Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43317 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43317 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli del 29 marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME impugna l’ordinanza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione di giudicato proposta nell’interesse del predetto e relativa alla sentenza di condanna – per rapina aggravata e lesioni personali aggravateresa dai Tribunale di Napoli il 23 giugno 2017, confermata dalla Corte di appello locale il 2
; marzo 2022 e divenuta definitiva il 29 novembre 2022 per la inammissibilità del relativo ricorso per cassazione. Inammissibilità determinata dalla mancata allegazione dell’originale della procura speciale conferita al difensore per la proposizione del relativo rimedio straordinario.
Si lamenta con il ricorso violazione di legge riferita agli artt. 629 bis cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo evocato in relazione all’art 6 CEDU, atteso che la procura speciale posta a fondamento dell’impugnazione risultava unita alla stessa perché compresa tra i relativi allegati prodotti dalla difesa. Di contro, il mancato rinvenimento del relativ originale- certamente presente al momento del deposito della istanza perché l’assenza non risultava rilevata nelle sue conclusioni dal AVV_NOTAIO generale né dal Preidente della Corte competente ( che, riscontratane l’assenza, avrebbe altrimenti attivato la definizione de plano dell’impugnazione)- doveva ritenersi riferibile al verosimile smarrimento del documento da parte della Cancelleria competente, del quale certamente non poteva rispondere il ricorrente.
Da qui anche la natura meramente apparente della motivazione sottesa al provvedimento contrastato nella parte in cui sono stati devalutati sia la produzione della copia di studio della detta procura speciale, contenente l’autenticazione della firma del ricorrente in calce al relativo mandato; sia la conferma di quest’ultimo resa in udienza dallo stesso imputato, ratificando così, in ogni caso, l’operato del difensore ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
, 1.11 ricorso è inammissibile perché riposa su censure manifestamente infondate.
Dalla disamina degli atti, favorita dal tenore delle decisione gravata, emerge incontroverso come la procura speciale nel caso conferita al difensore del ricorrente per la chiesta rescissione del giudicato non fosse in atti al momento della trattazione del giudizio, tant’è che la Corte, rilavatane l’assenza, ebbe a disporre un rinvio per consentirne la produzione con la relativa attestazione di deposito; ed è anche incontestato che la difesa, in esito a siffatta sollecitazione, ha ovviato a detta mancanza producendo la copia di studio del citato documento, priva di ogni riferimento al depositato.
È pure pacifico che alla richiesta di rescissione erano uniti diversi allegati, priv di un inplice riepilogativo; e che l’indice del relativo fascicolo non conteneva una t puntuale indicazione delle produzioni allegate alla richiesta.
In linea con tali elementi, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non merita censure: la procura speciale costituisce certamente un presupposto di ammissibilità della richiesta di rescissione e in quanto tale deve
essere quantomeno contestuale alla proposizione della stessa, a nulla rilevando possibili contegni successivi resi dallo stesso interessato- nel caso la ratifica operata nel corso dell’udienza del 20 marzo 2023 – vieppiù se resi, come nella specie, ‘quando ormai era certamente decorso il termine ultimo per la tempestiva interposizione del rimedio, ( termine) previsto dal comma 3 dell’art 629 bis cod. proc. pen. (emerge dagli atti che già a far tempo dal 10 febbraio 2023 il ricorrente aveva contezza della sentenza oggetto del rimedio).
In questa ottica, era da ritenersi decisiva la prova inerente alla produzione della relativa procura speciale, depositata all’atto della richiesta.
Prova questa che, coerentemente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata, non poteva che gravare sul soggetto ricorrente, trattandosi, per l’appunto, di dimostrazione diretta ad attestare la sussistenza di una delle condizioni di ammissibilità del rimedio; e che, nel caso, non risulta fornita dalla difesa.
Sotto quest’ultimo versante va infatti rimarcato che, come già evidenziato, la , richiest di rescissione, con in calce l’attestazione del depositato, non conteneva alcun indice riepilogativo degli allegati; che non risulta altrimenti redatto un indice del relativo fascicolo destinato a dare altrimenti contezza analitica delle relative produzioni; che infine a nulla valgono le considerazioni logiche esposte nel ricorso (l’inerzia deduttiva della Procura generale e la mancata attivazione del percorso di definizione de plano della richiesta) le quali non valgono a superare il dato, incontrovertibile e al contempo assorbente, del mancato rinvenimento, tra gli atti puntualmente depositati, della relativa procura speciale.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue con la condanna del ricorrente ai sensi dell’art 616 cod. proc. pen. nei termini ivi precisati
P.Q.M.
Dici – iiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 20/9/2023.