Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40666 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40666 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a ADRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio, limitatamente alla udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; motivazione del trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa secondo le forme del rito abbreviato il 15/11/2019, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2), 61 n. 5 cod. pen. perché – in concorso con altri ed al fine di profitto – dopo essersi introdott nell’abitazione di NOME COGNOME, si impossessava di monili in oro e di una somma in contanti poi risultata ammontante a duecentodieci euro; il fatto risultava aggravato dall’utilizzo di un mezzo fraudolento (segnatamente, l’imputata induceva la persona offesa a riporre il denaro e i monili all’interno di un fazzoletto del quale poi si impossessava, sostituendone il contenuto con dei pezzi di carta), nonché dall’essersi il soggetto attivo giovato di una circostanza, rappresentata dall’età della vittima, tale da ostacolare la privata difesa. La COGNOME – esclus l’aumento conseguente alla contestata recidiva reiterata e specifica e applicata la diminuente del rito – è stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro trecento di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza del 10/07/2020, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado.
La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 30/03/2021, ha annullato la decisione della Corte di appello di Messina, limitatamente alla circostanza attenuante ex art. 62 n. 6) cod. pen., rinviando per nuovo giudizio – sul punto specifico – alla Corte di appello di Reggio Calabria. In sede di gravame, era stato devoluto lo specifico tema inerente all’attenuante, richiamandosi espressamente gli elementi posti a suffragio della sussistenza della stessa, che erano stati versati nell’incarto processuale prima dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato (trattavasi, essenzialmente, della dichiarazione proveniente dalla persona offesa, relativa all’intervenuto integrale risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, scaturiti dal sopra descritto gesto delittuoso) sentenza della Corte di appello, però, non aveva offerto alcuna motivazione, a giustificazione del diniego di concessione di tale attenuante; da ciò, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria – previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6) cod. pen. e una volta computata la stessa secondo il criterio dell’equivalenza, rispetto alle contestate aggravanti ha confermato la sentenza del 15/11/2019 del Tribunale di Messina.
Ricorre per cassazione NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito sintetizzato entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pe e mediante il quale lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 69 cod. pen. La Corte territoriale, riconosciu sussistente la circostanza attenuante ex art. 62 n. 6) cod. pen., pare esprimere un giudizio di equivalenza fra circostanze; in sede di calcolo della pena, però, sembra attribuire una prevalenza alla attenuante, rispetto a quelle di valenza opposta. Laddove avesse inteso mantenere fermo il giudizio di equivalenza, la Corte di appello avrebbe dovuto effettuare la riduzione di pena sul reato base; i Giudici di secondo grado hanno seguito, invece, un diverso procedimento, atteso che la motivazione della sentenza impugnata è strutturata secondo la seguente direttrice:
pena base, individuata nel minimo edittale, pari ad anni quattro di reclusione ed euro 927,00 di multa;
applicazione della circostanza attenuante in parola, con conseguente riduzione della sanzione ad anni tre di reclusione ed euro 450,00 di multa;
computo della diminuente del rito e, consequenzialmente, fissazione della pena finale ad anni due di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla motivazione inerente al trattamento sanzionatorio. La lettura della motivazione rivela una contraddizione nel calcolo della pena. La Corte distrettuale ha dapprima valutato – in termini di equivalenza – le ritenute forme di manifestazione del reato, così confermando la pena irrogata in primo grado, che era pari ad anni due di reclusione ed euro trecento di multa; ciononostante, ha effettuato un calcolo mediante il quale, in concreto, ha applicato la diminuzione, calcolata nella misura di anni uno, conseguente alla concessa circostanza attenuante del risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di !:;eguito chiariti.
Il Tribunale di Messina era pervenuto alla pena finale di anni due di reclusione ed euro 300,00 di multa, muovendo dalla pena base di anni tre di reclusione ed euro 450,00 di multa (computando le circostanze aggravanti ex artt. 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.) e, infine, applicando la diminuente del rito. Era stata
irrogata, dunque, la pena edittale stabilita dall’art. 1, comma 6, lett. a), giugno 2017, n. 103 (che prevedeva una forbice edittale da tre a sei an reclusione e da C 927,00 a C 1.500,00 di multa); questa era la pena stabilit relazione all’art. 624-bis, primo comma, cod. pen. – in epoca anteced all’intervento dell’art. 5, lett. a), Legge 26 aprile 2019, n. 36, che ha poi la pena edittale detentiva, portandola alla soglia attuale della reclusione da a sette anni. Giova immediatamente precisare, però, come la presenza di u pluralità di circostanze aggravanti avrebbe postulato l’applicazione della fissata dall’art. 624-bis, terzo comma, cod. pen., nella versione applicabile ratione temporis [dunque, secondo la veste assunta dopo l’intervento dell’art. 1, com 6, lett. b) Legge 23 giugno 2017, n. 103, che prevedeva la pena edittale reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927,00 a euro 2.000,
2.2. La Corte di appello di Reggio Calabria – in sede di giudizio resciss – è pervenuta alla medesima pena finale che era stata in precedenza fissat Tribunale di Messina, pur facendo rientrare – nel calcolo della pena – anc circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. I Giudici di secondo g dunque, sono partiti dalla pena di anni quattro di reclusione ed euro 927, multa (pur non dichiarandolo espressamente, pare evidente che – in ossequio principi in tema di successione di leggi penali nel tempo – la Corte territorial fatto riferimento alla pena che era stabilita, in relazione all’art. 624comma, cod. pen., nella versione successiva alla Legge n. 103 del 2017, precedente, rispetto all’inasprimento sanzionatorio apportato dalla già Legge n. 36 del 2019, n. 36). Il riferimento operato dalla Corte di appello di R Calabria all’art. 624-bis, terzo comma, cod. pen., del resto, è determina ricorrere di una pluralità di forme di manifestazione del reato e, segnatam delle circostanze aggravanti ex artt. 625 n. 2) e 61 n. 5) cod. pen. .
3. Giova richiamare, a questo punto, il dictum di Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096, a mente della quale: «Le circostanze attenuan che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che inflitta per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”, senza ten delle stesse». Sarebbe stato pertanto necessario – in via ipotetica e laddo vi fosse stato il vincolo rappresentato dalla pena base stabilita in primo prendere in considerazione la pena edittale dettata dall’art. 624-bis, terzo c cod. pen., in presenza di reato pluriaggravato anche ex art. 625, secondo com
cod. pen. e, successivamente, operare il bilanciamento fra le circostanze di valenza tra loro opposta, ex artt. 61 n. 5) cod. pen. e 62 n. 6) cod. peli. (secondo il crite della prevalenza o dell’equivalenza).
3.1. Non vi è chi non rilevi, però, come nel giudizio di rinvio sussistesse lo sbarramento costituito dall’entità della pena base stabilita dal Tribunale di Messina e restata intonsa, all’esito del gravame e del giudizio di legittimità. La Corte appello di Reggio Calabria – in sede di giudizio di rinvio – muove invece da una pena base superiore, rispetto a quella indicata dal Tribunale di Messina nel giudizio di primo grado, così evidentemente violando il divieto di reformatio in peíus. In presenza di sentenza impugnata dal solo imputato, infatti, il divieto di riforma peggiorativa non attiene unicamente alla complessiva quantificazione della pena irrogata, bensì a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della stessa. Ne deriva che il giudice di appello – anche allorquando giunga ad infliggere una sanzione uguale, o addirittura inferiore a quella applicata in precedenza – non può fissare la pena base in misura superiore, rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. 2, n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636 – 01).
3.2. È poi noto come – a norma dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. – in presenza di errori materiali o di calcolo, sia consentito alla Corte di cassazione procedere direttamente alla riconduzione, entro i limiti legali, della sanzione inflit in misura illegale, tale essendo – tra l’altro – la pena inferiore o superiore, quantità, ai relativi limiti edittali (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, R 255197 – 01). La possibilità di correggere, in sede di legittimità, la natura illega della pena – quanto ai diversi profili della specie, ovvero della quantità di essa limitata, infine, alla sola ipotesi in cui l’errore si sia riverberato in dell’imputato, proprio in ragione della natura inderogabile del divieto della reformatio in peius (Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, NOME, Rv. 281453 – 01).
Attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati, il calcolo d trattamento sanzionatorio si sarebbe dovuto dipanare secondo il seguente iter necessitato:
la pena base dalla quale muovere, pena la violazione del sopra detto divieto, non può che essere identica, rispetto a quella fissata in primo grado dal Tribunale di Messina, che era pari ad anni tre di reclusione ed euro 450,00 di multa;
è stata poi ritenuta sussistente anche la circostanza aggravante ex art. 61 n. 5) cod. pen., che non è “a blindatura forte”, per cui è soggetta all’ordinario giudizio di bilanciamento. Sul punto specifico, la Corte di appello enuncia – in un primo momento – la volontà di operare il bilanciamento secondo il criterio dell’equivalenza, tra l’attenuante ex art. 62 n. 6) e le aggravanti ex artt. 61 n.
cod. pen. e 625 n. 2) cod. pen. complessivamente considerate (operazione n consentita, stante la sopra ricordata natura di circostanza “privilegi quest’ultima), salvo poi – in sede di calcolo della pena – computare comunqu riduzione conseguente all’intervento dell’art. 62 n. 6 cod. pen. e in dispositivo, mutare nuovamente rotta, per dichiarare di prescegliere il cr dell’equivalenza.
la suddetta pena base, in ossequio al principio del favor rei, deve essere quindi ridotta ai sensi dell’art. 62 n. 6 cod. pen. (circostanza riconosciuta, come sede di giudizio di rinvio) e la misura della diminuzione, ovviamente, non può corrispondere a quella operata dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
si perviene, in tal modo, alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e 337,50 di multa;
tale pena deve essere ulteriormente ridotta, nella misura obbligata derivant rito prescelto, così giungendosi alla pena finale di anni uno e mesi sei di rec ed euro 225,00 di multa.
La sentenza impugnata, in definitiva, deve essere annullata senza rinv a norma dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen., nel testo novellato dall’art. 67, Legge 23 giugno 2017, n. 103, potendo la Corte di cassazione procedere al rideterminazione della pena, sulla base delle statuizioni assunte in sede di ed apparendo superfluo disporre il rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al trattament sanzionatorio che ridetermina nella pena di un anno e sei mesi di reclusion euro 225,00 di multa.
Così deciso in Roma, 31 maggio 2023.