Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Il caso analizzato riguarda un detenuto condannato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza, lesioni e danneggiamento, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su una mera rilettura degli eventi, non consentita davanti alla Suprema Corte.
I fatti del processo
Il ricorrente era stato condannato in appello per una serie di atti violenti commessi all’interno di un istituto penitenziario. Nello specifico, era accusato di aver usato violenza e minacce contro agenti della polizia penitenziaria, di aver opposto resistenza durante un trasferimento, di aver causato lesioni a un operatore e di aver provocato danni alla struttura carceraria. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, tentando di derubricare la condotta a una “mera reazione di generica insofferenza”, sostenendo che atti come sputi, minacce e il tentativo di divincolarsi non integrassero il dolo specifico del reato di resistenza.
I motivi del ricorso e la valutazione della resistenza a pubblico ufficiale
Il nucleo del ricorso si concentrava sulla presunta assenza dell’elemento psicologico del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la difesa, le azioni del detenuto non erano finalizzate a opporsi a un atto d’ufficio, ma rappresentavano una reazione impulsiva e non intenzionale. Inoltre, il ricorso contestava la quantificazione della pena e la genericità di un altro capo di imputazione relativo a frasi intimidatorie rivolte agli agenti.
La difesa ha quindi proposto una versione alternativa dei fatti, chiedendo alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e le circostanze già ampiamente esaminate e giudicate dalla Corte d’Appello. Questo approccio, tuttavia, si scontra con la natura stessa del giudizio di legittimità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni suo punto, fornendo motivazioni chiare e nette. I giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano “declinati in fatto” e “volti ad una versione alternativa” degli eventi, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo verificare se la legge è stata applicata correttamente.
La Corte ha specificato che la sentenza d’appello aveva già vagliato e disatteso, con argomenti giuridici corretti, le tesi difensive. In particolare, era stata adeguatamente dimostrata la sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di resistenza. I giudici di secondo grado avevano correttamente valorizzato elementi quali i precedenti del ricorrente, la sua personalità aggressiva, la sequenza di tre distinte azioni violente e i gravi danni arrecati, giustificando così la pena inflitta, pur con la concessione delle attenuanti generiche.
Anche il motivo relativo alle frasi intimidatorie è stato giudicato inammissibile per genericità, poiché la sentenza impugnata aveva chiarito che tali frasi erano finalizzate a costringere gli agenti a omettere un atto del loro ufficio: riportarlo alla calma prima di una visita medica.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori di diritto o vizi di motivazione) e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti. Tentare di presentare una “versione alternativa” degli eventi si traduce inevitabilmente in una dichiarazione di inammissibilità. La decisione conferma che l’analisi dell’intenzionalità nella resistenza a pubblico ufficiale è una valutazione di merito che, se logicamente motivata dal giudice d’appello, non è sindacabile dalla Suprema Corte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi non consentiti in sede di legittimità. Invece di contestare errori di diritto, il ricorrente ha cercato di proporre una diversa interpretazione dei fatti, chiedendo alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado).
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito non è decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40411 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe che confermato la condanna per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza, les e danneggiamento aggravato;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso al inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità in quanto declinati in fatto e volti ad una versione alternativa quale que ritenere sputi in faccia, minacce ed ingiurie, con tentativo di divincolarsi ai danni dell’ope di Polizia penitenziaria che lo stava scortando, dopo la violenza che aveva usato ai danni di u suo collega, una mera reazione di generica insofferenza; oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, a 6, dalla sentenza impugnata per comprovare la sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di resistenza sub capo C) e provvedere alla relativa quantificazione della pena, alla luce d puntuali argomenti contenuti alle pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata in cui, pur essendo state applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, vengo correttamente valorizzati i precedenti del ricorrente anche per lesioni e danneggiamento, espressivi della personalità aggressiva, le tre distinti azioni violente nell’ambito del mede contesto carcerario in danno di più persone offese, i gravi danni arrecati alla struttura carcer e gli aumenti per la continuazione vengono molto contenuti;
ritenuto altrettanto inammissibile per genericità il motivo di ricorso relativo al capo F) sentenza impugnata ha ritenuto integrato per le frasi intimidatorie rivolte agli agenti della po penitenziaria al fine di costringerli ad omettere un atto del loro ufficio, consistente ovvia nel ricondurlo alla calma, dopo le ripetute violenze e i danneggiamenti, prima di esser sottoposto a visita medica, come risulta con chiarezza del capo di imputazione.
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.