Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24442 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24442 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRONTE il 09/03/1988
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 19 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Catania il 4 ottobre 2022, con l quale NOME COGNOME operato l’aumento per la continuazione interna, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 7, commi 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi Catania dal 3 maggio al 2019 al 6 novembre 2020.
Letta la memoria trasmessa il 29 gennaio 2025 dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato, il quale ha chiesto di ritenere ammissibile il ricorso.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio colpevolezza del ricorrente, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito rilevato ch l’imputato, per gli anni 2019-2020-2021, ha fruito del reddito di cittadinanza senza comunicare le vincite ottenute e canalizzate sui conti gioco a lui intestati per l’importo di 65.776 integrando tale volontaria condotta omissiva la fattispecie contestata, posto che, in base al disciplina sul reddito di cittadinanza, nella voce “altri strumenti e rapporti finanziari” dev rientrare anche il conto gioco, perché qualificabile come componente del patrimonio mobiliare.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l’assenza di elementi suscettibili di posit apprezzamento (pag. 2 della sentenza impugnata), per cui la pena inflitta dal G.I.P., invero non eccessiva, a fronte della non lieve offensività del fatto, è stata legittimamente confermata.
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo i giudici di appello escluso di poter formulare una prognosi positiva sui futu comportamenti di NOME, alla luce della reiterazione della condotta illecita, sintomatica di u non trascurabile propensione a delinquere, corroborata pure dall’assenza di segni di resipiscenza.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merit che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2 dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.