Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30831 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30831 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 14/02/1999
NOME COGNOME
Rilevato che condannato per i reati di cui all’art. 7, comma 1, d
del 2019 e di cui all’art. 316-ter cod. pen., alla pena di un anno di reclusione all abbreviato, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge in
all’abrogazione del reato di cui all’art. 7 cit. (primo motivo) e vizio di motivazion all’accertamento del fatto per l’assenza agli atti della falsa dichiarazione (second
Considerato che il primo motivo espone enunciati ermeneutici manifestamente in perché l’abrogazione, a far data dall’i gennaio 2024, del delitto di cui all’art.
art. 1,
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dispos ex
comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l’applicazione delle sanz dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della rel
lex mitior, deroga al principio di retroattività della
altrimenti conseguente ex
art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustific
presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto b
che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazi all’art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del redd (così, per tutte, Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 – 01);
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge i legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatament disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da sp con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione elo alternativ fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha es precisato: «risulta documentaimente riscontrato che l’imputato nella richiesta di con “Reddito di Cittadinanza”, presentata il 31-10-2020 ha attestato di essere in requisito » (l’istante era residente in Italia da meno di quattro anni);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con c ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inamm
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025.