Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41779 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41779 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 26/05/2025 del Tribunale di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Bari, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO del foro di Bari, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti del difensore oggi sostituito, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 maggio 2025 il Tribunale di Bari ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Bari in data 1 aprile 2025, in relazione all’illecito amministrativo derivante dal reato di cui all’art. 24 d. lgs. 231/2001 (poiché il delitto di cui all’art. 640 bis cod. pen., contestato al capo A dell’incolpazione provvisoria, veniva commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da parte d i coloro che rivestivano funzioni di amministrazione e direzione, anche di fatto, dello stesso).
Avverso il provvedimento di riesame propone ricorso per cassazione la società, tramite il difensore di fiducia, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo con riferimento ai reati di cui agli artt. 640bis e 648ter .1 cod. pen.
Con riferimento al fumus della truffa, il quadro indiziario valorizzato dal Tribunale non sarebbe idoneo a fornire adeguato supporto giustificativo all’imposizione del vincolo cautelare, essendosi omesso qualsiasi confronto con i rilievi sollevati dalla difesa in merito:
-all’assenza dell’ingiusto profitto con altrui danno, posto che la masseria oggetto del procedimento risultava già inserita nel patrimonio concordatario e, dunque, sottratta alla disponibilità della società;
-alla consapevolezza, da parte del Tribunale fallimentare, della vicenda penale a carico della COGNOME, per avere il P.M. partecipato a tutte le udienze del giudizio civile e sviluppato, in quella sede, le proprie argomentazioni accusatorie;
-alla piena regolarità, sia fattuale che giuridica, del contratto preliminare sottoscritto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, di cui il Tribunale avrebbe apoditticamente affermato il carattere fraudolento solo in virtù della mancata stipula del definitivo.
Quanto al fumus del reato di autoriciclaggio, si denuncia la totale assenza di motivazione circa la sussistenza dell’elemento materiale e psicologico del reato, essendosi il Tribunale limitato a riprodurre le argomentazioni del AVV_NOTAIO, senza confrontarsi con le deduzioni difensive sulla trasparenza e liceità dei flussi finanziari da e verso la RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto attiene al periculum in mora , erronea sarebbe l’affermazione secondo cui il concordato preventivo non priverebbe del tutto l’impresa del potere di disporre dei propri beni. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, una volta inserito il bene oggetto di sequestro nell’attivo e sottratto, quindi, alla società, qualsiasi attività su di esso sarebbe stata costantemente monitorata e soggetta alla preventiva approvazione dei Commissari nominati dal Tribunale, con conseguente esclusione del pericolo di dispersione.
2.2. Con il secondo motivo si censura l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione della truffa contestata al capo A), da cui deriverebbe l’illegittimità del sequestro disposto anche in relazione al reato di cui al capo B).
Sul punto, si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui la consumazione del reato di truffa si verifica al conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno,
che, nel caso di specie, sarebbe avvenuto il 22 maggio 2017, data di incasso da parte della RAGIONE_SOCIALE della prima tranche del contributo regionale. Pertanto, essendo trascorsi più di 6 anni dalla sua commissione, e non essendo intervenuto nelle more alcun atto interruttivo, il reato avrebbe dovuto considerarsi prescritto.
Con memoria del 18 agosto 2025 la difesa ha proposto motivi aggiunti al ricorso.
3.1. In primo luogo, richiamata la rilevante giurisprudenza di legittimità, si sottolinea come la condotta ascritta al legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE non possa essere sussunta nella fattispecie prevista dall’art. 640 -bis cod. pen., non avendo l’indagato predisposto alcun apparato documentale e contabile fraudolento, idoneo ad alterare il processo di formazione della volontà dell’ente pubblico. A sostegno di ciò, la difesa sottolinea che:
-la liquidazione della prima tranche del contributo era correlata alla concessione provvisoria di agevolazioni del 23/10/2015 e non, come ritenuto dal Tribunale, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 02/08/2016, la quale pertanto non avrebbe influito né sull’istruttoria né sullo stanziamento dei fondi da parte dell’Ente;
-il valore della masseria quantificato dal perito (di 2 milioni di euro superiore a quello precedente al l’intervento di riqualificazione) , unitamente ai risultati del sopralluogo del 16/02/2021, confermerebbe l’avvenuta realizzazione dei lavori di ristrutturazione, escludendo ogni impiego illecito della sovvenzione regionale da parte della società, nonché l’ingiusto profitto a suo favore ;
-il credito vantato dalla Regione Puglia per il recupero del finanziamento anticipato, essendo incluso nel piano concordatario, risulterebbe privilegiato e oggettivamente garantito, e da ciò discenderebbe l’assenza di un pregiudizio patrimoniale ai danni de ll’ente;
-la caparra versata dalla società RAGIONE_SOCIALE costituiva legittima posta attiva del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, concorrendo a formare un bacino di liquidità spendibile;
-l’assunto del Tribunale secondo cui le due società avrebbero innescato un meccanismo di ‘moltiplicatore del credito’, al fine di rendicontare falsamente alla Regione le spese sostenute per i lavori di riqualificazione, confliggerebbe con le evidenze probatorie che dimostrerebbero, invece, la valida giustificazione economico-patrimoniale alla base dei flussi finanziari in entrata e in uscita.
3.2. In secondo luogo, la difesa approfondisce, anche con richiami giurisprudenziali, il motivo sulla prescrizione, ribadendo che la truffa si sarebbe consumata il 22 maggio 2017 ( data dell’unico finanziamento erogato dalla Regione alla RAGIONE_SOCIALE), posto che, da un lato, dopo quella data non risultano accreditati ulteriori contributi verso la società, e dall’altro, le condotte successive non avrebbero avuto alcuna incidenza causale sull’erogazione , esulando dunque dal perimetro di tipicità. Pertanto, applicando la disciplina anteriore all’innalzamento della cornice edittale del reato (avvenuto con legge del 17 ottobre 2017, successiva alla condotta incriminata), e considerata anche l’assenza di atti interruttivi del corso della prescrizione, quest’ultima sarebbe maturata in data 22 maggio 2023.
Infine, si censura la violazione del principio di unitarietà dell’ordinamento giuridico, per avere l’ordinanza impugnata ritenuto sussistente il periculum in mora nonostante il giudice fallimentare – unico soggetto a ciò istituzionalmente deputato avesse espresso una valutazione positiva circa la fattibilità del piano di risanamento. Peraltro, poiché l’ inadempimento rappresenta un’eventualità fisiologica e connaturata a qualsiasi piano di rateizzazione, la decisione del Tribunale di disporre il sequestro sul mero presupposto dell’incerte zza dei tempi di attuazione degli interventi edilizi si tradurrebbe in un inammissibile automatismo probatorio, non supportato da una specifica valutazione del caso concreto.
Ulteriore memoria difensiva di ‘correzione di errore materiale dei motivi aggiunti’ è pervenuta in data 22 novembre 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, a seguito di un esame complessivo delle ragioni della società ricorrente, sintetizzate in precedenza.
Preliminarmente occorre rammentare che , secondo l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice ( Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; di recente anche Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
Tanto premesso, nel caso di specie non si prospetta un’ipotesi di motivazione inesistente o manifestamente illogica, essendo state, al contrario, puntualmente
indicate le ragioni giustificative del sequestro e della tipologia di reato astrattamente configurabile.
In particolare, per quanto concerne il fumus della truffa, il Tribunale ha dato ampio e adeguato riscontro alle censure difensive formulate nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, enucleando un cospicuo insieme di elementi comprovanti la sussistenza dell’ingiusto profitto con altrui danno ed idonei, dunque, a supportare l’applicazione della misura cautelare .
In primo luogo, è stato dettagliatamente ricostruito il meccanismo fraudolento attraverso cui la società, al fine di simulare l’apporto di mezzi propri richiesto per l’ottenimento della sovvenzione regionale, ha costituito nel proprio bilancio per l’anno 2019 una riserva indisponibile di patrimonio netto derivante non già – come richiesto dal Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia dall’autofinanziamento o da conferimenti dei soci, ma dal giroconto di risorse finanziarie posto in essere insieme alla RAGIONE_SOCIALE , condivisibilmente ritenuto idoneo a trarre in inganno l’Ente in ordine alla sussistenza, in capo alla RAGIONE_SOCIALE, dei presupposti per la concessione del contributo.
In secondo luogo, è stato congruamente smentito il rilievo difensivo facente leva sulla piena validità del contratto preliminare stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e NOME, avente ad oggetto il trasferimento a quest’ultima dei suoli confinanti con la masseria.
I nvero, lungi dall’affermare il carattere fraudolento del preliminare soltanto in virtù della mancata stipula del definitivo, il Tribunale ha ripercorso con linearità argomentativa i singoli bonifici incrociati effettuati tra le due società, per effetto dei quali sono state falsamente rendicontate alla Regione sia le spese sostenute per l’intervento di riqualificazione, sia la sussistenza della riserva di patrimonio netto, sicché la decisione di concedere il finanziamento risulta essere stata condizionata da tale falsa rappresentazione della situazione contabile della RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, il Tribunale ha puntualmente valorizzato per sostenere le proprie conclusioni: la falsa documentazione bancaria inviata alla Regione Puglia, funzionale a far figurare pagamenti da parte della RAGIONE_SOCIALE in realtà mai effettuati; il carattere mendace delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, attestanti avanzamenti dei lavori non corrispondenti al reale stato dei luoghi; le evidenze fotografiche in atti, che dimostrano che lo stato dell’immobile è rimasto pressoché inalterato sino al 2023; l’assen za di movimentazione finanziaria in uscita dalla RAGIONE_SOCIALE per tutto il periodo in cui avrebbero dovuto essere pagati i lavori di ristrutturazione, giudicata incompatibile con l’avanzamento degli stessi , così come dichiarato.
In definitiva, sulla base di tali elementi, ritenuti nel loro complesso idonei ad alterare il processo di formazione della volontà dell’Ente e a procurare alla società un ingiusto profitto con altrui danno, deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente ritenuto integrato il fumus del reato di cui all’art. 640 -bis cod. pen., facendo buongoverno del consolidato principio in forza de l quale «nella valutazione del ‘ fumus commissi delicti ‘, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa» ( ex multis , Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, COGNOME, Rv. 286366 – 01; Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285966 – 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.m. in proc. Macchione, Rv. 265433 – 01).
3. I profili sin qui richiamati incidono anche sulle doglianze relative al reato di autoriciclaggio. In proposito, premesso che «ai fini della configurabilit à̀ del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648bis , 648ter , 648ter .1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali, e, cio è̀ , la sua esatta tipologia ed i suoi autori, e che il giudice pu ò̀ affermare l’esistenza del reato presupposto attraverso prove logiche » (cfr. Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522-01), occorre sottolineare che, dalla lettura del capo C) dell’imputazione provvisoria, si evince che l’addebito cautelare a carico della RAGIONE_SOCIALE ha ad oggetto esclusivamente il reato di cui all’a rt. 640bis cod. pen., sicché è solo in relazione ad esso che, sul giudice dell’impugnazione cautelare, gravava l’onere di accertare la sussistenza dei presupposti per procedere al sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen., non rilevando, invece, ai fini dell’applicazione della misura, la contestata condotta di autoriciclaggio. Quest’ultima, invero, costituisce unicamente un’ulteriore riprova del carattere illecito della somma reimpiegata – proprio in quanto provento della truffa commessa ai danni dell’ente regionale – che non incide, tuttavia, sulla dimostrata ricorrenza del fumus del reato di cui al capo A).
Il denunciato deficit motivazionale, peraltro, non si confronta con il tenore del provvedimento impugnato, il quale, pur dando atto che oggetto del riesame era esclusivamente il fumus della truffa aggravata ai danni dello Stato – sicché la prova del fumus anche dell’autoriciclaggio non sarebbe comunque stata dirimente in relazione al thema decidendum -ha ricostruito le movimentazioni finanziarie attraverso cui le somme indebitamente percepite sono state reimpiegate in attività economiche, integrando così g li estremi del reato di cui all’art. 648 -ter .1 cod. pen.
4. Con riferimento al periculum in mora , ribadito il principio di diritto secondo cui i l provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01), va rilevato che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta, anche sul punto, del tutto immune da censure ed idonea a confutare, in fatto e in diritto, le deduzioni difensive reiterate in sede di legittimità. Invero, valorizzando l’autonomia che intercorre tra la procedura civile di concordato preventivo e il sequestro penale avendo quest’ultimo una ratio ben precisa, finalizzata alla salvaguardia dell’interesse dello Stato a rimuovere le ricchezze delittuose – il Tribunale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, penale e civile, secondo cui «il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare, prevalendo l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente ‘pericoloso’ in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato» (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, C. fall. in proc. Focarelli, non massimata sul punto); conseguentemente, ove a carico di una società proponente un concordato preventivo con cessione dei beni sia stato disposto, con riferimento ad alcuni di essi e per un importo assai rilevante, un sequestro preventivo penale, finalizzato, secondo il regime di cui al d. lgs. n. 231 del 2001, alla confisca obbligatoria, e non sia stata previamente chiesta la cessazione del vincolo cautelare al giudice penale, resta sottratto al giudice della procedura concorsuale ogni potere di sindacare la legittimità del provvedimento, sicché la proposta deve essere dichiarata inammissibile per carenza di fattibilità giuridica del piano. Invero, una volta aperto il concordato preventivo, la pretesa ablatoria dello Stato, cui il sequestro preventivo è strumentale, ove venga disposta in danno di un ente ritenuto responsabile di un illecito dipendente da reato, è obbligatoria ed entra in conflitto con i diritti dei terzi di buona fede (la verifica delle ragioni dei quali spetta,
in ogni caso, al giudice penale e non al giudice fallimentare) e con la garanzia patrimoniale dei creditori (Cass. Sez. 1, 20/12/2016, n. 26329, Rv. 642765 – 01).
Peraltro, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato (Cass. sez. 5, 25/02/2008, n. 4728, Rv. 602013 – 01; Cass. Sez. 5, 16/03/2007, n. 6211, Rv. 597037 – 01).
In applicazione di tali principi, l’ordinanza di riesame ha condivisibilmente ritenuto che l’inserimento della masseria nella procedura concorsuale non fosse di per sé sufficiente ad eliminarne il pericolo di dispersione, proprio in ragione della permanenza, in capo alla società debitrice, del potere di amministrare e disporre del bene. Inoltre, con argomentazioni che si sottraggono ai denunciati rilievi di legittimità, il Tribunale ha sottolineato il carattere non dirimente sia dell’avvenuta omologazione del concordato – che non garantisce che, in sede di esecuzione dello stesso, le previsioni contenute nel Piano effettivamente si verifichino – sia del giudizio di fattibilità e del voto favorevole espressi, rispettivamente, dai commissari gi udiziali e dall’ente regionale, trattandosi di valutazioni intervenute, in entrambi i casi, prima del sequestro e dunque senza una piena cognizione dell’intera vicenda . D’altronde, proprio i commissari giudiziali avrebbero evidenziato, nel parere reso ai sensi dell’art. 48, comma 2, codice della crisi d ‘ impresa e dell ‘ insolvenza, la mancanza di tangibili avanzamenti dei lavori edilizi a distanza di due anni dall’accesso della RAGIONE_SOCIALE alla procedura concordataria, circostanza che il Tribunale ha correttamente giudicato sintomatica della sussistenza dell’ingiusto profitto con altrui danno , smentendo ulteriormente le censure della difesa.
Quanto all’ultimo motivo, relativo alla prescrizione, va considerato quanto segue.
Ai sensi del l’art. 8, comma 1, lett. b), d. lgs. 231/2001 , la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia, quale è, per l’appunto, la prescrizione.
Tale previsione sancisce dunque il principio di autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica, in forza del quale il giudice, a fronte della prescrizione del reato presupposto, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o a cui vantaggio l’illecito fu commesso, e, verificata, quantomeno in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato, deve accertare la ricorrenza dei presupposti
dell’illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen., regola che trova applicazione sia in forza delle clausole estensive delle norme del codice di rito contenute negli artt. 34 e 35 d. lgs. n. 231 del 2001, sia in forza dell’art. 66 stesso d. lgs., che, in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria, impone di dichiararlo in sentenza (Sez. 6, n. 14343 del 26/02/2025, Marconi, Rv. 287926 – 01; Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273399 – 01; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, COGNOME e altri, Rv. 255369 – 01).
Alla luce di tali indicazioni ermeneutiche, quand’anche il reato di cui all’art. 640 -bis cod. pen. si fosse estinto per intervenuta prescrizione, ciò non inciderebbe sulla responsabilità della RAGIONE_SOCIALE, che dovrebbe comunque formare oggetto di un accertamento autonomo. L’eccezione sollevata dalla difesa va, pertanto, disattesa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME