Reformatio in peius: i limiti del giudice d’appello nella riqualificazione del reato
Il principio del divieto di reformatio in peius rappresenta una garanzia fondamentale per l’imputato nel processo penale: chi impugna una sentenza non può vedersi infliggere una condanna più pesante. Ma cosa accade quando il giudice d’appello, accogliendo parzialmente le ragioni dell’imputato, riqualifica il reato in un’ipotesi meno grave? È tenuto ad applicare la pena minima prevista per il nuovo reato? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione su questo tema, delineando i confini dell’autonomia decisionale del giudice del gravame.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna in primo grado di un soggetto per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990, una delle fattispecie più gravi in materia di stupefacenti. La pena inflitta era di due anni, otto mesi e sette giorni di reclusione, oltre a una multa consistente.
In sede di appello, la difesa otteneva un risultato significativo: la Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione e riqualificava il fatto nella fattispecie di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo 73. Di conseguenza, la pena veniva ridotta a un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Nonostante l’evidente miglioramento della sua posizione, l’imputato decideva di ricorrere in Cassazione.
Il ricorso e la presunta violazione del divieto di reformatio in peius
Il ricorrente lamentava, con un unico motivo, la violazione del divieto di reformatio in peius. La sua tesi era la seguente: poiché il giudice di primo grado aveva determinato la pena partendo dal minimo edittale previsto per il reato più grave, anche il giudice d’appello, una volta riqualificato il fatto nel reato meno grave, avrebbe dovuto applicare la pena minima prevista per quest’ultima fattispecie. Non facendolo, avrebbe, in sostanza, peggiorato la sua posizione rispetto al criterio di commisurazione della pena usato in primo grado, pur in assenza di un appello da parte del pubblico ministero.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, respingendo completamente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno chiarito che non vi è stata alcuna violazione del principio in questione. Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice di infliggere una pena finale più grave di quella precedente. Nel caso di specie, la pena era stata quasi dimezzata, passando da oltre due anni e mezzo a un anno e quattro mesi.
Il punto centrale della decisione risiede nell’autonomia del reato riqualificato. Quando il giudice d’appello modifica la qualificazione giuridica del fatto, come nel passaggio dal comma 1 al comma 5 dell’art. 73, si trova di fronte a una fattispecie di reato autonoma e diversa. Per questo motivo, il giudice non è in alcun modo vincolato ai criteri sanzionatori utilizzati in primo grado per un reato differente. Egli esercita un potere autonomo di determinazione della pena, con l’unico limite di non poter irrogare una sanzione complessivamente più afflittiva di quella impugnata.
La Corte ha richiamato un suo precedente consolidato (Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021), ribadendo che il giudice di appello che riqualifica il reato non è tenuto a uniformarsi al trattamento sanzionatorio precedentemente commisurato.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali. L’accoglimento di un motivo d’appello che porta alla riqualificazione del reato in un’ipotesi meno grave non implica automaticamente l’applicazione della pena minima prevista per tale nuova ipotesi. Il giudice d’appello conserva la sua piena discrezionalità nel determinare la pena equa per il reato riqualificato, nel rispetto dei limiti edittali e del divieto generale di peggiorare la condizione dell’appellante. La vera garanzia per l’imputato non risiede nel metodo di calcolo, ma nel risultato finale: la pena non può essere più severa di quella inflitta nel grado precedente.
Se in appello il mio reato viene riqualificato in uno meno grave, la pena deve essere per forza quella minima prevista dalla legge?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice d’appello, nel riqualificare il reato in una fattispecie meno grave, non è vincolato ad applicare la pena nel minimo edittale, ma gode di autonomia nel determinare la sanzione, purché non sia complessivamente più grave di quella inflitta in primo grado.
In questo caso è stato violato il divieto di reformatio in peius?
No, il divieto non è stato violato. La pena finale inflitta dalla Corte d’Appello (un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa) era notevolmente inferiore a quella del primo grado (due anni, otto mesi e sette giorni di reclusione e 11.600 euro di multa), quindi la posizione del condannato è di fatto migliorata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La tesi del ricorrente, secondo cui il giudice d’appello avrebbe dovuto applicare la pena minima prevista per il reato riqualificato, non ha fondamento giuridico, in quanto il giudice d’appello esercita un potere sanzionatorio autonomo per il nuovo e diverso reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40388 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 63NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2.Con un unico motivo di ricorso deduce violazione del divieto di riformati° in peius in quanto la Corte di appello, pur avendo accolto l’impugnazione e riqualificato il fatto ai sensi dell’a 73 quinto comma d.p.r. 309 del 1990, in assenza di appello del pubblico ministero non ha determinato la pena nel minimo edittale della norma concretamente applicata, come stabilito dal primo giudice.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, previa qualificazione del fatto come di lieve entità, ha applicato a ricorrente la pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 2000 di multa, a front della sentenza di primo grado che lo aveva condannato, per il delitto di cui all’art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena finale di due anni, otto mesi e sette giorni di reclusione ed e 11.600 di multa.
Non risulta esservi alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus in quanto il giudice di appello che, riqualificato il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. citato, non confermi la pena quantificata in primo gra nel minimo edittale, non AnsisEsEtt egli vincolato, per l’autonomia e la diversità del re riqualificato, ad uniformarsi al trattamento sanzionatorio commisurato in precedenza (Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, Rv. 282840).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora