Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 28 febbraio 2023 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME, ne ha confermato la condanna per i delitti – commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso – di tentato furto aggravato (perché commesso con violenza sulle cose e su cosa esposta alla pubblica fede) e resistenza a pubblico ufficiale (ar 56 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, nonché 337 cod. pen.; rispettivamente capi A. e B. della rubrica).
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha articolato sette motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’a comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato:
la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cu capo A. (primo motivo);
la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di cu capo B. (secondo motivo);
la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla manca applicazione, con riguardo al reato di cui al capo B., della causa di non punibilità di cui al 393-bis cod. pen. (terzo motivo);
la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla manca applicazione, con riguardo al reato di cui al capo B., della causa di non punibilità di cui al 393-bis cod. pen. a mente dell’art. 59, comma 4, cod. pen. (quarto motivo);
la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussisten delle aggravanti del delitto di cui al capo A. (quinto motivo);
la violazione della legge penale e il vizio di motivazione cori riguardo alla mancat applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (sesto motivo);
la violazione della legge penale e il vizio di motivazione cor rifermento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (settimo motivo).
Il difensore dell’imputato ha fatto pervenire i verbali di remissione della querela parte di NOME COGNOME, persona offesa del reato di cui al capo A., e di accettazione da par dell’imputato (rispettivamente in data 28 luglio 2023 e 31 luglio), ha chiesto trasmettersi gli alla Sezione competente e la trattazione orale del procedimento, ha dedotto l’estinzione del reato di cui al capo A. e la fondatezza del ricorso, segnatamente in relazione al delitto di cui al c B. (cfr. note d’udienza e memoria in data 6 dicembre 2023).
Deve, anzitutto, osservarsi che non ricorrono i presupposti per la trasmissione degli atti alla Sezione competente in ragione della sopravvenuta remissione della querela, ben potendo
al riguardo provvedere questa Sezione, non occorrendo dunque imrnorare sulla richiesta di trattazione orale del procedimento, che non può disporsi innanzi a questa Sezione (la quale procede ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 610, comma 1, stesso codice
5. Tanto premesso, rileva il Collegio che:
è mutato il regime di procedibilità per il reato di cui al capo A è mutato in forza dell 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; difatti, a mente dell’art. 624, comma cod. pen. (nel testo oggi vigente), il delitto di furto «è punibile a querela della persona of Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero s ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo c:he il fatto sia comm su cose esposte alla pubblica fede, e 7 bis»;
la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiar dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamen proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, COGNOME, Rv. 276138 – 01);
dunque, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cu all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l’estinzione del reato per cui si proce ai sensi dell’art. 152 cod. pen.;
ne discende l’annullamento senza rinvio, limitatamente al medesimo reato, della sentenza impugnata, dovendosi porre in parte qua a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.
Sono assorbite, dunque, le censure prospettate con il primo motivo e il quinto motivo di ricorso, relative al reato di tentato furto; nonché quelle dedotte con il settimo motiv quanto il delitto aggravato (stimato più grave dai Giudici di merito ex art. 81, comma 2, cod. pen.) in relazione al quale è stato compiuto il giudizio di bilanciamento è quello di furto, c esposto, estinto
7. Il ricorso è nel resto inammissibile.
Difatti, i motivi secondo, terzo, quarto e sesto, lungi dal muovere compiute censure di legittimità hanno sollecitato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio, segnatamente in relazione all’agire dell’imputato rispetto a quello dell’operante, senz denunciare con la necessaria specificità il travisamento della prova (che non può essere addotto per il tramite di riferimenti parcellizzati o assertivi agli elementi in atti : cfr. Sez. 2, n. 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), prospettando, sempre per il tramite di enunciati parimenti assertivi, la non punibilità dell’imputato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01).
Poiché, come anticipato, il reato estinto è quello in relazione al quale è sta determinata la pena base, non può qui provvedersi a rideterminare la pena (art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.); con la conseguenza che la sentenza impugnata deve, altresì, essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzioNOMErio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo A., perché estinto per remissione di querela; pone a carico del querelato le spese del procedimento.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 18/01/2024.