Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
del 07/12/2023 del Tribunale di Firenze emessa nei confronti di
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze avverso la sentenza COGNOME NOME, nato a San Miniato il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli ar comma 1-bis cod. proc. pen. e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Firenze, per quanto in questa sede rilev dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di tru aggravata ai sensi degli artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. e dalla recidiva reiterata e spe commesso il 12/05/2016, in quanto estinto per prescrizione.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza sulla base di un unico motiv con il quale si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 161, comma 2, cod pen. con riferimento al calcolo del termine di prescrizione effettuato dal Tribunale (ed ind nel giorno 12/11/2023) che non ha tenuto conto della contestata recidiva specifica e reiter in capo all’imputato NOME COGNOME la quale, in quanto aggravante ad effetto speciale, incid non solo sul computo del termine ordinario di base, ma anche sulla entità della proroga presenza di atti interruttivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza d atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., sen che tale duplice valenza comporti violazione del principio del “ne bis in idem” sostanzia dell’art. 4 dei Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte E del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rien l’istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, COGNOME, Rv. 268214; Se 3, n. 50619 del 30/01/2017, COGNOME, Rv. 271802; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272015; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, COGNOME, Rv. 273490; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285267).
Nel caso di specie all’imputato COGNOME è contestata nel capo di incolpazione la recidiva reiterata e specifica con riferimento ad un delitto di truffa consumato in data 12/05/2016. discende che per tale illecito, ai sensi dell’art. 157, comma 1. cod. pen., il termine mini prescrizione è pari ad anni sei dovendosi avere riguardo al tempo corrispondente al massimo della pena edittale che è di tre anni, da aumentarsi di due terzi (quindi ad anni cinqu ragione della aggravante de qua.
In presenza della causa interruttiva rappresentata dal decreto di citazione a giudi emesso in data 02/03/2021 (e quindi in epoca precedente il decorso dei sei anni) il termin
base, in considerazione della contestata recidiva, deve essere ulteriormente aumentato, a sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., di due terzi e cioè nella misura di anni quat giungendo così ad un tempo massimo di anni 10 decorrente dalla data del 12/05/2016, al quale vanno ulteriormente aggiunti giorni 49 a seguito della sospensione ex lege (dal 10/02/2022 al 31/03/2022 a seguito di richiesta di termine a difesa).
Il delitto contestato si estinguerà, dunque, per prescrizione soltanto in data 01/07/20
All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Vertendosi in un caso di ricorso per saltum, deve trovare, infatti, applicazione il disposto di cui all’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenz
Così deciso il 25/10/2024