Sospensione Prescrizione: la Cassazione Fa Chiarezza sul Regime Transitorio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata su un tema cruciale del diritto penale: la sospensione della prescrizione. La pronuncia analizza il complesso intreccio di norme che si sono succedute negli ultimi anni, offrendo un chiarimento decisivo per i reati commessi nel periodo transitorio tra la legge Orlando (L. 103/2017) e le riforme successive. Questa decisione sottolinea l’importanza di un corretto calcolo dei termini, che può determinare l’esito di un processo penale.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imputato, condannato in primo e secondo grado per reati in materia di sicurezza sul lavoro, commessi il 3 dicembre 2018. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. A suo dire, i giudici di merito non avrebbero correttamente calcolato i tempi, omettendo di dichiarare la fine del procedimento per decorso dei termini.
La Decisione sulla Sospensione della Prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dei principi stabiliti da una recente sentenza delle Sezioni Unite della stessa Corte (n. 20989 del 2024). Tale pronuncia ha risolto i dubbi interpretativi sorti in seguito alle modifiche legislative in tema di sospensione della prescrizione.
le motivazioni
La Corte ha spiegato che il reato, essendo stato commesso nel dicembre 2018, ricade pienamente nel campo di applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando). Quest’ultima, applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ha previsto specifici periodi di sospensione del corso della prescrizione.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che questa normativa non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive (L. n. 3/2019 e L. n. 134/2021). Pertanto, il giudice d’appello aveva correttamente applicato un periodo di sospensione di un anno e sei mesi al termine di prescrizione quinquennale, concludendo che il reato non era ancora estinto al momento della sua pronuncia.
La Cassazione ha inoltre aggiunto che, anche alla data della propria decisione, la prescrizione non era maturata, poiché al primo periodo di sospensione se ne aggiungeva un altro, successivo alla sentenza di appello. Il ricorso è stato quindi giudicato infondato in quanto basato su un errato calcolo dei termini.
le conclusioni
Nonostante l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha deciso di non condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, limitandosi alla condanna per le spese processuali. Questa scelta si fonda sul principio espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 86 del 2000). I giudici hanno ritenuto che l’imputato avesse proposto il ricorso ‘senza versare in colpa’, poiché la questione giuridica sottostante era oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, tanto da aver richiesto l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. In sostanza, l’incertezza del diritto ha giustificato il tentativo del ricorrente di far valere le proprie ragioni, escludendo una sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Quale disciplina sulla sospensione della prescrizione si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019?
Si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 159 del codice penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché, applicando correttamente i periodi di sospensione della prescrizione, il reato contestato non era ancora prescritto né al momento della sentenza d’appello, né al momento della decisione della Cassazione.
Perché l’imputato non è stato condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende pur essendo il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto ‘senza versare in colpa’, dato che la questione giuridica era oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, rendendo necessario un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. L’incertezza interpretativa ha quindi giustificato l’azione del ricorrente.