Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso è inutile
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità in materia di resistenza a pubblico ufficiale. Molto spesso, l’imputato tenta di ottenere una terza valutazione dei fatti, ma la legge stabilisce che il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse difese già bocciate nei gradi precedenti.
Il caso di resistenza a pubblico ufficiale
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per aver opposto resistenza alle forze dell’ordine. Dopo la conferma della condanna in secondo grado, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza della condotta materiale del reato. Tuttavia, l’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sulla struttura stessa dell’impugnazione, rilevandone l’insanabile debolezza.
La natura del ricorso in Cassazione
Il ricorso presentato non offriva nuovi spunti critici, ma si limitava a una “mera riproduzione” di profili di censura già vagliati dal giudice di merito. In ambito penale, la Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito: il suo compito è verificare se la legge sia stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza impugnata sia logica.
Perché la resistenza a pubblico ufficiale porta alla condanna
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito risposte puntuali e coerenti riguardo alla condotta dell’imputato. Quando il giudice di merito ricostruisce i fatti in modo logico e aderente alle prove, la Cassazione non può intervenire per sostituire quella ricostruzione con una diversa versione dei fatti proposta dalla difesa.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel principio di specificità dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze dell’imputato erano prive di novità e non scalfivano la solidità della sentenza di secondo grado. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente giustificato la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale attraverso argomenti giuridici corretti e aderenti alle emergenze processuali. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile poiché non consentito dalla legge in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sono state rigorose: oltre alla dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con l’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione evidenzia come la presentazione di ricorsi meramente dilatori o ripetitivi comporti un aggravio economico significativo per il ricorrente, oltre alla conferma definitiva della responsabilità penale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare i fatti già decisi nel merito se la motivazione del giudice precedente è logica e corretta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è obbligato a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.
La Cassazione può valutare se l’imputato ha davvero opposto resistenza?
No, la Cassazione verifica solo se il giudice di merito ha spiegato bene perché ha ritenuto provata la resistenza, senza poter valutare direttamente le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42536 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42536 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; -r
I
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi – con puntuali, logici e corretti argomenti giuridici, co alle emergenze acquisite-, dal giudice di merito in relazione alla riscontrata sussistenza d condotta materiale del reato di resistenza contestato all’imputato rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.