Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46020 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46020 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo che ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva ritenuto responsabile l’imputato dei delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i distinti reati di cui al capo 1) lo ha condannato alla pena finale (in ragione del rito abbreviato) di mesi sei di reclusione.
Secondo l’accusa NOME COGNOME si sarebbe reso responsabile di violenze e minacce nei confronti del Carabiniere NOME COGNOME per opporsi ai controlli effettuati dal militare presso l’abitazione ove era stata segnalata una lite in famiglia (capo 1), nonché di oltraggio nei confronti del medesimo carabiniere e del commilitone NOME COGNOME, offesi in presenza di più persone; fatti commessi in Misilmeri il 7 luglio 2020.
La difesa, senza mettere in discussione l’integrazione del reato di cui al capo 1), deduce vizi di motivazione e violazione di legge per omesso assorbimento della condotta di cui al capo 2) di oltraggio a pubblico ufficiale, in quella d resistenza a pubblico ufficiale.
Le condotte ingiuriose, in quanto realizzate in occasione dell’ingresso dei militari all’interno dell’abitazione ed al fine di impedirne il relativo controllo, er funzionali ad opporsi all’attività istituzionale e dirette nei confronti degli stes militari persone offese del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., circostanze che ha comportato l’assorbimento della condotta oltraggiosa in quella di resistenza a pubblico ufficiale.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. mod., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.
Deve innanzitutto essere rilevato che, contrariamente a quanto dedotto in sede di ricorso, il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen. ha visto come parte offesa non solo il carabiniere NOME COGNOME, oggetto delle minacce e violenze di cui al capo 1), ma anche il commilitone NOME COGNOME, evenienza che ex se esclude la rappresentata coincidenza della persona offesa, premessa su cui la difesa fonda il dedotto assorbimento delle condotte asseritamente commesse al fine di ostacolare l’attività di resistenza nei confronti di un solo pubblico ufficiale.
Nondimeno, risulta determinante la corretta risposta fornite della Corte di appello che, richiamando pertinente ed ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato che il reato di oltraggio, previsto dall’art. 341-bis cod
pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall’art. 337 cod. pen. (Sez. 6, n. 39980 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 273769).
Questa Corte di cassazione ha osservato, invero, (Sez. 6, n. 34951 del 26/06/2018, Muoio, non massimata) come i due reati presentino una struttura diversa e, sotto altro profilo, tutelano beni giuridici differenti, con conseguente irrilevanza del fatto che gli stessi possano coincidere o, addirittura, coesistere, come avvenuto nella vicenda in esame.
Il bene tutelato dall’art. 337 cod. pen. è rappresentato dalla sicurezza e dalla libertà di azione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ne compimento di individuati atti del proprio pubblico ufficio o servizio; il reato d oltraggio (quale reintrodotto, dopo anteriore abrogazione, dalla legge n. 94 del 2009) tutela certamente anche l’onorabilità e il prestigio individuali (immagine esterna) del pubblico ufficiale che compie attività d’istituto.
Sotto altro profilo, l’offesa rivolta nei confronti del pubblico ufficiale non rientr tra gli elementi strutturali ricompresi nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente impossibilità che detta azione possa ritenersi assorbita nella fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. in ragione della mera sovrapposizione di plurime condotte costituenti differenti reati (cfr.: Sez. 5, n. 49478 de 09/10/2013, COGNOME, Rv. 257830; Sez. 6, n. 36367 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 257100).
La differente consistenza delle varie condotte ricomprese strutturalmente nella resistenza a pubblico ufficiale e nell’oltraggio, emerge palese anche dal venir meno dell’aggravante della commissione del fatto realizzato con violenza o “minaccia”, prevista nel previgente oltraggio ex art. 341, terzo comma, cod. pen.; la eliminazione di una concreta modalità di realizzazione della fattispecie prevista dall’attuale art. 341-bis cod. pen. rende palese l’autonomia attuativa del reato di resistenza, rispetto a coeve, ma non sovrapponibili, frasi offensive rivolte al pubblico ufficiale (arg. ex Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, COGNOME, Rv. 253108).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/10/2023.