Remissione di Querela: Conseguenze e Limiti del Ricorso in Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sugli effetti della remissione di querela nel processo penale e sui criteri di valutazione dell’ammissibilità di un ricorso. La pronuncia analizza un caso complesso che vede intrecciarsi un’accusa di appropriazione indebita, estinta per volontà della parte offesa, e una di falsità materiale, per la quale il ricorso è stato invece respinto. Analizziamo i dettagli della decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto: Duplice Accusa di Falsità e Appropriazione Indebita
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di falsità materiale commessa in atti pubblici. All’imputato era stato contestato anche un altro reato, quello di appropriazione indebita, indicato nel capo A) dell’imputazione.
Tuttavia, per quest’ultima accusa, era intervenuta una novità processuale decisiva: la presentazione di una remissione di querela da parte della persona offesa, con contestuale accettazione da parte dell’imputato. Nonostante ciò, l’imputato aveva comunque deciso di ricorrere in Cassazione per l’accusa di falsità, adducendo tre motivi principali: una presunta modifica dell’accusa originale, la mancanza dell’elemento soggettivo (dolo) e un difetto di correlazione tra l’imputazione e la sentenza di condanna.
L’Impatto Decisivo della Remissione di Querela
La prima e più significativa decisione della Corte riguarda proprio il reato di appropriazione indebita. I giudici hanno stabilito che, a seguito della remissione di querela, la sentenza impugnata doveva essere annullata senza rinvio limitatamente a quel capo d’accusa. La motivazione è netta: il reato è da considerarsi estinto.
La Corte ha precisato un punto fondamentale: la dichiarazione di estinzione del reato per remissione prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e, soprattutto, travolge anche le statuizioni civili. Questo significa che anche la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, precedentemente confermata, viene meno. Tale principio si applica anche quando, come nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva già dichiarato la prescrizione del reato ma confermato la condanna civile.
L’Inammissibilità del Ricorso per Falsità e la Remissione di Querela
Ben diverso è stato l’esito per gli altri motivi di ricorso, relativi al delitto di falsità materiale. La Corte li ha giudicati tutti manifestamente infondati, dichiarando inammissibile il ricorso su questo punto.
Primo Motivo: Nessuna Innovazione della Contestazione
L’imputato sosteneva che la Corte di Appello avesse illegittimamente modificato l’accusa, introducendo nuovi elementi come l’interesse a conseguire un profitto dalla vendita di un’auto. La Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo che le affermazioni dei giudici di merito non costituivano una modifica dell’imputazione, ma una mera specificazione della stessa, pienamente coerente con la ricostruzione dei fatti. Il pagamento ricevuto dall’imputato è stato quindi considerato un univoco indizio della sua partecipazione all’operazione illecita, senza che vi fosse alcun travisamento delle prove.
Secondo e Terzo Motivo: Dolo Provato e Correlazione tra Accusa e Sentenza
Anche le censure relative alla mancanza di dolo e alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sono state respinte. La Corte ha sottolineato che l’elemento soggettivo non era stato presunto (in re ipsa), ma concretamente identificato attraverso una serie di elementi indiziari dettagliati nella sentenza impugnata. Di conseguenza, essendo stata esclusa una modifica dell’accusa, non poteva sussistere alcuna violazione dell’art. 522 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. Da un lato, viene riaffermato l’effetto estintivo radicale della remissione di querela, un istituto che pone fine non solo all’azione penale ma anche alle sue conseguenze civili accessorie. Questa scelta del legislatore mira a favorire la composizione dei conflitti e la riconciliazione tra le parti, riconoscendo alla volontà della persona offesa un ruolo centrale nei reati procedibili a querela.
Dall’altro lato, la Corte ribadisce i confini del proprio giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. I motivi di ricorso devono denunciare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione illogica o contraddittoria, non semplicemente proporre una rilettura alternativa delle prove. Nel caso di specie, i motivi presentati dall’imputato sono stati ritenuti un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di merito. La manifesta infondatezza delle censure ha quindi condotto a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza offre due importanti lezioni. In primo luogo, conferma la forza risolutiva della remissione di querela, che rappresenta uno strumento efficace per chiudere definitivamente una vicenda giudiziaria per i reati che la prevedono, cancellando sia le conseguenze penali che quelle risarcitorie. In secondo luogo, evidenzia la necessità di formulare ricorsi per Cassazione che si concentrino su precise violazioni di legge e non su una generica contestazione della ricostruzione fattuale operata nei gradi precedenti. Un ricorso che si limita a criticare la valutazione delle prove senza individuare un vizio logico palese o una violazione normativa specifica è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Quali sono gli effetti della remissione di querela su un processo penale?
La remissione della querela, se accettata, causa l’estinzione del reato. La Corte di Cassazione è tenuta a dichiarare tale estinzione, annullando la sentenza di condanna senza rinvio, anche in presenza di eventuali altre cause di inammissibilità del ricorso.
La remissione di querela elimina anche la condanna al risarcimento dei danni?
Sì. Secondo la sentenza, l’estinzione del reato per remissione della querela travolge anche le statuizioni civili. Pertanto, la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile viene annullata insieme alla condanna penale.
Perché il ricorso per il reato di falsità è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna modifica dell’accusa, che il dolo fosse stato adeguatamente provato tramite indizi e che, di conseguenza, non vi fosse alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2926 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 2926 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a SALERNO il 29/08/1966
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
0/’
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
lette le memorie pervenuta via PEC in data 24/10/2024 e 2/12/2024 a firma dell’avv. COGNOME e presentate nell’interesse di COGNOME (con la prima delle quali è stata anche trasmessa la remissione di querela e contestuale accettazione);
ritenuto, quanto al delitto di appropriazione indebita contestato al capo A), che è intervenuta remissione di querela e contestuale dichiarazione di accettazione della stessa, sicché, rispetto a tale contestazione, deve dichiararsi l’estinzione del reato, che deve essere sempre dichiarata, finanche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, e che travolge le statuizioni civili collegate ai reati esti (così Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 259989 – 01, relativa proprio a un caso in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile);
ritenuto che il primo motivo, con cui l’imputato deduce che la motivazione avrebbe innovato la contestazione, introducendo il dato relativa all’esistenza di un interesse dell’imputato a istigare la commissione del delitto, sia manifestamente infondato, posto che l’affermazione della Corte di appello, secondo cui l’interesse di COGNOME era di conseguire un profitto dalla vendita dell’auto e il riferimento all’esecuzione di un bonifico – affermazioni coerenti con la ricostruzione fattuale in primo grado – non configurano alcuna innovazione della contestazione, ma una mera specificazione di stessa, sicché non sussiste alcun travisamento probatorio, assumendo il fatto, non contestabile, del pagamento effettuato all’imputato, il valore di univoco indizio della sua partecipazione all’operazione illecita;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l’inosservanza della legge penale e la mancanza della motivazione in relazione all’esistenza, asseritamente ipotetica, dell’elemento soggettivo, sia anch’esso manifestamente infondato, atteso che dagli atti è emerso come il dolo non sia stato ritenuto in re ipsa, ma esso sia stato identificato tramite la valorizzazione di plurimi elementi indiziari (si vedano, in particolare, le pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunzia l’inosservanza di norme processuali per difetto di correlazione tra l’imputazione contestata e la condanna sulla base della premessa che l’imputato sia stato condannato per un “fatto diverso”, sia
manifestamente infondato in quanto, per le considerazioni svolte nell’analisi del primo motivo, la violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. deve essere radicalmente esclusa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di appropriazione indebita contestato al capo A) perché estinto per remissione di querela. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 dicembre 2024.