Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41237 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41237 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Ronciglione il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 13.11.2023 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio con conseguente rideterminazione della pena in sei mesi di reclusione e per il rigetto del ricorso nel resto
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13.11.2023 la Corte di Appello di Roma ha confermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 10 d. Igs. 74/2000 per occultamento, al fine di evadere le imposte, RAGIONE_SOCIALE fatture extracomunitarie di acquisto di autovetture dai fornitori tedeschi relativamente all’anno di imposta 2014 della RAGIONE_SOCIALE, di cui era il legale rappresentante, richiestegli nel corso della verifica fiscale eseguita il 3.3.2015 (capo a), ma, avendo, a parziale riforma della pronuncia resa all’esito del primo grado dal Tribunale della stessa città, dichiarato il reato di cui all’art. 640 secondo comma
cod. pen. (capo b) estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena di sei mesi ed C 9.000 di multa irrogata dal primo giudice che aveva ritenuto più grave il reato sub b) in nove mesi di reclusione.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 10 d. Igs. 74/2000 e al vizio motivazionale, l’elemento oggettivo de reato a fronte del fatto che le fatture in contestazione non erano mai state in suo possesso, dato questo non sconfessato dalle dichiarazioni dei fornitori tedeschi e soltanto presunto dal funzionario dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE occupatosi della verifica, né era possibile desumere dalla contestata condotta la previa tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, occorrendo ai fini del perfezionamento del reato una condotta commissiva, costituita dalla distruzione o dall’occultamento dei documenti in contestazione e non già una condotta meramente omissiva ovverosia la mancata regolare tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili: sostiene pertanto l’erronea interpretazione della legge penale non essendo il concetto di mancato rinvenimento compreso in quello di occultamento. Deduce in ogni caso il travisamento della prova per essersi il funzionario dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE, sentito come teste limitato, nell’affermare che se i venditori tedeschi non avessero ricevuto il completo pagamento del corrispettivo non avrebbero effettuato la relativa segnalazione, ad una mera congettura personale
2.2. Con il secondo motivo, erroneamente rubricato come terzo, deduce la violazione del divieto di reformatio in peius per essere stata la pena rideterminata dai giudici del gravame, malgrado la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato sub b) in relazione al quale il Tribunale capitolino aveva pronunciato la condanna, in misura superiore a ouella irrogata dal primo giudice, ovverosia in nove mesi di reclusione.
2.3. Con il terzo motivo, erroneamente rubricato come quarto, lamenta la mancanza di motivazione in ordine all’ampio scostamento della pena dal minimo edittale per essersi la Corte di appello limitata all’impiego di mere formule di stile
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile in ragione della sua genericità.
Quanto all’elemento materiale del reato le censure difensive risultano integralmente fuori fuoco.
La asserita omessa dimostrazione della originaria tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, dalla quale soltanto deriverebbe la configurabilità del reato di cui all’a
10 d. Igs. 74/2000 che non può sostanziarsi, come sottolinea la difesa, in un comportamento omissivo, richiedendo invece una condotta commissiva, consistente nell’occultamento o nella distruzione della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione, non coglie nel segno a fronte di una contestazione che, da quanto specificato sin dal capo di imputazione e confermato dalle acquisite risultanze istruttorie, ha ad oggetto l’occultamento o la distruzione RAGIONE_SOCIALE fatture intracomunitarie relative all’acquisto RAGIONE_SOCIALE auto emesse nei confronti dell’imputato dai fornitori europei per l’anno 2014, e non già dei libri contabili, nei quali non risultavano, invece, eseguite le relative annotazioni. Conseguentemente con coerente deduzione logica la Corte capitolina ha ritenuto, sulla base dei dati confluiti nel sistema informativo VIES, ovverosia RAGIONE_SOCIALE annotazioni redatte dai fornitori intracomunitari attestanti cessioni di autovetture nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per l’anno di imposta 2014 complessivamente ammontanti ad un imponibile ben superiore agli acquisti annotati nelle scritture contabili della società amministrata dall’imputato, che la relativa documentazione fosse stata da quest’ultimo occultata, essendo state in ogni caso acquisite per il tramite della dogana tedesca le corrispondenti fatture emesse dai venditori stranieri, nonché rinvenute tracce dei corrispondenti pagamenti dalla disamina dei conti correnti. Né di alcun travisamento è passibile la sentenza impugnata che ha puntualmente recepito la deposizione del funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE, incaricato della verifica fiscale, secondo cui le vetture provenienti dal territorio tedesco erano da considerarsi fiscalmente nuove, con corrispondente obbligo del pagamento dell’IVA, escludendo che le somme corrisposte dall’imputato fossero state versate a titolo di acconti in quanto solo le “vendite eseguite”, ovverosia compiutamente perfezionatesi, risultavano annotate nel sistema informatico, configurante un registro dei dati concernenti le transazioni intracomunitarie, affermazione questa che, lungi dal corrispondere ad una personale congettura del teste, è stata materialmente riscontrata dall’acquisizione RAGIONE_SOCIALE fatture da parte dei fornitori stranieri. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto all’elemento soggettivo, la censura risulta anche in tal caso generica: che il fine della condotta di occultamento contestata all’imputato fosse quello elusivo del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte sul valore aggiunto risulta con rigorosa logica di ragionamento essere stato desunto dalla Corte di appello dalla mancata annotazione RAGIONE_SOCIALE suddette fatture nelle scritture contabili della società, unitamente alla piena conoscenza da parte dell’imputato della verifica fiscale in corso, in cui si era limitato a conferire specifico incarico ad un suo dipendente per il deposito della documentazione.
Deve invece ritenersi fondato il secondo motivo atteso che la pena determinata nella sentenza impugnata risulta superiore a quella fissata dal primo giudice per entrambi i reati di cui al capo a) e al capo b), nonostante il secondo,
ritenuto dal Tribunale il più grave, sia stato dichiarato dalla stessa Corte territoriale estinto per prescrizione.
Se, invero, ricorre il divieto di reformatio in peius allorquando, come già affermato da questa Corte, il giudice di appello abbia assolto l’imputato, esclusivo impugnante, dalla violazione più grave RAGIONE_SOCIALE due ritenute in continuazione in primo grado, quantificando una pena, per il residuo reato, in relazione al quale venga confermato il giudizio di colpevolezza, in misura superiore a quella individuata dal primo giudice come pena-base per il reato ritenuto più grave, ancorché la pena complessiva poi irrogata risulti essere comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 41310 del 07/10/2009, COGNOME, Rv. 245042 che ha annullato la pronuncia con cui era stata rideterminata la pena base per il reato meno grave in nove mesi di arresto e 40.000 euro di ammenda, a seguito dell’assoluzione dal reato più grave, laddove il giudice di primo grado aveva fissato la pena in complessivi otto mesi di reclusione, quantificando la pena base per il reato più grave in sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa), deve ritenersi a fortiori violato il disposto di cui all’art. 597 quarto comma cod. proc. pen. allorquando come nel caso di specie la pena per il reato residuo, meno grave, risulti superiore (nove mesi di reclusione) alla pena complessivamente fissata dal Tribunale di Roma in sei mesi di reclusione per entrambi i reati avvinti dalla continuazione.
Va infatti considerato che il giudice, nel determinare la pena per il reato satellite in caso di riforma parziale della sentenza di primo grado in relazione alla condanna pronunciata per il reato più grave, pur non essendo vincolato alla quantificazione già effettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., non può tuttavia, per il divieto di “reformatio in peius”, irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all’annullamento parziale (Sez. 2, Sentenza n. 2692 del 09/12/2022, COGNOME, Rv. 284301)-.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionato che ben può essere rideterminata, in applicazione del principio fissato dall’art. 597, quarto comma cod. proc. pen., da questo giudice di legittimità nell’esercizio dei poteri conferitegli dall’art. 620 lett. I) cod. proc. pen. in sei mesi di reclusione, restando il successivo motivo di doglianza, anch’esso relativo al trattamento sanzionatorio, assorbito. Il primo motivo deve, invece, essere dichiarato inammissibile alla luce dei rilievi esposti al paragrafo 1)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena principale in mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Così deciso 1’1.10.2024