Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51668 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51668 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME E COGNOME NOME, l’annullamento con rinvio in relazione ai ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME.
uditi i difensori
AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di Napoli, in qualità di sostituto processuale
dellAVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE in difesa di: RAGIONE_SOCIALE, deposita conclusioni scritte con nota spese per l’AVV_NOTAIO oggi sostituito.
AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE in difesa di: COGNOME NOME e COGNOME NOME insiste per l’accoglimento dei ricorsi.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di RAGIONE_SOCIALE in difesa di: COGNOME NOME insiste per l’accoglimento del ricorso
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di RAGIONE_SOCIALE in difesa di: NOME insiste per l’accoglimento del ricorso
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di: NOME COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Gli imputati di seguito indicati ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/03/2022 (dep. 9/09/20222) nella parte in cui, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza 6″ Sezione n. 37903/2019), ha rideterminato le pene in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
I motivi oggetto dei ricorsi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME (associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, estorsione aggravata e violazione legge stupefacenti).
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
In particolare, si evidenzia la contraddittorietà degli argomenti richiamati dalla Corte di merito a sostegno dell’esclusione delle attenuanti generiche, con quelli parimenti accertati nel corso del processo (il riferimento è all’assenza della compartecipazione alla commissione di delitti di sangue, di un ruolo “versatile” all’interno del sodalizio criminale e di un serio intento a recidere i legami associativi, per come avvalorato dal memoriale dell’imputato).
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, COGNOME, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fa riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549).
La sentenza impugnata, a corredo dell’esclusione delle attenuanti generiche, ha valorizzato il significativo curriculum criminale del ricorrente, nonché la sua capacità criminale per come ricavata dall’esito del giudizio e dalla molteplicità e gravità dei reati al medesimo ascritti. La circostanza che all’imputato, all’interno del sodalizio di stampo mafioso, non sia stato riconosciuto un ruolo qualificato, al
pari di quanto già ritenuto con riguardo al consesso in materia di stupefacenti, non rende affatto illogico e contraddittorio il riferimento alla sua «versatilità soprattutto se si considera la gravità e la molteplicità dei reati per cui è stat condannato (due delitti associativi, un’estorsione aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen. e violazione della legge stupefacenti), nonché la particolare entità della pena complessivamente inflitta. Lo svolgimento di un ruolo di minor spessore all’interno della vicenda criminale risulta essere stato apprezzato ai fini del trattamento sanzionatorio e non assume, per la presenza degli elementi di disvalore enunciati dalla sentenza impugnata, alcuna significativa valenza ai fini dell’integrazione dell’elemento circostanziale del reato di cui all’art. 62-bis cod. pen., il quale deve presentare connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena.
Il riferimento, poi, all’esclusione di un significativo intento di recidere i lega criminali va necessariamente rapportato all’assenza di un percorso di collaborazione con la giustizia o di evidente dissociazione dall’appartenenza ai consessi criminali di tipo camorristico di cui è stato riconosciuto far parte, con la conseguenza che non manifestamente illogico è avere ritenuto implicitamente recessivo e non sufficiente l’avere il ricorrente dichiarato di avere intrapreso un percorso di riflessione e tenuto un comportamentale carcerario positivo che gli è valso una prima detrazione di pena a titolo di liberazione anticipata.
Tenuto conto che la Corte di merito ha comunque indicato un complesso convergente di elementi ostativi a sostegno del diniego, va escluso che il paventato travisamento in ordine all’assenza della compartecipazione dell’imputato ad azione di sangue assuma decisività a fini del paventato vizio di motivazione.
NOME COGNOME [violazione legge stupefacenti: capo D) della rubrica, relativo a coltivazione e cessione a terzi di marijuana; capo E) della rubrica, relativo a detenzione illecita e cessione a terzi di cocaina).
2.1. Violazione degli artt. 624, comma 1 e 627, comma 3, cod. proc. pen.
Si lamenta che la Corte di rinvio abbia stabilito, in relazione al reato di cui al capo D), un aumento a titolo di continuazione (pari ad anni due di reclusione) di gran lunga superiore a quello che aveva formato oggetto del calcolo della sentenza della precedente Corte di appello poi annullata dalla Corte di cassazione (pari a mesi sei di reclusione), evidenziando come la misura dell’aumento per la continuazione di cui al capo D) non aveva formato oggetto del dictum di annullamento ad opera della RAGIONE_SOCIALE, così formandosi sul punto il giudicato parziale che precludeva al giudice del rinvio qualsiasi intervento di tipo rimodulatorio, a differenza, invece, delle altre ipotesi di reato ad esso demandate [capo A) della
rubrica relativo al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e capo E) della rubri relativo alla violazione dell’art. 73 73 d.P.R. n. 309/1990].
2.2. Violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
L’aver comunque rideterminato – pur a fronte di un trattamento sanzionatorio complessivamente inferiore – in senso altamente peggiorativo l’aumento per la continuazione rispetto a quello praticato dalla sentenza impugnata ridondava in una violazione del principio del divieto di reformatio in peius, anche tenuto conto dell’assoluzione dell’imputato dal reato associativo e della esclusione dell’aggravante speciale della mafiosità.
2.1. Il primo motivo, avente carattere assorbente, è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l’annullamento è stato disposto dalla Corte di cassazione «limitatamente al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo A della rubrica) e all’entità della pena per il delitto di cui al capo E) della rubrica», quale reato più grave tra quelli di violazione della legge stupefacenti ritenuti in continuazione dal giudice del merito.
Dalla pronuncia della S.C. non solo è, dunque, derivata l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di violazione della legge stupefacenti di cui a capo D), ma anche la “cristallizzazione” dell’aumento di pena per la continuazione stabilito nella misura di mesi sei di reclusione.
Si tratta, del resto, di una conclusione pienamente coerente con il dictum della sentenza di annullamento: la violazione della legge stupefacenti di cui al capo D) è stata infatti ritenuta meno grave rispetto a quella di cui al capo E) relativa all cocaina; pertanto, nell’ambito del giudizio di rinvio demandato alla Corte d’appello, tale ipotesi avrebbe sempre conservato la natura di reato in continuazione, dovendosi la pena base stabilire o sull’altra più grave violazione della legge stupefacenti, qualora l’imputato – per come avvenuto – fosse stato assolto dal delitto associativo ovvero sullo stesso delitto associativo qualora la Corte di rinvio avesse superato con congrua motivazione le criticità evidenziate dalla decisione di annullamento, confermando la partecipazione da parte dell’imputato.
Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento apportato per la continuazione in misura superiore a sei mesi di reclusione. Devono, pertanto, essere eliminati, dall’aumento operato ex art. 81 cpv. cod. pen. dalla sentenza impugnata, anni uno e mesi sei di reclusione, così pervenendosi ad una pena finale di anni cinque e mesi sei di reclusione, rispetto a quella di anni sette di reclusione.
Nessun intervento, invece, deve essere operato sull’aumento per la continuazione stabilito a titolo di multa in ordine al delitto di cui al capo D), n avendo tale capo della decisione formato oggetto del ricorso per cassazione.
NOME COGNOME (detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente).
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (capi G, I, ed L della rubrica, violazione della legge stupefacenti con esclusione dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.).
Si lamenta che la Corte di merito abbia reso una motivazione generica omettendo di svolgere alcun tipo di indagine circa le modalità e le concrete circostanze della condotta contestata al ricorrente.
3.1. Il motivo è generico e manifestamente infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che il diniego è stato fondato su precisi indici di disvalore, quali l’intensità dei traffici portati avanti con dedizi e professionalità, gestendo il ricorrente un mercato fiorente che gli assicurava lauti profitti, nonché dal fatto che l’imputato annovera un precedente specifico e, infine, per l’assenza di elementi positivamente valutabili a fini circostanziali.
Si tratta di motivazione del tutto congrua, a fronte della quale le censure del ricorrente risultano generiche sia perché non si specificano gli elementi di decisivo minor disvalore della condotta che avrebbero dovuto assumere valenza circostanziale sia perché ridondano in doglianze di merito che attengono alla ricostruzione dei fatti.
NOME (violazione della legge stupefacenti)
4.1. Violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.
Si lamenta che la Corte di appello abbia inflitto all’imputato, in ordine al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, una pena più grave di quella del Giudice per l’udienza preliminare (con sentenza del 10/11/2016). La rimodulazione della pena, imposta dall’annullamento conseguente alla sentenza della Consulta n. 40/2019, avrebbe dovuto attestarsi sul nuovo minimo edittale di sei anni di reclusione tenuto conto che il G.u.p. aveva fissato come pena base quella di anni otto di reclusione, minimo della pena previsto dalla norma incriminatrice allora vigente. La Corte d’appello, invece, aveva stabilito una pena base di anni sette di reclusione, superiore al nuovo minimo di anni sei, così disattendendo il giudizio valutativo del G.u.p. volto ad infliggere all’imputato una pena stabilita nel minimo edittale.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che non viola il principio del divieto di “reformatio in pejus”, previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, nell’ipotesi di successione di legge più favorevole, nel riformare la pronuncia di primo grado – impugnata dal solo imputato – che aveva determinato la pena partendo dal minimo edittale, abbia ridotto la pena in termini assoluti, pur non attestandosi allo stesso punto della
forbice edittale da cui si era mosso il giudice di primo grado. (Fattispecie in tema di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità nella quale la Corte, nel rigettare il ricorso dell’imputato, ha ritenuto corretta la rimodulazione della pena operata dalla Corte d’appello in base alla nuova fattispecie, più favorevole, introdotta dal D.L. n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014, nonostante non avesse preso come riferimento il nuovo più favorevole minimo edittale; Sez. 3, n. 13223 del 03/12/2015, dep. 2016, Boy, Rv. 266767 – 01; conforme: Sez. 6, n. 51130 del 15/11/2019, COGNOME, Rv. 278184 – 01; Sez. 3, n. 6718 del 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione a pag. 4; Sez. 6, n. 31535 dell’8/06/2022, COGNOME, in motivazione pag.6).
Nel caso in esame, la pena detentiva complessivamente inflitta dalla sentenza impugnata (anni cinque di reclusione) risulta inferiore a quella stabilita dalla sentenza di primo grado pari ad anni sei di reclusione. Peraltro, il ricorrente fonda la censura esclusivamente su una sorta di “automatismo” a cui dovrebbe attenersi il giudice di appello, senza indicare elementi di specifica censura in ordine al rapporto tra la nuova pena stabilita, comunque inferiore al minimo edittale dichiarato incostituzionale e a quella in precedenza inflitta dal G.u.p. ed i profili disvalore in precedenza valutati e posti a fondamento del trattamento sanzionatorio.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 lett. e) n. 2 e 597, comma 5, cod. proc. pen.
La circostanza che la Corte di rinvio, ai fini del trattamento sanzionatorio, si fosse discostata dal minimo della pena previsto dalla norma incriminatrice imponeva un obbligo motivazionale più pregnante, a fronte, invece, dell’uso di formule di stile.
Essendo, poi, il giudizio di rinvio finalizzato alla determinazione della pena, incombeva alla Corte territoriale motivare sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, chieste con l’atto di appello.
4.2. Il motivo è manifestamente infondato e/o inammissibile.
Manifestamente infondato è il motivo sulla pena: dalla lettura della sentenza impugnata risultano indicati plurimi elementi di disvalore posti a fondamento del trattamento sanzionatorio stabilito per il ricorrente, essendosi fatto riferimento allo spessore criminale dell’imputato, al collegamento con ambienti della criminalità organizzata, alla continuità ed intensità degli illeciti traffici e ai quantit considerevoli di droga immessa sul mercato (v. pag. 99). Sebbene si tratta di una motivazione resa con riguardo a più imputati, i rilievi attinenti allo spessore criminale dell’imputato, al suo inserimento nell’ambito del narco traffico e alla
disponibilità di droga si attagliano alle circostanze e modalità del fatto al medesimo contestato e descritto dalle sentenze di merito.
Inammissibile è il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, in quanto si tratta di censura che non venne proposta con il precedente ricorso per cassazione (v. pag. 18 sentenza della Sesta sezione) e, dunque, non ha formato oggetto (né lo poteva) del rinvio demandato alla Corte territoriale.
NOME NOME (associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di droga, tentata estorsione aggravata, tentato omicidio aggravato, violazione della legge armi).
Con due ricorsi sovrapponibili si deduce:
5.1. Violazione ed inosservanza degli artt. 192, 546, 627 cod. proc. pen. e 56-575 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi QQ) e QQ1) della rubrica (tentato omicidio di COGNOME NOME, violazione legge armi, reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. nella declinazione agevolativa del consesso mafioso).
5.1.1. Si lamenta, anzitutto, che la Corte di merito non abbia risolto il tema preliminare – da ritenersi oggetto della sentenza di annullamento – relativo all’identificazione – nel corso dell’intercettazione ambientale captata presso l’abitazione del COGNOME il 31/01/2014 – della persona del “NOME” in quella dell’imputato, nonostante il contenuto comunicativo non avesse rivelato alcun particolare spendibile in tal senso, né una specificazione di tipo soggettivo aliunde usate per riferirsi al ricorrente (additato come “o figlio da zecchetella”).
5.1.2. Si censura, poi, l’apparenza della motivazione laddove limitandosi a riversare in sentenza il contenuto intercettivo non aveva offerto una reale giustificazione al perché il contegno tenuto dal ricorrente non potesse intendersi nel senso di semplice “adesione postuma” al reato in oggetto, cioè come accondiscendenza manifestata “a fatto compiuto”. Privo di decisività, ai fini del diretto coinvolgimento, era il riferimento alla “conoscenza di particolari riguardanti la fase esecutiva del tentato omicidio, trattandosi di conversazione intercettata a distanza di due giorni dal fatto. Peraltro, il riferimento valorizzato dalla Cor atteneva ad una modalità dell’azione (inceppamento del grilletto dell’arma) che, trattandosi di problema insorto in “corso d’opera”, mal si conciliava con il ruolo di mandante attribuito al ricorrente.
Parimenti privo di rilievo era il riferimento alla frase pronunciata nel corso del dialogo “si doveva fare NOMENOME, che secondo la Corte doveva rappresentare l’inevitabilità e la correttezza dell’azione di fuoco intrapresa ai danni della vittim Tale riferimento, invece, inserito nel contesto dialogico in cui i colloquianti avevano espresso opinioni divergenti riguardo alle modalità e alla tempistica dell’azione,
lamentando pure che poteva essere compiuta, per cautela, in altro luogo, sembrava dare conto di un agguato non certo programmato. Del resto, aggiunge il ricorrente, se l’azione omicidiaria era stata accuratamente programmata dal clan, l’imputato non avrebbe avuto alcuna esigenza di rivendicarne la correttezza e l’inevitabilità di un’azione che era stata decisa in concerto con gli altr maggiorenti del clan.
Inoltre, non si era tenuto conto che nonostante presso l’abitazione del ricorrente il monitoraggio intercettivo fosse stato costante, nulla era emerso che potesse dimostrare la compartecipazione del ricorrente come mandante.
Priva di vis dimostrativa era pure la circostanza “che l’imputato si era preoccupato della sorte degli esecutori e di possibili ritorsioni nei loro confronti” trattandosi di comportamento che “orbitava” nel post factum.
Puramente assertivo era poi l’argomento che il ricorrente “non avesse usato toni interrogativi per venire a conoscenza della dinamica degli avvenimenti”, in quanto non riflette la consecutio logica del dialogo captato, considerato che dalla lettura della conversazione la frase del coimputato NOME “…ma quale inceppò, io gliel’ho detto che si deve alzare il coso” era stata pronunciata come risposta ad una domanda che “NOME” aveva formulato poiché all’oscuro dei fatti”.
Peraltro, l’affermazione del ruolo di concorrente dell’imputato nella vicenda omicidiaria si poneva anche in contraddizione con la conclusione raggiunta dalla stessa Corte di rinvio in ordine all’esclusione del ricorrente tra i maggiorenti del clan e, dunque, privo di quel necessario spessore richiesto per deliberare e decretare l’agguato ai danni di COGNOME.
5.1. Il motivo non è fondato.
5.1.1. Con riguardo alle ragioni che determinarono l’annullamento con rinvio in ordine ai capi QQ (tentato omicidio di COGNOME) e QQ1 (detenzione e porto di arma da fuoco in occasione del tentato omicidio di COGNOME), a pag. 34 della sentenza della Sesta sezione si legge: «la motivazione della sentenza impugnata si rivela, infatti, meramente apparente poiché, a fronte di specifica deduzione difensiva secondo la quale la rilevante conversazione intercettata due giorni dopo l’agguato di COGNOME NOME dimostrerebbe al più un’adesione postuma del ricorrente a quell’azione criminale e non un suo concorso nell’ideazione e nell’esecuzione, unitamente agli altri complici, dei reati, la Corte territoriale si è limitata a riportare testualm alcune delle frasi intercettate assumendone apoditticamente il valore dimostrativo del pieno coinvolgimento di NOME nel tentato omicidio de quo».
Risulta, pertanto, che la ragione dell’annullamento involge esclusivamente il tema della dimostrazione che il ricorrente sia stato il mandante del tentato omicidio di COGNOME o abbia concorso alla sua progettazione e no, l’altro, pure dedotto
dinanzi alla Sesta sezione dell’attribuzione al ricorrente della rilevante conversazione. Laddove, infatti, la Sesta sezione avesse ritenuto fondato tale differente rilievo non avrebbe avuto ragione – stante la sua natura pregiudiziale e antecedente nell’ambito della successione logica della doglianza – di fondare l’annullamento sul successivo tema relativo alla lacuna motivazionale attinente all’attribuzione all’imputato del ruolo di concorrente nel reato, dovendo tale profilo restare necessariamente assorbito.
Correttamente, pertanto, è stato delimitato il perimetro di rinvio da parte della Corte territoriale, la quale si è soffermata sugli elementi denotanti il concorso del ricorrente nell’azione omicidiaria, sebbene dalla stessa sentenza impugnata – che sul punto si rifà anche alle risultanze delle altre sentenze di merito – risulti ch l’attribuzione all’imputato della rilevante conversazione si fondi sulla sua reiterata presenza all’interno dell’abitazione che risulta essere dei NOME, circostanze che, unitamente ad altre conversazioni in cui è presente il ricorrente con altri conversanti, portano a ritenere implicitamente rigettata dalla Sesta sezione la censura mossa col precedente ricorso per cassazione.
5.1.2. Inammissibile è la censura in ordine alla ritenuta compartecipazione dell’imputato nel tentato omicidio ai danni di COGNOME, in quanto volto a prospettare un alternativo significato al contenuto delle intercettazioni non consentito in questa sede.
In materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezz della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
La Corte di rinvio, mediante l’indicazione degli stralci delle conversazioni più significative, non soltanto limitate a quella captata due giorni dopo l’agguato in danno di COGNOME, ma relative ad altre intervenute successivamente (vedi pagg. 8387), ha dato motivatamente conto di come, lungi dall’emergere una mera adesione postuma del ricorrente all’azione intrapresa da altri, risulti, al contrario, c l’imputato ha previamente condiviso l’azione di fuoco, con il ruolo di mandante, unitamente ai coimputati NOME COGNOME e NOME, quest’ultimo reo confesso unitamente a NOME COGNOME quale esecutore (v. pag. 87), per come si è ricavato dagli elementi di diretta conoscenza del fatto, relativi tanto alla fas ideativa che esecutiva, dal riferimento ai luoghi e alle modalità dell’azione, alle ragioni del gesto, alla sorte degli esecutori ed alle possibili ritorsioni nei lo confronti, unitamente al tenore delle stesse conversazioni intervenute con coloro che sono stati direttamente coinvolti nella vicenda.
5.2. Violazione ed inosservanza degli artt. 192, 546, cod. proc. pen. e 416bis.1 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante mafiosa per il reato di cui al capo QQ) (tentato omicidio di COGNOME NOME).
Si lamenta la natura assertiva della motivazione resa riguardo la sussistenza dell’aggravante speciale, trattandosi di un reato non originariamente animato dal fine agevolativo e a nulla valendo che di tale fatto ne possa trarre ex post vantaggio l’associazione mafiosa. La Corte d’appello, invece, si era limitata ad affermare che la commistione di fine non valeva ad escludere l’aggravante, senza esplorare il tema se l’azione delittuosa fosse stata supportata ab origine dalla finalità di agevolare il clan NOME o se, piuttosto, quell’azione delittuosa si fosse risolta solo ex post e cioè a cose fatte – in vantaggio per il gruppo nella sua interezza.
5.2. Il motivo è infondato, rinvenendosi nella sentenza impugnata congrua motivazione a corredo della sussistenza del riconoscimento dell’aggravante speciale di cui all’art. 416-bis cod. pen. nella declinazione agevolativa.
Se va certamente condiviso l’assunto difensivo secondo cui la circostanza, dovendo accedere al fatto quale elemento di maggior disvalore, non può ravvisarsi in un vantaggio conseguito ex post dal consesso mafioso, va tuttavia evidenziato che la sentenza impugnata si è fatta carico di verificare se il coincidente interesse personale di uno degli esecutori materiali (NOME COGNOME) avesse assunto valenza esclusiva dell’azione omicidiaria, elevandosi ad unico motivo scatenante. In particolare, si è sottolineato come il fatto debba essere inquadrato nell’ambito del quotidiano confronto armato tra i NOME e gli esponenti di gruppi antagonisti all’ascesa del nuovo RAGIONE_SOCIALE, per come avvalorato anche da quanto emerso dalle captazioni in ordine al mandato ricevuto dai NOME ed al compenso per l’opera prestata che si indica addirittura decurtato per non avere realizzato l’obiettivo programmato. Si tratta di un argomento che non solo rinviene sostegno nel complessivo quadro probatorio che ha restituito IkItero processo di merito in ordine al ruolo e al predominio sul territorio conseguito dalla famiglia RAGIONE_SOCIALE ed alle fibrillazioni e contrasti con gli altri antagonisti, ma anche nelle stesse modalit dell’azione che vedono coinvolto un vero e proprio gruppo di fuoco che annovera come compartecipi diversi componenti della famiglia RAGIONE_SOCIALE ed altri soggetti non identificati, spiegamento di forze che, in difetto di allegazione, logicamente mal si concilia con la finalità di soddisfare l’interesse esclusivo di uno dei concorrenti.
6. NOME e COGNOME NOME (violazione della legge stupefacenti). Con un unico ricorso deducono:
6.1. violazione di legge (artt. 132 e 133 cod. pen., 24 Cost.) in riferimento alla sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale.
6.2. Vizio di motivazione.
Le doglianze attengono, per un verso, all’errato calcolo della pena in ordine alla riduzione per il rito abbreviato e, per altro, all’assenza di decisivi argoment volti a supportare la scelta sanzionatoria perseguita, stante l’esclusione delle aggravanti e della recidiva che avrebbero imposto una pena pari al nuovo minimo edittale di anni sei di reclusione, anziché di anni sette di reclusione, misura da cui era partita la sentenza impugnata.
6.1-6.2. I motivi sono manifestamente infondati.
La pena finale conseguente alla riduzione per la diminuente di 1/3 del rito abbreviato è corretta, posto che la pena base di anni sette di reclusione ridotta di un terzo è pari ad anni quattro e mesi otto di reclusione per come stabilito dalla sentenza impugnata e non anni quattro mesi sei e giorni sei per come prospettato dai ricorrenti a pag. 2 del ricorso.
La censura in ordine al vizio di motivazione è del tutto generica, in quanto le aggravanti erano state già escluse dal G.u.p., parimenti alla recidiva che era stata disapplicata; di conseguenza, il richiamo agli indici di cui all’art. 133 cod. pen. risulta sufficiente a corredare, sul piano del rispetto dell’onere di motivazione, l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, essendosi comunque la Corte territoriale attestata in misura assai prossima al minimo edittale a fronte di una forbice assai ampia.
7. In conclusione:
va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’aumento di pena di anni uno e mesi sei di reclusione inflitto per la continuazione in ordine al reato di cui al capo D) della rubrica rideterminandosi la pena in ordine ai reati al medesimo ascritti di cui ai capi D) ed E) della rubrica in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa;
va rigettato il ricorso di NOME, condannandosi l’imputato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali;
vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, e COGNOME NOME, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186);
va rigettata la richiesta della parte civile comune di Napoli di condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, in considerazione della genericità della domanda, con riferimento alla corretta
individuazione degli imputati nei cui confronti è avanzata la richiesta e delle imputazioni in relazione alle quali sono state affermate le statuizioni civili da giudici di merito. La richiesta di condanna alle spese – che costituisce capo autonomo della decisione – deve, infatti, essere determinata nel suo contenuto, al fine di mettere in condizione l’imputato di difendersi in modo adeguato anche su tale profilo, offrendo al contempo al giudice l’immediata contezza del thema decidendum.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte civile comune di Napoli in persona del sindaco p.t.
Così deciso, il 23/11/2023