Recidiva e Pericolosità Sociale: la Cassazione fa il punto
L’applicazione della recidiva è un tema cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su quando un ricorso contro il suo riconoscimento sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, la cui unica difesa in sede di legittimità si è concentrata proprio sulla contestazione della recidiva applicata dai giudici di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado. L’imputato era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 3.600 euro di multa per la detenzione, finalizzata alla cessione, di otto involucri di cocaina. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata esclusione della recidiva.
Il Ricorso e la Valutazione della Recidiva
Il ricorrente lamentava un errore nella valutazione della sua pregressa storia criminale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato tale argomentazione, giudicando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici supremi, la decisione della Corte territoriale era sorretta da una motivazione adeguata e non illogica.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici d’appello avessero correttamente giustificato l’applicazione della recidiva facendo riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato, di cui tre specifici. Questo nuovo episodio criminoso non è stato visto come un fatto isolato, ma come “l’ennesima manifestazione di capacità criminale mai sopita”.
La Suprema Corte ha sottolineato che la ripetizione dei reati costituisce espressione di una “ingravescente condizione di pericolosità” dell’imputato. Tale valutazione è in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, che individua nel ripetersi del crimine un “maggiore disvalore” che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo. È stato inoltre precisato che la recidiva era già stata bilanciata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dimostrando un’attenta ponderazione da parte del giudice di merito.
Infine, la Corte ha respinto l’argomento difensivo relativo alla possibilità di bilanciare la recidiva con l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (fatto di lieve entità), specificando che tale attenuante oggi costituisce un’ipotesi autonoma di reato e non può essere usata in questo tipo di bilanciamento.
Le conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Quando un giudice di merito fornisce una motivazione logica e coerente per l’applicazione della recidiva, basata su elementi concreti come i precedenti penali e la pericolosità sociale del reo, la valutazione non è censurabile in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso, definito di carattere “palesemente dilatorio”, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Quando un ricorso contro l’applicazione della recidiva è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione adeguata e non illogica, basata su elementi concreti come i precedenti penali dell’imputato.
Quali elementi usa il giudice per confermare la pericolosità di un imputato ai fini della recidiva?
Il giudice valuta i numerosi precedenti penali e considera l’ultimo reato come l’ennesima manifestazione di una capacità criminale persistente e di una ingravescente condizione di pericolosità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, soprattutto se il ricorso viene ritenuto palesemente infondato e dilatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44522 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44522 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 2 Marzo 2022 la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bari, ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 3.600 di multa in relazione al reato di detenzione con finalità di cessione di otto involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Considerato che l’unico motivo, riguardante la mancata esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato in quanto la decisione è sorretta da adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto che la Corte territoriale ha giustificato la sua decisione facendo menzione dei numerosi precedenti penali dell’imputato di cui tre specifici, evidenziando che l’ulteriore episodio criminoso di cui all’odierno giudizio costituisce l’ennesima manifestazione di capacità criminale mai sopita ed espressione di GLYPH una GLYPH ingravescente GLYPH condizione di GLYPH pericolosità GLYPH dell’imputato, uniformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità che delinea i profili di emersione del maggiore disvalore derivante dalla ripetizione del crimine, recidiva che peraltro è stata bilanciata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre nessun pregio possiede l’argomento relativo alla possibilità per il giudice di riconoscere il bilanciamento della recidiva con la ipotesi attenuata di cui all’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, la quale assume oggi rilievo quale ipotesi autonoma di reato;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall’imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.