Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42558 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42558 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Piove di Sacco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 24/10/2022
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia, a seguit annullamento da parte di questa Corte in riferimento all’omessa motivazione sull’applicazione della recidiva, provvedendo sulla impugnazione proposta da COGNOME NOME, confermava la sentenza del Tribunale di Brescia del 30/12/2019, che aveva condannato l’imputato in relazione al delitto di cui agli articoli 624-625 cod. pen., ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 140 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione della legge penale e segnatamente dell’articolo 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione, essendo la Corte di appello di Brescia incorsa ne medesimo vizio della sentenza precedentemente annullata dalla RAGIONE_SOCIALEzione, avendo omesso di escludere la recidiva, che ha invece riconosciuto senza addurr motivazione plausibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, infatti, alle pagine 3-4 della sentenza, motiva in mo congruo e non illogico in ordine al riconoscimento della recidiva, ritenendo da un l che il furto aggravato commesso in data 26 marzo 2014 sia certamente espressione di una accresciuta capacità a delinquere, che esige un trattamento sanzionatorio p severo, essendo il COGNOME «persona completamente impermeabile al comando legale che non teme neppure le pregresse condanne anche a pena detentiva non sospesa».
Egli, secondo la Corte territoriale, prima del 2014 aveva già riportato condanne per furto aggravato commesso in concorso con altre persone e, nonostante il severo monito derivante da condanne con pena sospesa, si dava nuovamente a delinquere commettendo una serie di furti giudicati con sentenza emessa il 16 maggio 2013, con pena non sospesa, nonostante la quale il COGNOME si dava nuovamente a delinquere commettendo il furto giudicato con la sentenza impugnata.
Inoltre, evidenzia la sentenza impugnata come la carriera criminale del Caldara dimostri la crescente pericolosità sociale dell’imputato, posto che nella sentenz maggio 2013 è stata accertata la commissione di ben sei furti aggravati nel bre periodo commesso fra maggio e novembre 2012, che attestano il livello di organizzazione e programmazione dei furti anche esposti alla pubblica fede.
Infine, evidenzia la Corte di Appello come a tali elementi, già di per sé suffici a giustificare l’aumento di pena per la ritenuta recidiva, va aggiunto che l’impu ha riportato altre condanne pronunciate (n. 2) dalla Corte d’appello di Venezia, tribunale di Padova e ancora dalla Corte d’appello di Venezia, l’ultima RAGIONE_SOCIALE quali il reato di rapina aggravata, elementi tutti che dimostrano una stabile att criminale, una totale noncuranza RAGIONE_SOCIALE conseguenze penali, anche in presenza di pen ., esecutive in parte espiate.
Con tale motivazione, che appare ampia, congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria, il ricorrente non si confronta affatto, risultando così il inammissibile per genericità.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per i ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spe procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 1 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.