Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40050 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40050 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 ottobre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso il D.M. 21 ottobre 2021, con cui è stata prorogata, per il periodo di due anni, la sua sottoposizione al regime detentivo differenziato previsto dall’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per la prima volta disposta con D.M. 18 agosto 1995.
In premessa, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che COGNOME è stato condannato a vari ergastoli in quanto autore dei delitti di associazione mafiosa, omicidio (in pregiudizio, tra gli altri, di NOME COGNOME e NOME COGNOME), strage e di altri reati aggravati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 416-bis.1 cod. pe alcuni dei quali commessi in costanza di detenzione in regime differenziato, ed ha aggiunto che dopo l’arresto dei fratelli COGNOME, di cui era diretto e principale collaboratore, COGNOME è divenuto, su indicazione di NOME COGNOME, reggente del mandamento mafioso RAGIONE_SOCIALE Brancaccio, nell’ambito del quale egli era già stato capo del gruppo di fuoco ed aveva ricoperto un ruolo di alto livello.
L’ordinanza ha dato, poi, conto RAGIONE_SOCIALEa nota RAGIONE_SOCIALEa DDA di RAGIONE_SOCIALE, dalla quale emerge che, ancora nel 2017, nel 2019 e nel 2021, sono state emesse, nell’ambito di procedimenti penali per estorsione, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti alla famiglia di Brancaccio, ciò che attesta l’attuale operatività del sodalizio di appartenenza di NOME COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza ha, ulteriormente, illustrato la relazione di sintes redatta dall’istituto, che rappresenta come il detenuto abbia manifestato segni di revisione critica del vissuto criminale, esprimendo rammarico per il dolore provocato alle vittime e riconoscendo di essersi fatto ammaliare dai falsi valori RAGIONE_SOCIALEa mafia, per affermare, quindi, che il desiderio di COGNOME di riabilitarsi dal passato attraverso l’impegno in attività formative (egli ha, tra l’altro, conseguit laurea specialistica in Filosofia), lavorative e riparative e la volontà di conformar la sua vita ai valori RAGIONE_SOCIALEa legalità e RAGIONE_SOCIALE‘etica sono sostenute da un’inclinazione interiore di abbandono RAGIONE_SOCIALEe pregresse gravi condotte criminali.
Ciò posto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che, avuto riguardo alla posizione ricoperta da COGNOME nell’associazione mafiosa, non si possa escludere la sua capacità di mantenere collegamenti con il sodalizio di appartenenza, «posto che l’esemplare percorso carcerario, la presa di coscienza RAGIONE_SOCIALEa gravità dei delitti commessi e il conseguente senso di colpa, la critica espressa rispetto ai valori di mafia con argomentazioni ed espressioni indicative di un approccio ‘professionale’ al fenomeno mafioso, l’intento dichiarato di volersi riscattare dal
passato uniformando la vita futura ai valori RAGIONE_SOCIALEa legalità, non costituiscono elementi da cui desumere la definitiva recisione del vincolo mafioso».
NOME COGNOME propone, con l’assistenza RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali deduce violazione di legge.
2.1. Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha illegittimamente ritenuto la sufficienza, in funzione RAGIONE_SOCIALEa proroga, di un giudizio di pericolosità potenziale, fondato sui titoli di condanna e sulla operatività de sodalizio nel territorio e prescindente, invece, dalla dovuta verifica in ordine ad eventuali tentativi di interazione tra COGNOME e la compagine mafiosa e, comunque, ai comportamenti in concreto da lui serbati.
Assume, in proposito, che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma avallata dall’ordinanza impugnata conduce ad assegnare ad un istituto che restringe, per via amministrativa, gli spazi di libertà dei detenuti valenza di regime permanente e, quindi, incostituzionale, in quanto totalmente disancorato dall’esame RAGIONE_SOCIALEa personalità, e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘effettiva pericolosità dei destinatari.
Ascrive, peraltro, al Tribunale di sorveglianza di avere omesso di considerare quanto esposto con apposita memoria difensiva in merito alla totale assenza di elementi attestanti la persistenza, nel lunghissimo periodo di sottoposizione al regime detentivo speciale, dei suoi collegamenti con l’organizzazione criminale.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente obietta che il Tribunale ha ritenuto, in via apodittica, che gli esiti del trattamento penitenziario non costituiscano elementi da cui desumere la definitiva recisione del vincolo mafioso senza, in specie, descrivere né indicare quali condotte, da lui legittimamente esigibili, sarebbero rivelatrici RAGIONE_SOCIALE‘effettiva recisione del vincolo mafioso, così precludendo la possibilità di comprendere l’iter logico RAGIONE_SOCIALEa decisione ed incorrendo, in ultimo, nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo motivazionale previsto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen..
Sottolinea, sul punto, che l’affermazione di persistenza del pericolo di ripresa dei collegamenti con il sodalizio si fonda su un giudizio presuntivo smentito dalla maturata dissociazione, intervenuta all’esito di un lunghissimo e solido percorso trattamentale, scientificamente diretto ed osservato.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il ricorso venga dichiarato inammissibile, sul rilievo che la decisione impugnata è sorretta da motivazione tutt’altro che generica ed assertiva, che ha valutato la persistente capacità di COGNOME di mantenere collegamenti con l’associazione criminale valorizzando: la posizione di vertice rivestita dal soggetto in seno
all’associazione; la perdurante attività del sodalizio, tuttora ded commissione di gravi ed allarmanti reati; il mancato rinvenimento di segni dissociazione del soggetto, considerata l’indissolubilità del patto assoc criminoso e salva esplicita rottura mediante scelta collaborativa, di dissocia o di estromissione del soggetto dall’associazione, elementi che, nel cas specie, difettano, posto che gli elementi addotti dall’interessato non dimos la definitiva rescissione del vincolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
Come da ultimo ricordato da Sez. 1, n. 13258 del 24/02/2023, Cospito, l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione nei casi di applicazio proroga del regime carcerario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è segnato dal comma 2-sexies, che circoscrive alla violazione di legge l’ambito dei vizi deducibili avverso l’ordinanza del Tribunale di sorvegl di Roma.
Il controllo affidato alla Corte di legittimità si svolge, pertanto perimetro circoscritto che ricomprende, oltre all’inosservanza di disposizio legge sostanziale e processuale, la mancanza o la mera apparenza motivazione, riconducendosi in tale vizio, integrante la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ar cod. proc. pen., í casi di motivazione graficamente assente o del tutto priv requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da es meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il fil logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l’applicazio proroga del regime detentivo differenziato (sul punto, cfr. Sez. U, n. 2508 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611, nonché, con riferimento specifico al tema d regime carcerario, Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, COGNOME, R 226628),
A differenza, pertanto, RAGIONE_SOCIALEa verifica demandata al Tribunale di sorveglian che è organo di merito, questa Corte ha ridotti margini di intervento, potendo trovare ingresso ragioni di censura afferenti al materiale probatorio, correttezza RAGIONE_SOCIALEa sua valutazione, al rigore logico del procedimento inferenz che ha condotto alla decisione ovvero a profili di illogicità o contraddit RAGIONE_SOCIALEa motivazione, e dovendo, invece, esso esplicarsi, in ordine alla legalit decisione impugnata, in relazione ai parametri normativi che regolano procedimento e la materia ed alla presenza di una motivazione reale ed effetti
Tale limite al sindacato di legittimità comporta, inoltre, l’impossibilità stigmatizzare l’omessa enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o la documentazione difensiva, sempre che i dati posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
In materia, più specificamente, di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis RAGIONE_SOCIALEa norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori RAGIONE_SOCIALEa permanenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), che non devono essere dimostrate in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che l capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitiv acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).
In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione ineccepibile RAGIONE_SOCIALEa posizione di COGNOME, che è stata esaminata alla luce RAGIONE_SOCIALEe note informative trasmesse dalle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice a quo ha evidenziato l’attuale operatività RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa di appartenenza, la potente famiglia di Brancaccio, la cui azione risulta ancor oggi – come testimoniata dalla promozione di procedimenti penali per gravi fatti illeciti, consumati in epoca recente – diffus aggressiva e violenta, e rispetto alla quale COGNOME ha assunto, in passato, ruoli apicali, in quanto asceso al comando dopo l’arresto di coloro che, sino quel tempo, ne avevano detenuto le leve.
Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, condiviso le valutazioni espresse nel decreto ministeriale in merito all’attualità del pericolo di ripresa collegamenti, desunta dalla biografia criminale di COGNOME e dalla sua posizione di vertice nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa societas RAGIONE_SOCIALE, che rende concreto il rischio che egli, se inserito nel circuito penitenziario ordinario, rianno pregressi contatti con i sodali.
Ciò, anche in virtù del fatto – da tempo emerso nell’esperienza investigati e giudiziaria – che nelle organizzazioni di tipo mafioso il vincolo associa permane anche in costanza di detenzione carceraria, vieppiù in relazione a ricopre un ruolo apicale, tanto che, in mancanza di una chiara manifestazione resipiscenza, positiva evoluzione RAGIONE_SOCIALEa personalità o, comunque, distacco d compagine criminale di appartenenza, il detenuto conserva inalterati i pro poteri di intervento e decisionali nelle logiche e nelle dinamiche in RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione ancora operativa sul territorio.
Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo che la suppor l’ordinanza impugnata appare rispettosa tanto RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali qu dei parametri, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che i vizi lamentati non sono ammessi al vaglio in quest legittimità, poiché il ricorso tende, in parte, a provocare una nuova consentita – valutazione di merito dei presupposti per la proroga del regi detentivo speciale e, per la parte residua, allo sfavorevole apprezzamento d apparato motivazionale che, in quanto immune da radicali deficit razionali e fondato sulla corretta indicazione RAGIONE_SOCIALEe pertinenti circostanze di fatto, non alcun modo essere qualificato in termini di mancanza o di apparenza.
Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, dato atto degli esiti, alta positivi, del trattamento penitenziario praticato nel corso RAGIONE_SOCIALEa detenzione, quasi trentennale, di NOME COGNOME il quale, presa coscienza del disvalo RAGIONE_SOCIALEe gravissime condotte che gli sono valse la condanna alla pena perpetua, avvito un percorso di riscatto personale, che lo ha visto, tra l’altro, imp con profitto, negli studi universitari, oltre che in attività lavorativa, e co iniziative solidaristiche.
Ha tuttavia ritenuto, in termini in questa sede insindacabili, che l’evolu RAGIONE_SOCIALEa personalità RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente si è tradotta in dichiarazioni, comportamenti che, pur suscettibili di favorevole apprezzamento, no tranquillizzano circa la definitiva ed irreversibile interruzione dei suoi lega la societas RAGIONE_SOCIALE.
A quest’ultimo proposito, deve, in particolare, osservarsi, a rip RAGIONE_SOCIALE‘assenza, nel provvedimento impugnato, dei dedotti vizi di legittimità, ch la prova RAGIONE_SOCIALEa recisione del vincolo associativo non può essere affidata, i esclusiva, alla franca opzione per la collaborazione con la giustizia, la pec posizione rivestita da COGNOME COGNOME seno alla consorteria, di cui è stato leader, concorre con l’enorme efferatezza dei delitti da lui commessi e con la persist operatività del gruppo nel richiedere, ai fini considerati, attestazioni ul
più significative di quelle che impegnano la sola sfera RAGIONE_SOCIALE‘adesione a trattamento e RAGIONE_SOCIALEe professioni di distacco dagli ambienti delinquenziali di provenienza.
A dispetto di quanto eccepito da COGNOME, in specie con il secondo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato si pone, infatti, in linea d perfetta continuità con quello relativo alla precedente proroga biennale, con il quale il Tribunale di sorveglianza aveva osservato – in termini che lo stesso ricorrente afferma espressamente di condividere – che, da un canto, se le relazioni in atti tratteggiavano «la figura di una persona che s prendendo coscienza RAGIONE_SOCIALEa gravità dei delitti e ne avverte il peso e ch perciò cerca di migliorarsi e riscattarsi con attività di impegno cultural spirituale», l’attualità del pericolo di ripresa dei rapporti con ambient criminalità organizzata era, dall’altro, comprovata dall’«atteggiamento di chiusura e di incapacità di confrontarsi con la parte negativa» e dalla «tota mancanza di riferimenti all’associazione mafiosa, la cui attività è stata fattore determinante per lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa capacità criminale».
Posto, allora, che, nella richiamata decisione, era stato affermato che, nell’ottica considerata, non sono sufficienti le dichiarazioni né la regolar RAGIONE_SOCIALEa condotta, l’adesione alle opportunità trattamentali, i contatti con ambienti religiosi ed il volontariato a distanza e che occorrono, piuttost «elementi più significativi di riprovazione del vissuto criminoso ed una netta ed univoca chiusura con gli ambienti mafiosi», incensurabile si palesa, nella chiave RAGIONE_SOCIALE‘apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione e RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, la più recente valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza, che ha stimato irrilevante – e, comunque, non decisiva – la più marcata, ma pur sempre sterile ed astratta, presa di distanza di COGNOME dai moRAGIONE_SOCIALEi e dai valori c egli ha, in passato, aderito ed uniformato la propria azione e che hanno costituito il retroterra nel quale sono maturati i reati per i quali sono s inflitte le condanne in espiazione.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese Così deciso il 24/05/2023.