Recidiva e Prescrizione: L’Analisi della Cassazione su un Ricorso Infondato
L’istituto della recidiva rappresenta un elemento centrale nel diritto penale, influenzando sia la determinazione della pena sia i termini di prescrizione del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15832/2024) offre un chiaro esempio di come la corretta applicazione di tale istituto possa determinare l’esito di un processo. La Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso basato su motivi ritenuti manifestamente infondati, confermando la decisione dei giudici di merito e fornendo importanti precisazioni sulla necessità di una motivazione specifica in materia.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. L’appellante lamentava due principali vizi della decisione di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento della condanna o una declaratoria di estinzione del reato.
I Motivi del Ricorso: Recidiva e Prescrizione nel Mirino
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti tecnici ma cruciali del diritto penale.
La Contestazione sulla Recidiva Facoltativa
Il primo motivo contestava la decisione dei giudici di merito di non escludere la recidiva. L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente motivato la sussistenza di questa circostanza aggravante. La difesa puntava a dimostrare che mancavano i presupposti per considerare la nuova condotta come una ‘significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato’.
L’Eccezione di Prescrizione del Reato
Il secondo motivo era una diretta conseguenza del primo. L’imputato sosteneva che, una volta esclusa la recidiva, il termine di prescrizione del reato sarebbe già decorso al momento della pronuncia della sentenza d’appello. Di conseguenza, chiedeva il proscioglimento per estinzione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto le argomentazioni della difesa prive di concreta specificità e, in ogni caso, manifestamente infondate, confermando in toto l’operato della Corte di Appello.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della giurisprudenza. In primo luogo, i giudici hanno ricordato che, in tema di recidiva facoltativa, il giudice ha l’obbligo di fornire una specifica motivazione sia quando la riconosce, sia quando la esclude. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva adempiuto a tale dovere, fornendo una motivazione ‘congrua ed esaustiva’ a pagina 4 della sentenza impugnata, spiegando perché il comportamento dell’imputato fosse indice di una persistenza nel crimine. Pertanto, il primo motivo di ricorso è stato considerato infondato.
Di conseguenza, è caduto anche il secondo motivo. La Corte ha chiarito che, essendo stata correttamente ritenuta sussistente la circostanza aggravante della recidiva qualificata (ai sensi dell’art. 99, quarto comma, c.p.), i termini di prescrizione del reato si erano allungati, come previsto dal combinato disposto degli articoli 157 e 161 del codice penale. Al momento della sentenza d’appello, quindi, il reato non era ancora prescritto. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce due concetti fondamentali. Il primo è che la valutazione sulla recidiva non è automatica, ma richiede un’attenta analisi da parte del giudice, che deve esplicitare le ragioni della sua decisione. Il secondo è che un ricorso in Cassazione, per avere speranze di accoglimento, deve essere specifico e non limitarsi a contestazioni generiche. La manifesta infondatezza dei motivi, come in questo caso, conduce non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente, a sottolineare la serietà del giudizio di legittimità.
Quando un giudice deve motivare la sussistenza della recidiva facoltativa?
Secondo la Corte di Cassazione, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il giudice debba fornire una specifica motivazione sia che affermi, sia che escluda la sussistenza della recidiva facoltativa.
In che modo la recidiva ha influito sulla prescrizione del reato in questo caso?
La sussistenza della circostanza aggravante della recidiva (art. 99, quarto comma, c.p.) ha comportato un allungamento dei termini di prescrizione del reato, secondo quanto previsto dagli artt. 157 e 161 c.p. Di conseguenza, il reato non si era ancora estinto al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è ritenuto manifestamente infondato?
Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con motivi palesemente privi di pregio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15832 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15832 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO ok
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pagina 4 della sentenza impugnata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici e senza criticità motivaziona giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell’imputato in relazione all’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.