Remissione di Querela in Cassazione: Quando l’Accordo Estingue il Reato
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, capace di chiudere un procedimento penale attraverso un accordo tra le parti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: l’estinzione del reato dovuta a questo atto prevale su altre questioni processuali, anche in fase di legittimità. Analizziamo insieme questa importante decisione e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: dal Furto alla Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo di impugnazione.
La svolta avviene durante la pendenza del ricorso. Il difensore dell’imputato deposita una memoria con cui comunica alla Corte l’intervenuta remissione di querela da parte del rappresentante legale della persona offesa. A questo atto è seguita la contestuale accettazione da parte dell’imputato, il tutto corredato da ampia documentazione. Questo evento ha cambiato radicalmente le sorti del processo.
La Remissione di Querela e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta la documentazione, ha dovuto valutare l’impatto di questo nuovo elemento. L’istituto della remissione di querela permette alla vittima di un reato di rinunciare all’azione penale, e se l’imputato accetta tale remissione, il reato si estingue.
La questione centrale per i giudici era stabilire se questa causa di estinzione del reato potesse essere dichiarata anche in sede di legittimità, e soprattutto se avesse la precedenza su eventuali profili di inammissibilità del ricorso stesso. La Corte, seguendo un orientamento consolidato, ha risposto affermativamente. Ha quindi proceduto ad annullare la sentenza di condanna senza rinviarla ad altro giudice, dichiarando l’estinzione del reato.
Le Motivazioni della Cassazione: Analisi del Diritto Vivente
La decisione della Corte si fonda su un principio di “diritto vivente”, consolidato da una celebre sentenza delle Sezioni Unite (n. 24246/2004). Secondo tale orientamento, la causa di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela (e relativa accettazione) prevale su possibili cause di inammissibilità del ricorso per cassazione. L’unica condizione è che il ricorso sia stato presentato tempestivamente, ovvero entro i termini di legge.
I giudici hanno chiarito che, non emergendo dalla sentenza impugnata una prova evidente dell’innocenza dell’imputato, la priorità deve essere data alla causa estintiva sopravvenuta. La remissione e l’accettazione sono state ritenute ritualmente effettuate. Di conseguenza, la Corte ha dovuto prendere atto della sopravvenuta estinzione del reato contestato e annullare la condanna. Per quanto riguarda le spese processuali, in assenza di un diverso accordo tra le parti, queste sono state poste a carico del querelato, come previsto dalla legge.
Le Conclusioni
Questa sentenza conferma l’importanza e l’efficacia della remissione di querela come strumento deflattivo del contenzioso penale. Dimostra che la volontà delle parti di porre fine alla controversia può prevalere anche nelle fasi più avanzate del giudizio, come quello di Cassazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la via della conciliazione rimane aperta e percorribile fino all’ultimo grado di giudizio, con effetti risolutivi sul processo. Per l’imputato, rappresenta la possibilità di veder estinto il reato e annullata la condanna, pur dovendo farsi carico delle spese processuali in mancanza di un accordo diverso con la parte offesa.
La remissione di querela può estinguere il reato anche se avviene durante il ricorso in Cassazione?
Sì, la sentenza conferma che la remissione di querela, ritualmente accettata, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l’estinzione del reato e l’annullamento della sentenza di condanna.
L’estinzione del reato per remissione di querela prevale su un’eventuale causa di inammissibilità del ricorso?
Sì, secondo l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite richiamato nella sentenza, la causa di estinzione del reato prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, a condizione che il ricorso sia stato proposto tempestivamente.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione della querela?
In mancanza di un diverso accordo tra le parti, le spese processuali sono poste a carico del querelato (l’imputato), come previsto dall’art. 340 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8818 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8818 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA il 30/11/1974
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (fatto commesso in Domodossola, il 4 ottobre 2018);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
che, con memoria trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 22 gennaio 2025, il difensore del ricorrente ha portato a conoscenza di questa Corte l’intervenuta remissione di querela da parte dell’amministratore di sostegno della parte offesa, SEITAJ ENIDA, con contestuale accettazione da parte dell’imputato ricorrente, offrendo ampia documentazione di quanto allegato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata.
Va dato che non sono evincibili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né, in generale, l’incontrovertibi insussistenza del fatto. Poiché, in forza del diritto vivente, l’estinzione del reato per e intervenuta remissione di querela ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata dal giudice di legittimità, purch ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681), si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato contestato, essendo state, la remissione di querela (compiuta ai sensi dell’art. 153 cod. pen.) e la conseguente accettazione, ritualmente effettuate.
In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore