Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2585 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME n. in Nigeria il DATA_NASCITA1997
NOME n. in Nigeria DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 18/4/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, comma 8, D.L. 137/2020; ai sensi dell’art. 23, visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Prato in data 20/5/2022, assolveva NOME dai delitti
di rapina aggravata in concorso e lesioni in danno di NOME COGNOME e rideterminava la pena per i residui addebiti nella misura di anni cinque, mesi sette di reclusione ed euro 2.600,00 multa. Confermava integralmente la sentenza nei confronti di NOME che il primo giudice aveva riconosciuto responsabile di tutti i capi ascrittigli, condannandolo al pena di anni sei di reclusione ed euro 2.900,00 di multa.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:
lAVV_NOTAIO nell’interesse di NOME
2.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all’affermazion responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli ai capi a),b),c),d) e), g) della rubric
Secondo il ricorrente la Corte territoriale ha disatteso con motivazione carente ed illogi i rilievi difensivi in ordine all’affermata responsabilità per i delitti di rapina e lesioni c ai capi a) e b), con partico’ar2 riferimento alle condizioni delle banconote rinvenute all’ dell’arresto del prevenuto,alla riconducibilità delle stesse ai prelievi effettuati dal medesi alle modalità dell’individuazione dell’imputato da parte della vittima. Quanto ai capi c),d), g) la sentenza impugnata ha analogamente disatteso le doglianze difensive con motivazione illogica sul mero rilievo dell’abbigliamento del soggetto ripreso dalle telecamere, della astra compatibilità delle celle telefoniche e della scelta delle vittime da parte degli autori, svalu altresì le difformità segnalate tra la bicicletta ripresa nelle immagini della videosorveglian quella sequestrata al ricorrente;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del pena,avendo la Corte territoriale confermato il trattamento sanzionatorio inflitto all’imput senza tener conto dello stato di incensuratezza del medesimo, del corretto comportamento processuale e della sua giovane età.
L’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME
Il vizio di motivazione con riguardo all’individuazione dell’imputato quale concorrente dell’NOME nei reati contestati ai capi a) e b) nonostante la descrizione della p.o. n corrispondesse ai caratteri somatici del prevenuto e la stessa non l’avesse riconosciuto fotograficamente. Secondo il difensore la sentenza impugnata ha reso una motivazione contraddittoria in ordine alla responsabilità concorsuale dell’imputato per i titoli richia avendo svalutato il mancato riconoscimento del prevenuto da parte della vittima della rapina nonostante la stessa avesse previamente descritto i due autori;
3.1 la violazione dell’art. 597 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 81, 132,133 cod.pe Secondo il ricorrente i giudici d’appello hanno operato una reformatío in pejus giacché, in esito alla disposta assoluzione dell’imputato per il delitto contestato al capo c), individ quale reato più grave dal Tribunale, hanno determinato la pena base in modo coincidente a quella fissata dal primo giudice, lasciando inalterati anche gli aumenti a titolo di continuazi
Così facendo hanno violato l’art. 597 cod.proc.pen. in quanto il proscioglimento dal reat ritenuto più grave avrebbe dovuto comportare la determinazione della pena base in misura inferiore. Inoltre, i giudici territoriali non hanno reso adeguata motivazione in o all’identità di trattamento per fatti di reato tra loro diversi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse dell’imputato NOME è inammissibile per genericità e, comunque, manifesta infondatezza delle censure proposte. Con il primo motivo il difensore si duole della conferma della responsabilità del prevenuto, assumendo che la Corte di merito ha disatteso il gravame difensivo con motivazione carente ed illogica, senza confrontarsi con l’integrale compendio probatorio valorizzato a sostegno del giudizio di colpevolezza.
1.1 Premesso che risultano acquisiti al fascicolo dibattimentale con il consenso delle part tutti gli atti investigativi, con riguardo alla rapina aggravata contestata sub a) e al conn delitto di lesioni la difesa trascura di considerare che l’imputato fu tratto in a nell’immediatezza del fatto mentre si allontanava con il complice dal luogo del reato nell’occasione fu sequestrata la barra di ferro utilizzata per colpire la p.o. mentre il rico cercava di occultare delle banconote perfettamente rispondenti per importo complessivo e taglio alla somma sottratta. La p.o., dopo aver fornito una descrizione del soggetto che l’avev fermato con un pretesto consentendo l’aggressione da parte del complice, lo riconosceva per l’imputato. I rilievi circa l’assenza di segni di piegatura nelle banconote fotocopiate circostanza che la foto del ricorrente riconosciuta dalla p.o. lo ritraesse con una mascherin abbassata sono stati adeguatamente confutati dalla Corte di merito e risultano riproposti in questa sede senza alcun chiarimento in ordine alla loro decisività, sebbene consti che la p.o. ha riconosciuto le banconote sequestrate in ragione del peculiare sistema di conservazione (piegatura in quattro) e non risultino incertezze nell’individuazione fotografica del prevenu
1.2 La responsabilità per gli ulteriori addebiti a carico del ricorrente si fonda s apparato indiziario stimato dai giudici di merito univoco e convergente nell’attestazione del responsabilità concorsuale dell’imputato. Dato atto che tutti gli episodi risultano essere s consumati a danno di cittadini cinesi con identiche modalità esecutive, quali l’uso di u spranga di ferro ad opera di due soggetti che si muovevano a bordo di due biciclette, i giudici territoriali hanno valorizzato quali elementi a carico dell’imputato in relazione alla rapin 5/6/2021 la circostanza che il suo telefono in orario compatibile con l’illecito risultava agganciato la cella telefonica che copriva l’area di commissione del reato. Inoltre, dai film dei sistemi di video sorveglianza che avevano ripreso i rapinatori in fuga si aveva modo di apprezzare che uno dei due indossava un giaccone del tutto identico a quello che aveva addosso l’NOME al momento dell’arresto. L’indumento per come descritto dal primo giudice
a pag. 10 ha caratteristiche che hanno capacità individualizzante, atteso il bordo nero lungo il lembo del cappuccio, una cerniera sulla schiena e due bottoni scuri sul retro.
In relazione ai residui episodi, dunque, i giudici di merito hanno innestato, a dimostrativi, sulla piattaforma di prova generica relativa alle modalità di consumazione de fatto elementi spiccatamente individualizzanti tratti dall’esame dei tabulati relativi alle u degli imputati e alle immagini riprese dai sistemi di video sorveglianza, effettuando un valutazione rispettosa dei parametri fissati dall’art. 192, comma 2, cod.proc.pen.
2.11 secondo motivo è generico, avendo la Corte distrettuale adeguatamente argomentato a pag. 20 la congruità del trattamento sanzionatorio, specificamente confutando i riliev difensivi con una motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in termini di puntua censoria.
3. Il primo motivo del ricorso proposto da COGNOME NOME è del tutto aspecifico in quanto reiterativo di rilievi che la Corte territoriale ha ampiamente scrutinato e correttame disatteso con motivazione priva di aporie e palesi illogicità (pag. 21). I giudici territoriali chiarito che la p.o. del capo a) aveva fin da subito rappresentato di aver avuto chiara vision delle caratteristiche somatiche esclusivamente in relazione al primo rapinatore che l’aveva fermata con un pretesto per consentire al complice di aggredirlo. Pertanto alcun valore può riconnettersi al mancato riconoscimento fotografico del prevenuto. La difesa, inoltre, trascur di confrontarsi criticamente e per intero con le emergenze processuali, dalle quali emerge che l’imputato fu fermato con il complice subito dopo il fatto mentre tentava la fuga e alla presen della p.g. tentò di liberarsi della spranga utilizzata per colpire la p.o.
3.1 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha precisato che non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, assolto l’imputato, es impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superar né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado. (Sez. 5, n. 44632 del 06/10/2021, Rv. 282279 – 01),e analogamente il giudice di appello che, nel riformare la sentenza di condanna per reati avvinti dalla continuazione, pronunci – i accoglimento dell’impugnazione proposta dal solo imputato – sentenza di assoluzione per il reato più grave, rideterminando la pena in misura inferiore a quella applicata in primo grado, nonostante il giudizio di bilanciamento delle circostanze, riferite al reato per il quale confermata la condanna, risulti meno favorevole rispetto al precedente giudizio, effettuato i relazione alle circostanze del reato originariamente ritenuto più grav (Sez. 2 , n. 2867 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282518 – 02).
Si tratta di approdi scaturenti dai principi fissati da Sez. U. n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653 – 01, che, dopo aver richiamato i tratti qualificanti dell’istituto della continuaz
4 GLYPH
Nsu
rimarcava che l’applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 cod.pen. ed il corollario meccanismo di unificazione del trattamento sanzionatorio presuppongono la individuazione dei termini che compongono il cumulo stesso e la determinazione di un certo ordine della sequenza. Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo “bagaglio” circostanziale) oppure l’ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satell diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo ste meccanismo di unificazione a subire una “novazione” di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priv di qualsiasi logica giustificazione. Il principio fissato da Sez. U, n. 40910 del 27/09/2 Morales, Rv. 232066 vale, infatti, solo nella ipotesi in cui il giudice dell’appello o del ri chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in t caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativ non soltanto l’esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo. Se, invece, l’appello comporta un nuovo giudizio su qualche punto che si riflette sull determinazione della pena, anche il nuovo giudizio sugli aumenti a titolo di continuazione non è vincolato dalle determinazioni assunte al riguardo dal primo giudice, se cambia il titolo d reato più grave ed il relativo trattamento sanzionatorio assunto come pena-base, ipotesi in cui costituisce termine di riferimento e vincolo per il nuovo giudice soltanto la p complessiva e non certo i singoli segmenti – o passaggi di giudizio – che hanno concorso a determinare quella pena.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, stante la complessiva manifesta infondatezza, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 21 Novembre 2023
La Consigliera estensore
La Presidente