/2022, Diana; Sez. 2, n. 18735 del 20/03/2018, Braidic).
Da ciò discende che il motivo risulta -comunque- manifestamente infondato, con la sua conseguente inammissibilità.
2.3. Affatto generico e indeterminato l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si assume la mancanza di prova circa il danno materiale subito dalle vittime.
Il motivo si risolve in una apodittica asserzione che non tiene conto della motivazione
spesa sul punto dalla doppia sentenza conforme, così risultando affetto sia da aspecificità esterna che da aspecificità interna.
L’inammissibilità anche dell’ultimo motivo d’impugnazione conduce alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso nella sua interezza.
Il ricorso di AVV_NOTAIOXX Ł inammissibile.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che i giudici della doppia sentenza conforme non hanno tenuto in considerazione la tesi difensiva secondo cui i fatti andavano qualificati ai sensi degli artt. 2635 e 2635 bis cod. civ..
Va preliminarmente rilevato come per i fatti di cui si chiede la riqualificazione giuridica COGNOMEXX sia stato prosciolto già in primo grado, per estinzione del reato per prescrizione.
Il proscioglimento in primo grado comporta che lo stesso COGNOMEXX, in relazione al reato in questione, non ha subito alcuna conseguenza sotto il profilo civilistico, atteso che l’art. 538 cod. proc. pen. sancisce il principio di accessorietà delle statuizioni civili alla condanna penale, secondo il quale la pre-condizione perchØ il giudice penale di primo grado decida sulla domanda risarcitoria della parte civile Ł l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.
Tale accertamento non si Ł avuto in relazione alla truffa contestata al capo B) e sulla declaratoria di prescrizione non si Ł avuta l’impugnazione delle parti civili, così che essa Ł passata in giudicato.
L’accertamento penale si Ł avuto solo in relazione all’associazione per delinquere, dichiarato prescritto solo in appello.
Ne discende che la condanna subita in primo grado (e confermata in appello) al risarcimento del danno subito dalle parti civili deve intendersi correlato al reato contestato al capo A) e non a quello contestato al capo B) di cui oggi si chiede la qualificazione giuridica.
A fronte di tale evenienza, decade l’interesse dell’imputato a coltivare tale motivo d’impugnazione, atteso che dal suo accoglimento non gli deriverebbe nessun effetto favorevole.
Non deve dimenticarsi, invero, che l’interesse della parte a impugnare un provvedimento del giudice Ł correlato agli effetti primari e diretti della decisione e quindi sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata piø vantaggiosa (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274 – 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, COGNOME, Rv. 267172 – 01; Sez. 1, n. 4340 del 27/02/1997, COGNOME, Rv. 207437 – 01).
Tanto vale a dire che si rinviene l’interesse a impugnare quando l’utilità perseguita dal ricorrente sia l’effetto immediato del provvedimento che si vuole ottenere con l’impugnazione, in quanto autosufficiente nella prospettiva della rimozione del pregiudizio che si assume subito.
Effetto che non si rinviene nØ viene enunciato dal ricorrente nel caso in esame.
4.2. A eguale conclusione d’inammissibilità -e per le stesse ragioni- si perviene anche per la doglianza riferita al riconoscimento alla XXX della sola veste di parte civile, con revoca della precedente qualifica di responsabile civile attribuitale dal giudice di primo grado.
Anche in questo caso non può che evidenziarsi come dall’eventuale accoglimento della censura non deriverebbe nessun effetto favorevole per il ricorrente, il quale sarebbe comunque tenuto a risarcire la XXX, in quanto anch’essa ritualmente costituita parte civile e, in quanto tale, avente diritto al risarcimento liquidato in suo favore dai giudici di merito,
anche là dove alla qualità di parte civile venisse aggiunta anche quella di responsabile civile.
Anzi, l’aggiunta di tale qualità fornirebbe alla XXXXX un ulteriore titolo -oltre a quello connesso alla qualità di parte civile- per richiedere agli imputati il risarcimento del danno, atteso che il responsabile civile condannato a risarcire il danno può esercitare azione di regresso nei confronti dell’autore o degli autori del fatto illecito, ove ne sussistano le condizioni.
Da ciò discende l’inammissibilità anche dell’ultimo motivo d’impugnazione e, con esso, del ricorso nella sua interezza.
Quanto fin qui esposto conduce all’ inammissibilità dei ricorsi proposti da AVV_NOTAIOCOGNOMEXXX, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
5
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Il motivo -fatto salvo quello che si dirà per la posizione di COGNOMEXXXX- Ł fondato.
Vale la pena evidenziare in premessa come l’esclusione della qualifica della XXXXquale responsabile civile abbia una valenza liberatoria della responsabilità della banca nei confronti delle parti civili.
La qualifica di responsabile civile, perciò, non può considerarsi un dato accessorio o meramente processuale, poichØ da essa discende l’assunzione o l’esclusione di un’obbligazione patrimoniale in favore dei danneggiati.
La modifica di tale qualifica comporta quindi un effetto sostanziale diretto sulla posizione del soggetto coinvolto, analogo a quello prodotto da una diversa valutazione della responsabilità penale.
Ne deriva che il giudice di appello, quando intenda attribuire o negare la qualità di responsabile civile a un soggetto a cui il primo giudice abbia riservato un opposto trattamento, Ł tenuto a dar conto, con particolare cura, delle ragioni della riforma. In tal senso deve confrontarsi in modo puntuale con gli argomenti posti a base della decisione di primo grado, illustrarne le carenze e spiegare perchØ la diversa conclusione sia piø aderente al quadro normativo e probatorio.
Tale confronto puntuale e rigoroso con la sentenza di primo grado Ł, in effetti, mancato nel caso in esame, poichØ la corte di appello si Ł limitata a esporre la propria valutazione delle emergenze probatorie, senza confrontarsi con gli aspetti valorizzati dal giudice di primo grado, del tutto pretermessi dai giudici della corte di merito.
Il primo aspetto riguarda la durata pluriennale delle condotte fraudolente.
Il giudice di primo grado aveva evidenziato che l’attività truffaldina si era protratta per anni e aveva coinvolto centinaia e/o migliaia di persone, che indebitamente accedevano, senza soluzione di continuità, all’interno dei locali della XXXXX. Il tribunale aveva rilevato che un movimento così ampio e prolungato fosse significativo della negligenza della XXXXX, ancor di piø in ragione del lungo arco temporale decorso invano tra l’inizio dell’attività fraudolenta e la data di presentazione della denuncia-querela da parte della stessa.
La sentenza impugnata non affronta questo rilievo, non ne esamina la portata nØ ne valuta la rilevanza ai fini della prevedibilità dell’illecito.
Il punto resta del tutto ignorato.
Il secondo aspetto valorizzato dal tribunale concerne il luogo sistematico di svolgimento della condotta. Il primo giudice aveva rimarcato che gli incontri avvenivano all’interno della sede della XXXXX, che coincideva con la Direzione Generale, luogo di massima rappresentatività dell’istituto. Il giudice aveva ritenuto che tale circostanza conferisse alla falsa procedura di selezione una particolare forza di suggestione e imponesse all’ente un dovere di vigilanza piø intenso, proprio in ragione della funzione e della rappresentatività del luogo.
Anche in questo caso, la Corte d’appello non considera questo argomento e si limita a richiamare la presenza di un servizio di vigilanza privata, ma non valuta la rilevanza della disponibilità che gli imputati avevano di tali locali, nØ il significato che il Tribunale attribuiva alla scelta degli imputati di utilizzare proprio la sede centrale dell’istituto quale luogo per lo svolgimento dei falsi colloqui.
Omettendo il confronto con i due aspetti costituenti la struttura portante della sentenza di primo grado -peraltro dotati di pregnante significatività- la corte di appello non ha svolto la funzione propria del giudice di seconda istanza, ossia quella di revisione critica delle ragioni esposte dal giudice di primo grado, così non ottemperando all’obbligo di motivazione rafforzata, il quale non può considerarsi circoscritto alle sole ipotesi in cui il giudice di appello riformi la decisione di merito sul punto della responsabilità penale. Esso deve considerarsi, invece, alla stregua di un principio generale, che opera ogni volta che il giudice del gravame sovverta l’impostazione accolta dal primo giudice su un punto decisivo, incidendo su situazioni giuridiche soggettive consolidate in forza della sentenza di primo grado.
La sentenza impugnata deve essere perciò annullata in relazione alla possibilità o meno di attribuire alla XXX la posizione processuale di responsabile civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen..
I restanti motivi, relativi alla sussistenza o meno del rapporto del nesso di occasionalità necessaria rimane assorbito, in quanto sarà l’oggetto della valutazione del giudice del rinvio, nel rispetto dell’obbligo di motivazione rafforzata di cui si Ł evidenziata la violazione.
Vale sin da subito precisare che tale decisione non riguarda la posizione di COGNOMEXXXX, del quale si dirà nel paragrafo che segue.
Il motivo d’impugnazione proposto nell’interesse di AVV_NOTAIOXXX Ł infondato.
Il ricorrente si duole della mancata condanna degli imputati al risarcimento del danno in suo favore e, a sostegno dell’assunto, precisa che in sede di udienza preliminare il pubblico ministero aveva integrato le imputazioni, indicandolo quale persona offesa e indicando la somma da lui pagata.
La Corte di appello ha dato risposta all’identico motivo contenuto nel gravame,
spiegando che le integrazioni indicate dal pubblico ministero nel corso dell’udienza preliminare non erano state trasfuse nel decreto di rinvio a giudizio, nel quale COGNOMEXXXX non viene indicato tra le vittime dei reati descritti al capo B).
La motivazione offerta dalla Corte di appello Ł aderente alle risultanze processuali e non Ł stata contraddetta sul punto dal ricorrente, le cui deduzioni risultano perciò infondate.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna di COGNOMEXXXX al pagamento delle spese processuali.
Tale condanna al pagamento delle spese processuali si giustifica nonostante l’accoglimento del motivo relativo alla posizione processuale della XXXX
Tale accoglimento, invero, riguarda la posizione degli altri ricorrenti, ma non quella di COGNOMEXXXX, nei cui confronti, invece, il motivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.
La sua esclusione dal novero delle vittime del reato, infatti, importa che la sua situazione processuale resta indifferente rispetto qualifica che sarà attribuita alla XXXX atteso che la sua pretesa risarcitoria, con l’odierna pronuncia, deve ritenersi negata in via definitiva e non potrà essere fatta valere nei confronti di nessuna delle parti in causa.
Segue il rigetto del suo ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata quanto alla responsabilità civile di NOME in persona del leg. rappr. p.t., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Rigetta il ricorso di NOME che condanna al pagamento d e l l e
s p e s e p r o c e RAGIONE_SOCIALE u a l i .
Di c h i a r a i n a m m i s s i b i l i
i
r i c o r s i d i
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIOCOGNOMEXX che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.