Resistenza a Pubblico Ufficiale: No a Sconti di Pena con Precedenti Penali
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti all’applicazione di benefici di legge, come la non punibilità per tenuità del fatto, nei casi di resistenza a pubblico ufficiale. Quando l’atto è accompagnato da lesioni e l’imputato ha precedenti penali, le porte della clemenza restano chiuse. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto, confermando la condanna e ribadendo la necessità di valutare la gravità complessiva del fatto e il profilo personale del reo.
I Fatti del Caso: L’Aggressione all’Agente
La vicenda giudiziaria trae origine da un episodio di violenza contro un operante di polizia. L’imputato, durante un controllo, ha sferrato un pugno al viso dell’agente. Quest’ultimo, pur riuscendo a parare il colpo, ha subito la frattura di un dito della mano. La ricostruzione dei fatti, operata dalla Corte d’Appello, è stata considerata completa e logica, delineando una chiara sequenza di eventi che ha portato all’arresto del ricorrente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate volontarie.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre argomentazioni principali, tutte respinte dalla Corte:
1. La riproposizione di censure già adeguatamente confutate nel giudizio di secondo grado.
2. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
3. La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di un trattamento sanzionatorio più mite.
La difesa ha tentato di presentare una versione “edulcorata” dei fatti, che però si è scontrata con la solida ricostruzione operata dai giudici di merito.
L’Analisi della Corte: la Valutazione della Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato come le censure non fossero altro che una mera riproduzione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Questo approccio ha reso il ricorso privo della specificità richiesta per un giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su tre pilastri argomentativi chiari e distinti.
1. Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare l’art. 131-bis c.p. La motivazione è duplice: da un lato, la gravità intrinseca dei fatti, caratterizzati da violenza diretta contro un pubblico ufficiale; dall’altro, la consistenza delle lesioni provocate, ovvero la frattura di un dito. Entrambi i reati, per la loro natura e le conseguenze, sono stati ritenuti esclusi dalla possibile operatività dell’istituto, che presuppone un’offesa di minima entità.
2. Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata rigettata. La Corte ha valorizzato l’analisi del profilo personologico dell’imputato, gravato da “plurimi precedenti penali”. Questa circostanza è stata considerata un elemento ostativo non solo al riconoscimento delle attenuanti, ma anche alla concessione di altri benefici di legge. La fedina penale del ricorrente ha quindi giocato un ruolo decisivo nel definire un trattamento sanzionatorio severo.
Le Conclusioni: La Conferma della Condanna
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della gravità di un reato come la resistenza a pubblico ufficiale non può prescindere dal contesto complessivo, che include sia le modalità dell’azione e le sue conseguenze, sia la storia criminale dell’autore. La presenza di precedenti penali costituisce un valido e robusto motivo per negare benefici e sconti di pena, confermando la linea di rigore della giurisprudenza in materia di reati contro la pubblica amministrazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi o validi argomenti di diritto.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale?
In questo caso specifico, la Corte ha escluso tale possibilità a causa della gravità dei fatti e della serietà delle lesioni (frattura di un dito). I giudici hanno ritenuto che entrambi i reati non rientrassero nell’ambito di applicazione dell’istituto della particolare tenuità.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate sulla base del profilo personale del ricorrente, che risultava gravato da molteplici precedenti penali. Questo elemento è stato decisivo per giustificare il diniego dei benefici di legge e un trattamento sanzionatorio più severo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9852 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MADDALONI il 07/12/1990
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME Antonio
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso costituiscono mera riproduzione di censu adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni dell’integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate volontariamente determinate c un pugno teso a colpire al viso l’operante che, parato il colpo violento, subiva la frattura de della mano; che il motivo tende a rappresentare situazione edulcorata a fronte di completa e logica ricostruzione operata dalla Corte di appello che ha evidenziato la sequenza che ha portat all’arresto del ricorrente; che analogo limite incontra la censura rivolta al man riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., esclusa in ra della gravità dei fatti e della consistenza delle lesioni, dovendosi altresì rilevare la ma infondatezza della doglianza in quanto entrambi i reati risultano esclusi dalla possibile operat dell’istituto; che lo stesso è a dirsi in ordine alla mancata concessione delle circostanze atten generiche e al trattamento sanzionatorio, aspetti adeguatamente supportati dall’analisi dei fa attribuiti e dall’esame del profilo personologico del ricorrente gravato da plurimi preced penali, dato evocato per dare corpo alle ragioni del diniego dei benefici di legge;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025.