Remissione di Querela in Cassazione: Quando l’Accordo Estingue il Reato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio procedurale: la remissione di querela, se accettata, può estinguere il reato anche dopo una condanna e può essere validamente presentata per la prima volta durante il giudizio di legittimità. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere come un atto di volontà delle parti possa incidere in modo definitivo sull’esito di un processo penale, persino nelle sue fasi finali.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di diffamazione aggravata, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino. Due imputati erano stati ritenuti colpevoli per le offese arrecate ai sensi dell’art. 595, commi primo e terzo, del codice penale. A seguito della sentenza di secondo grado, gli imputati, tramite il loro difensore, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso e la Sorprendente Remissione di Querela
L’aspetto peculiare del ricorso non risiedeva in contestazioni sul merito della condanna, bensì in un fatto nuovo e decisivo. Dopo la sentenza della Corte d’Appello, e prima della scadenza dei termini per l’impugnazione, era intervenuta una remissione di querela da parte della persona offesa, ritualmente accettata dagli imputati. L’atto era stato formalizzato presso la Procura della Repubblica, attestando la volontà della parte lesa di porre fine alla controversia. Il ricorso in Cassazione è stato quindi proposto con l’unico, specifico obiettivo di far valere questa causa di estinzione del reato.
La validità della remissione di querela in Cassazione
La Corte Suprema ha accolto il ricorso, basando la sua decisione su un principio di diritto consolidato. Ha infatti affermato che il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando viene presentato al solo scopo di introdurre nel processo una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata. Questo perché la remissione è una causa di estinzione del reato che può manifestarsi in qualsiasi stato e grado del procedimento.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha rilevato che la remissione e la relativa accettazione erano state effettuate secondo le formalità previste dalla legge. Di conseguenza, non poteva che prenderne atto e dichiarare l’estinzione dei reati. La sentenza di condanna della Corte di Appello è stata quindi annullata senza rinvio. La Corte ha inoltre precisato un aspetto relativo alle spese processuali. In base all’art. 340 del codice di procedura penale, in assenza di un accordo diverso tra le parti (deroga pattizia), le spese del procedimento sono a carico dei querelati, ovvero degli imputati il cui reato è stato estinto per remissione. Questo principio assicura che i costi sostenuti dallo Stato per il processo non gravino sulla collettività o sulla parte offesa che ha deciso di ritirare la querela.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma l’importanza e l’efficacia della remissione di querela come strumento deflattivo del contenzioso penale. Dimostra che la volontà delle parti di riconciliarsi può prevalere sull’iter processuale, portando all’estinzione del reato anche dopo una doppia condanna. Per gli operatori del diritto, è un promemoria della possibilità di utilizzare il ricorso in Cassazione non solo per contestare errori di diritto, ma anche per veicolare eventi, come la remissione, che risolvono la controversia in via definitiva.
È possibile ritirare una querela dopo che è già stata emessa una sentenza di condanna?
Sì, la sentenza conferma che la remissione di querela, se accettata, è efficace e produce l’estinzione del reato anche se interviene dopo una sentenza di condanna, purché prima che questa diventi definitiva.
Si può fare ricorso in Cassazione solo per presentare una remissione di querela?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che è ammissibile un ricorso proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, purché questa sia ritualmente accettata e sia avvenuta dopo la sentenza impugnata.
In caso di estinzione del reato per remissione di querela, chi paga le spese del processo?
Secondo la sentenza, in mancanza di un accordo specifico tra le parti, le spese processuali sono poste a carico dei querelati (gli imputati), come previsto dall’art. 340 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28898 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SANTA MARGHERITA LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del Tribunale cittadino nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di cui agli artt.595 commi primo e terzo cod. pen.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo comune ad entrambi con il quale è stato dedotta l’estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela.
Considerato che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).
Rilevato che la remissione e l’accettazione sono state ritLalmente effettuate (in data 27 marzo 2024 presso la Sezione di PG- aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa) e che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati;
In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a cari o dei querelati.
Così deciso il 3 luglio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente,
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