Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18158 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Sassari avverso l’ordinanza in data 30.05.2019 del Magistrato di sorveglianza di Novara che ha respinto l’istanza avanzata ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen.;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30 maggio 2019, il Magistrato di sorveglianza di Novara ha respinto l’istanza, avanzata da NOME COGNOME, volta ad ottenere
l’ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., lamentando la mancata esecuzione, da parte di Amministrazione penitenziaria, RAGIONE_SOCIALE statuizioni del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara in data 7 ottobre 2013 che aveva disapplicato, a seguito di reclamo del detenuto, il punto n. 15 dell’ordine di servizio n. 636-bis, laddove era prevista la chiusura del blindo per l’intero tempo di esecuzione RAGIONE_SOCIALE sanzione, prescrivendo che la chiusura fosse invece limitata al solo tempo relativo al passaggio degli altri detenuti.
Nel respingere l’istanza di ottemperanza, il Magistrato di sorveglianza ha premesso che il reclamo era stato inoltrato da COGNOME nel momento in cui risultava detenuto presso un altro istituto, ovvero quello di Sassari, dolendosi RAGIONE_SOCIALE mancata applicazione di tale dispositivo.
In primo luogo, il giudice ha dato conto del fatto che la materia del contendere ha trovato ampia regolamentazione normativa in seno alla circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, che, agli artt. 27, 28 ha disciplinato le modalità di esecuzione dell’isolamento e dell’isolamento disciplinare, prevedendo la possibilità che sia disposta la chiusura del blindo.
Il Magistrato investito dell’ottemperanza evidenzia, inoltre, che, all’esito RAGIONE_SOCIALE pronuncia di cui si è riferito e favorevole al condannato, la Direzione RAGIONE_SOCIALE circondariale di Novara aveva provveduto ad adeguarvisi, emanando un nuovo regolamento interno, il quale (art. 27, punti 3, 11) prevedeva che il blindo sarebbe rimasto chiuso fino al termine dell’attività di sezione e nell’intervallo tra una sanzione disciplinare e l’altra, indirizzo cui si era conformata anche la RAGIONE_SOCIALE circondariale di Ascoli Piceno, ove NOME era stato trasferito da Novara.
In risposta alla doglianza del detenuto in ordine al lamentato adeguamento dell’istituto di Sassari, dove era stato successivamente disposto il trasferimento, osserva che NOME è stato sottoposto al regime RAGIONE_SOCIALE sorveglianza particolare ai sensi dell’art. 14-bis Ord. pen. a seguito RAGIONE_SOCIALE ulteriore pericolosità dimostrata all’interno di tale istituto.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE coordinate normative indicate, si sottolinea come il provvedimento abbia esaurito l’ambito di estensione del suo giudicato “debole”, inidoneo ad assumere una valenza generale e non suscettibile di precludere all’intera Amministrazione penitenziaria di imporre divieti e limitazioni all’apertura del blindo, al di fuori dei tempi in esso accordati.
Il provvedimento, grazie a cui il condannato ebbe, per un pur breve tempo, a beneficiare di trattamento più favorevole, si era rivelato incompatibile
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con le determinazioni dell’Amministrazione circa le modalità detentive presso la RAGIONE_SOCIALE circondariale di Sassari ove – ciò che costituisce novum giustificativo RAGIONE_SOCIALE relative, specifiche determinazioni in tema – il condannato è stato sottoposto al regime RAGIONE_SOCIALE sorveglianza particolare.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE esposte considerazioni, ha rigettato l’istanza di ottemperanza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta la violazione art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 27 Cost., 35-bis, comma 5, Ord. pen., art. 125 comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla addotta apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento impugnato.
Si censura la scarsa comprensibilità del percorso motivazionale, nella misura in cui il provvedimento impugnato, richiamati i principi e i limiti del giudizio di ottemperanza, dà conto RAGIONE_SOCIALE avvenuta esecuzione, pur nell’ambito di un breve periodo, del provvedimento.
Il provvedimento del 7 ottobre 2013 di cui si chiedeva l’ottemperanza prevedeva che «la concreta e diuturna chiusura del blindo per ventiquattro ore è disposizione che, se davvero in concreto attuata, appare suscettibile di compromettere le esigenze di salute», principio valevole in via generale e non per il solo istituto penitenziario in cui il condannato è collocato, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte cost. n. 135 del 2013.
In conclusione, la circostanza che NOME continui ad essere ristretto all’interno di blindo chiuso, con conseguente compromissione RAGIONE_SOCIALE sua salute, avrebbe imposto di ottemperarvi, mentre ciò non è avvenuto e con grave ritardo, tenendo un comportamento suscettibile di valutazione ai fini di potenziale responsabilità disciplinare, è intervenuta la decisione impugnata.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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GLYPH Il GLYPH ricorso GLYPH presentato GLYPH nell’interesse di NOME COGNOME è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Con motivazione articolata, esauriente e priva di contraddizioni il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha sviluppato le ragioni poste a fondamento del provvedimento reiettivo RAGIONE_SOCIALE richiesta di ottemperanza del provvedimento assunto dal Magistrato di sorveglianza di Novara in data 7 ottobre 2013.
Non coglie nel segno la doglianza difensiva che deduce, con unico motivo, la violazione di legge, anche nella declinazione di apparenza motivazionale del provvedimento impugnato.
La lamentata violazione dell’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., nonché dell’art. 27 Cost., risulta generica e manifestamente infondata, omettendo il ricorrente di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato il quale, in assenza di alcuna contraddizione, argomenta che, a fronte dell’iniziale esecuzione, tale provvedimento, a giudicato “debole”, ha trovato successivo ostacolo nella disciplina di cui alla circolare del 2 ottobre 2017, emanata in periodo posteriore da parte RAGIONE_SOCIALE competente Amministrazione, che prevede le modalità di esecuzione dell’isolamento e dell’isolamento disciplinare, anche con la possibilità di chiudere il blindo.
2.2. Sotto altro profilo, a fondamento del rigetto, il Magistrato ha altresì valorizzato la successiva sottoposizione di COGNOME al regime RAGIONE_SOCIALE sorveglianza particolare, ai sensi dell’art. 14-bis Ord. pen., la quale, postulando la sussistenza di «ulteriore pericolosità manifestata nel frangente», rappresenta quid novum suscettibile, come correttamente e logicamente ritenuto, di superare le statuizioni precedentemente assunte.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al versamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila, manifestamente infondato in diritto, con la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di Euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 26/03/2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente