Resistenza a pubblico ufficiale: quando la fuga conferma il dolo
La resistenza a pubblico ufficiale è un reato che richiede la piena consapevolezza della qualifica del soggetto che si ha di fronte. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito come il comportamento del reo, in particolare la fuga, possa costituire una prova inconfutabile della volontà di opporsi all’autorità.
I fatti di causa
Il caso riguarda un uomo condannato in appello per aver opposto resistenza agli agenti di polizia e per aver ceduto sostanze stupefacenti a una donna, successivamente aggredita. Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo due tesi principali: la mancanza di consapevolezza della qualifica di pubblici ufficiali degli agenti intervenuti e l’esistenza del consenso della donna alla ricezione della droga come causa di giustificazione.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Per quanto riguarda la resistenza a pubblico ufficiale, la Corte ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito era logica e coerente. L’imputato era fuggito da un hotel dopo una condotta violenta ed era stato inseguito da ben tre volanti della polizia. Tale dinamica rende inverosimile la tesi della mancata conoscenza della natura pubblica dei soggetti inseguitori.
Sul fronte della cessione di stupefacenti, la difesa ha tentato di invocare il consenso dell’avente diritto. Tuttavia, la giurisprudenza è costante nel ritenere che tale scriminante non sia applicabile ai reati previsti dal Testo Unico Stupefacenti, poiché l’oggetto della tutela non è il singolo individuo, ma la salute pubblica collettiva.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla valutazione del dolo e sull’indisponibilità del bene giuridico tutelato. La fuga prolungata e il tentativo di sottrarsi al fermo anche dopo essere stato rintracciato presso la propria abitazione confermano la piena consapevolezza di agire contro rappresentanti dello Stato. In merito alla droga, il consenso della ricevente è giuridicamente irrilevante: lo Stato sanziona la diffusione delle sostanze a prescindere dalla volontà dei soggetti coinvolti, rendendo la condotta sempre punibile ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: la condotta di fuga, se contestualizzata in un inseguimento palese, integra l’elemento soggettivo necessario per la resistenza a pubblico ufficiale. Allo stesso modo, non esistono spazi per giustificazioni basate sul consenso privato quando si tratta di traffico o cessione di sostanze stupefacenti.
La fuga può essere usata come prova della resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, se la fuga avviene in circostanze tali da rendere evidente la presenza delle forze dell’ordine, come un inseguimento con più volanti, essa dimostra la consapevolezza e la volontà di opporsi all’autorità.
Il consenso di chi riceve la droga esclude il reato di spaccio?
No, il consenso dell’avente diritto non è applicabile ai reati di droga perché la legge tutela la salute pubblica, che è un bene indisponibile dal singolo cittadino.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49187 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49187 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo afferente alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto all’art. 337 cod. pen. attraverso il quale si contesta la parte della decisione che ha giud sussistente la consapevolezza in capo al ricorrente della qualifica dei pubblici ufficiali riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte cui, sulla base dui ricostruzione in fatto degli eventi non censurabile in sede di legittim ritenuto che il ricorrente fosse consapevole di essere ricercato dalle forze dell’ordine (la dall’Hotel in cui era stata posta in essere la condotta violenta nei confronti della donn rientrare presso la abitazione dove rintracciato era stata motivata da tale rischio) e che, pert la condotta posta in essere a seguito dell’inseguimento delle tre volanti, in uno al tentati fuga posto in essere anche all’atto del fermo, confermavano detta illazione effettuata c valutazione di merito logica e completa;
rilevato che non pregevole risulta la dedotta sussistenza del consenso dell’avente diritt quale scriminante della cessione della sostanza stupefacente alla donna poi aggredita, tenuto conto dell’irrilevanza del consenso nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30 1990 come anche osservato dalla Corte di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.